Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 13177/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroVermeister s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 2368/2022 pubblicatain data 17/06/2022, n.r.g. 1373/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 01/04/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato come agente per la [OSCURATO:SOCIETA] nelperiodo da febbraio 2009 al 26/10/2012, quando il rapporto era cessato “intronco” per volontà della mandante.

Assumeva di essere rimasto creditore dialcune provvigioni relative all’anno 2012.Numero registro generale 30292/2022Numero sezionale 1645/2026Numero di raccolta generale 13177/2026Data pubblicazione 07/05/2026Pertanto adìva il Tribunale di Napoli per ottenere la condanna della societàa pagare l’indennità sostitutiva del preavviso, il saldo provvigioni dell’anno2012 e l’indennità suppletiva di clientela.2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava la domanda.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava ilgravame interposto dal Bernardi.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) è infondato il primo motivo con il quale l’appellante deduce che nellamissiva del 26/10/2012, con cui la società aveva comunicato il recessoin tronco, non vi fosse alcun riferimento a inadempimento dell’agenteed anzi la società aveva fatto riferimento alle indennità previste dall’art.12.4 del contratto di agenzia, che non erano dovute in caso di giustacausa di recesso;b) va infatti considerato che nella stessa missiva era contenutal’espressione “fatta salva comunque ogni ragione di credito nei confrontidell’agente sia in relazione al rapporto di agenzia che per quanto dovutodalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]”, sicché si faceva comunque riferimento asituazioni addebitabili all’agente;c) inoltre il preponente non deve fare necessariamente riferimento, findalla comunicazione del recesso, a fatti specifici, essendo sufficienteche di questi l’agente sia a conoscenza anche aliunde (Cass. ord. n.10028/2021);d) il Tribunale ha accertato che vi erano varie mail fra le parti da cuirisultava, in relazione al contratto di deposito intercorso con la [OSCURATO:SOCIETA]., di cui era legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], unapesante situazione debitoria per insoluti merci, che aveva portato aduna richiesta di decreto ingiuntivo ad ottobre 2012 e alla successivaammissione del credito al passivo del sopraggiunto fallimento di quellasocietà nel 2014, senza alcuna soddisfazione per mancanza di attivo;e) inoltre il Tribunale ha accertato della corposa lista di clienti gestitidall’agente e bloccati dalla società a causa di insoluti a fronte di acquistidi merce effettuati per il tramite del Bernardi, a rafforzamento dellasussistenza della giusta causa nota all’agente, consistita nella violazioneNumero registro generale 30292/2022Numero sezionale 1645/2026Numero di raccolta generale 13177/2026Data pubblicazione 07/05/2026dell’obbligo di informare la mandante della grave situazione finanziariae dell’insolvibilità di quei clienti da lui gestiti, primo fra tutti proprio lasocietà di cui egli era il legale rappresentante;f) vi è poi piena coerenza temporale tra i fatti che hanno determinato ilrecesso in tronco e gli inadempimenti dell’agente, in particolare non ècontestato il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a mezzo del Bernardi,ad agosto 2012 aveva prelevato dal deposito di Casoria merce per ilconsiderevole importo di euro 29.336,22, nonostante il disposto bloccodelle forniture e la disdetta del contratto di deposito;g) a ciò si aggiunga il mancato versamento alla casa mandante dellesomme incassate dal Bernardi ad ottobre 2012 da due clienti da luigestiti, clienti che escussi quali testimoni hanno confermato lacircostanza di aver pagato nelle mani del Bernardi;h) per queste medesime ragioni allora non è dovuta neppure l’indennitàsuppletiva di clientela, espressamente esclusa dall’AEC di settore incaso di recesso della preponente per giusta causa (art. 10, 2^ cpv.,AEC 20/03/2002);i) non vi è dubbio, pertanto, che la condotta complessiva del Bernardiintegri giusta causa di recesso ai sensi degli artt. 2119, 1750 e 1751c.c., nonché violazione degli obblighi previsti dall’art. 6 del contratto diagenzia, con conseguente applicazione degli oneri posti dagli artt. 13 e14 del medesimo contratto;j) quanto al saldo provvigioni dell’anno 2012, era onere dell’agente e nondella società dimostrare di non avere ricevuto il pagamento delleprovvigioni maturate in ragione degli affari andati a buon fine;k) in ogni caso, anche ammesso che il saldo provvigioni per l’anno 2012fosse di euro 6.727,76, come preteso dall’appellante, nondimenodovrebbe operare la compensazione atecnica, eccepita dalla società sindal primo grado, sicché dovrebbero essere portati in detrazione sia icorrispettivi incassati dai due clienti sopra visti e non versati allamandante, pari ad euro 6.078,49, sia l’importo della penale previstadall’art. 14 del contratto di agenzia, pari ad euro 7.457,49, sicchécomunque nulla spetterebbe più al Bernardi;Numero registro generale 30292/2022Numero sezionale 1645/2026Numero di raccolta generale 13177/2026Data pubblicazione 07/05/2026l) è infondata l’eccezione di nullità della clausola penale di cui all’art. 14del contratto di agenzia, perché elusiva del divieto dello star del crederedi cui all’art. 1746 c.c., poiché non addebita all’agente un obbligo digaranzia per l’eventuale inadempimento del terzo, ma stabiliscediversamente una penale per la violazione dell’obbligo di informare, conl’ordinaria diligenza professionale, la casa mandante delle condizionifinanziarie del cliente, causativa di un danno alla preponente, come èavvenuto nel caso in esame, in cui il Bernardi ha taciuto circostanzesignificative relative alla crisi e alla conseguente insolvibilità dellasocietà di cui era legale rappresentante.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a cinque motivi.5.- [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso tardivo.6.- Il ricorrente ha depositato memoria.7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1362 ss.,1750, 1751 e 2119 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto giustificato ilrecesso da una giusta causa, in conseguenza della violazione o falsaapplicazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, con conseguenterigetto della domanda dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennitàsuppletiva di clientela.Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.Il ricorrente censura il mancato rilievo da dare – a suo dire – al richiamo,contenuto nella lettera di recesso della mandante, alle indennità previstedall’art. 12.4. del contratto di agenzia, espressamente concordate dalle partiper il recesso in tronco qualora non ricorresse la giusta causa.

Con talecensura, tuttavia, il ricorrente non si confronta con quella parte dellamotivazione, in cui la Corte territoriale – contrariamente alla doglianza – hapreso in esame quell’espresso riferimento alle indennità di cui all’art. 12.4.del contratto di agenzia ed ha sottolineato che quel riferimento andavacoordinato con la clausola di salvezza subito dopo presente nella stessamissiva di recesso, con cui la mandante faceva “salva comunque ogni ragioneNumero registro generale 30292/2022Numero sezionale 1645/2026Numero di raccolta generale 13177/2026Data pubblicazione 07/05/2026di credito nei confronti dell’agente sia in relazione al rapporto di agenzia cheper quanto dovuto dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]”.Analogamente, il ricorrente – limitandosi a denunciarla come“inconcludente” e in termini di “inconferente elucubrazione giuridica” (v.ricorso per cassazione, p. 18) – non si confronta con quella ulteriore partedella motivazione, con cui i Giudici d’appello hanno ricordato il principio didiritto, affermato da questa Corte di legittimità, secondo cui nel rapporto diagenzia non è necessario che la giusta causa di recesso sia indicata nellarelativa comunicazione, potendo risultare anche aliunde purché a conoscenzadell’agente (Cass. ord. n. 10028/2021) e purché i relativi fatti integrativisiano, in caso di controversia, dedotti dalla parte, interessata a farli valere, ecorrelativamente accertati dal giudice (Cass. n. 7019/2011; Cass. n.3084/2000).Alla luce di tale principio di diritto, il tenore delle espressioni letteraliadoperate dalla società nella missiva di comunicazione del recesso non è statoconsiderato dirimente, né univoco, perché i Giudici d’appello hannomotivatamente dato rilevanza anche a fatti non specificamente dichiarati inquella missiva, perché comunque noti all’agente.

Inoltre la Corte territorialeproprio sul piano letterale – in omaggio al criterio ermeneutico di cui all’art.1362 c.c. invocato dal ricorrente – ha accertato che il tenore del rinvio all’art.12.4 del contratto di agenzia non era affatto univoco, poiché si accompagnavaad un’espressa clausola di riserva (“fatta salva comunque ogni ragione dicredito nei confronti dell’agente sia in relazione al rapporto di agenzia che perquanto dovuto dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]”) che ne inficiava se nonaddirittura neutralizzava la portata ed il significato.Le altre censure articolate nel medesimo motivo sono inammissibili.Va ricordato in proposito che il controllo di legittimità sugli atti di autonomianegoziale individuale non può scadere nel controllo di merito ed anteporre aquella prescelta dai giudici d’appello una differente interpretazione soloperché reputata più plausibile ad opera della stessa parte ricorrente.

Come ènoto, anche l’accertamento della volontà negoziale si sostanzia in unaccertamento di fatto (ex multis Cass. n. 9070/2013; Cass. n. 12360/2014),riservato all'esclusiva competenza del giudice del merito (Cass. n.17067/2007; Cass. n. 11756/2006).

Ne consegue che le valutazioni delNumero registro generale 30292/2022Numero sezionale 1645/2026Numero di raccolta generale 13177/2026Data pubblicazione 07/05/2026giudice di merito soggiacciono sì, nel giudizio di cassazione, ad un sindacatocirca la verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, mala denuncia della violazione delle regole che presiedono all’interpretazione deicontratti non può certo risolversi nella mera contrapposizione diun’interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. n.18375/2006; Cass. n. 12468/2004; Cass. n. 22979/2004, Cass. n.7740/2003; Cass. n. 12366/2002; Cass. n. 11053/2000), come invece accadeper le ulteriori censure sollevate dal Bernardi.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 4 “e/o”5), c.p.c. il ricorrente lamenta “integrale travisamento delle prove”, inviolazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., nonché violazione degli artt. 1241,1748, 1750, 1751, 2119 c.c., 9 e 10 AEC settore industria del 20/03/2002per avere la Corte territoriale fondato la sua decisione sulla corrispondenzaintercorsa fra le parti prima del recesso, per avere valorizzato “proveinesistenti” e per avere esentato la società dall’onere probatorio su di essaincombente.Il motivo è inammissibile, perché lungi dal configurare un “errore dipercezione” del contenuto dei documenti relativi alla corrispondenzaintercorsa fra le parti, si riduce ad una censura di “errore di valutazione”.In particolare, il fatto che nelle mail della società non vi fosserocontestazioni di addebiti all’agente (v. ricorso per cassazione, p. 25 ss.) è unfatto del tutto “neutro”.

Ciò che rileva ai fini della giusta causa è l’esistenzadi clienti morosi, noti all’agente, il quale – secondo la motivata ricostruzionein fatto della Corte territoriale – non aveva adempiuto l’obbligo di informarela mandante sulle critiche condizioni economiche di quei clienti, prima fra tuttidella società ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) di cui lo stesso Bernardi era il legalerappresentante, avendo anzi continuato ad acquisire ordini e a indurre lamandante alla consegna della relativa merce.

Al riguardo la Corte d’appello,condividendo il convincimento del Tribunale, ha affermato: “… vi erano variecomunicazioni mail da cui risultava, in relazione al contratto di depositointercorso con la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA].

Di cui era legale rappresentante lostesso Bernardi, ed in rapporto a tale cliente curato dall’agente, la pesantesituazione debitoria della stessa da insoluti merci, che aveva portato allarichiesta di un decreto ingiuntivo ad ottobre 2012 ed alla successivaNumero registro generale 30292/2022Numero sezionale 1645/2026Numero di raccolta generale 13177/2026Data pubblicazione 07/05/2026ammissione del credito vantato dalla Wermeister al passivo del sopraggiuntofallimento della società [OSCURATO:PERSONA] nel 2014, senza alcuna soddisfazioneper mancanza di attivo; il primo giudice ha dato anche atto della corposa listadi clienti in rosso gestiti dall’agente e bloccati dalla società a causa degliinsoluti registrati a fronte di acquisti di merce effettuati per il tramite delBernardi, a rafforzamento della sussistenza della giusta causa di recesso notaall’agente, consistita nella violazione dell’obbligo di informare la casamandante della grave situazione finanziaria e di insolvibilità dei clienti gestitidallo stesso, primo fra tutti la società di cui era legale rappresentante proprioil Bernardi” (v. sentenza impugnata, pp. 3-4).A questo riguardo va evidenziato che, a differenza del lavoro subordinato,nel lavoro autonomo – ed in particolare nel rapporto di agenzia – ai fini delrecesso per giusta causa della mandante non è necessario un procedimentodisciplinare con la previa “contestazione” dell’inadempimento dell’agente,potendo questo essere fatto valere direttamente come ragione giustificatricedel recesso “in tronco” (Cass. ord. n. 10028/2021).

Ne consegue che lamancanza di una “contestazione” all’agente in quelle mail della mandante èuna circostanza del tutto irrilevante ai fini dell’esatta percezione del lorocontenuto.

D’altronde la Corte territoriale, nel passaggio motivazionale soprariportato, ricostruendo il contenuto di quelle mail non ha affatto affermato chevi fosse la “contestazione” dell’inadempimento, ma ha solo evidenziato cheda quelle mail si evincevano circostanze significative che, in quantorappresentate all’agente, erano a lui perfettamente note.

Sulla base di questoragionamento ha quindi ritenuto sussistente e legittima la giusta causa direcesso.Con riguardo, poi, alle prove testimoniali (v. ricorso per cassazione, p. 27ss.) la censura è inammissibile, perché sollecita a questa Corte una diversavalutazione di quelle deposizioni, ritenute dal ricorrente contraddittorie einattendibili (v. ricorso per cassazione, p. 32), interdetta in sede di legittimitàin quanto riservata al giudice di merito.3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. ilricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2119, 1750 e1751 c.c., 9 e 10 AEC settore industria 20/03/2002 per avere la Corteterritoriale ritenuto sussistente la giusta causa di recesso e violato i principiNumero registro generale 30292/2022Numero sezionale 1645/2026Numero di raccolta generale 13177/2026Data pubblicazione 07/05/2026dell’immediatezza e dell’immutabilità della contestazione, con conseguenterigetto della domanda relativa all’indennità sostitutiva del preavviso e a quellasuppletiva di clientela.

In particolare addebita ai Giudici d’appello il mancatorilievo del fatto che gli inadempimenti a lui addebitati risalivano a mesi primadel recesso di ottobre 2012, sicché mancava l’immediatezza necessaria dellagiusta causa di recesso.Il motivo è inammissibile.L’accertamento dell’immediatezza – peraltro da intendere in senso relativo(ex multis Cass. ord. n. 14726/2024 in tema di lavoro subordinato) – è untipico accertamento di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimitàqualora adeguatamente motivato (ex multis Cass. n. 29290/2019), comenella specie.

Lo stesso ricorrente riconosce che “la notizia della presuntaappropriazione di incassi rimonta all’ottobre 2012” (v. ricorso per cassazione,p. 35) e che quella circostanza si aggiungeva alle altre risalenti ad agosto esettembre 2012, sicché si rivela corretta sul piano logico-giuridico lamotivazione spesa dalla Corte territoriale per “sussumere” il caso concreto,così accertato, nella norma dell’art. 2119 c.c., ritenendo rispettato il requisitodell’immediatezza del recesso in tronco del 26 ottobre 2012.4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1748 e 2697c.c. per avere la Corte territoriale erroneamente ascritto all’agente l’onere diprovare di non avere ricevuto il pagamento delle provvigioni maturate nel2012.Il motivo è fondato ma inidoneo a determinare la cassazione della sentenzaimpugnata.Nella responsabilità contrattuale, come quella relativa al pagamento delleprovvigioni a carico della mandante, il creditore – nel caso in esame l’agente– può limitarsi ad allegare l’inadempimento, gravando sul debitore – nel casoin esame la mandante – l’onere di dimostrare l’adempimento oppure causeestintive diverse oppure l’intervento di cause di impossibilità sopravvenuta exart. 1218 c.c. (ex multis Cass. ord. n. 3689/2025; Cass. ord. n. 13685/2019).Quindi è certamente errata in diritto l’affermazione della Corte territoriale,secondo cui “… contrariamente all’assunto dell’impugnante, era onere dellostesso e non certo della società preponente, dimostrare di non avere ricevutoNumero registro generale 30292/2022Numero sezionale 1645/2026Numero di raccolta generale 13177/2026Data pubblicazione 07/05/2026il pagamento delle provvigioni maturate in ragione di affari andati a buon fine”(v. sentenza impugnata, p. 5).Ciononostante, i Giudici d’appello hanno comunque accertato l’esistenza di“controcrediti” della preponente (sia per le somme versate dai due clientidirettamente al Bernardi e da questi non riversate alla preponente sia per lapenale prevista nel contratto di agenzia), in misura ampiamente superiore alrivendicato credito provvigionale (v. sentenza impugnata, p. 5).

Dunque laconferma del rigetto della domanda di condanna al pagamento del saldoprovvigioni relative all’anno 2012 è fondata anche su questa autonoma ratiodecidendi, come tale idonea da sé a sostenere la decisione.

Ne consegue cheil vizio di legittimità sopra riscontrato non ha prodotto alcun effetto invalidantesulla sentenza d’appello, che pertanto va solo corretta nella relativamotivazione nei sensi sopra precisati, poiché il decisum è comunque conformea diritto (art. 384, ult. co., c.p.c.).5.- Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1382, 1418,1453, 1456, 1746, 1241, 1748 c.c. per avere la Corte territoriale ritenutovalida ed applicabile la clausola penale di cui all’art. 14 del contratto diagenzia.Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.Sul piano della validità della clausola, il ricorrente si limita a riproporre ilmotivo di appello relativo all’asserita frode al divieto dello “star del credere”,imposto dall’art. 1746 c.c., senza confrontarsi con la specifica motivazionearticolata sul punto dai Giudici d’appello, secondo cui quella clausola nonaddebita all’agente un obbligo di garanzia per l’eventuale inadempimento delterzo, ma stabilisce, diversamente, una penale per la violazione dell’obbligodi informare, con l’ordinaria diligenza professionale, la casa mandante dellecondizioni finanziarie del cliente, causativa di un danno alla preponente.Sul piano dell’applicabilità della clausola la censura è infondata, dalmomento che, accertato l’inadempimento del predetto obbligo informativo,specie con riguardo alle condizioni economiche della società di cui il Bernardiera legale rappresentante ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), la Corte territoriale hafatto corretta applicazione di quella clausola.6.- Nulla va disposto sulle spese, vista la tardività del controricorso, datatoNumero registro generale 30292/2022Numero sezionale 1645/2026Numero di raccolta generale 13177/2026Data pubblicazione 07/05/202601/02/2023 e notificato in data 03/02/2023 a fronte del ricorso percassazione notificato in data 18/12/2022.

Ai sensi dell’art. 370 c.p.c. rationetemporis vigente (nella formulazione anteriore alla riforma introdotta dald.lgs. n. 149/2022), il controricorso deve essere notificato entro il termine diventi giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso, chea sua volta è di venti giorni dalla notifica del ricorso.

Dunque il controricorsodeve essere notificato entro il termine complessivo di quaranta giorni (20+20)dalla notifica del ricorso.

Nel caso in esame tale termine complessivo scadevail 27/01/2023, che era un lunedì; il controricorso, datato 01/02/2023, risultanotificato in data 03/02/2023, dunque tardivamente.7.- La memoria difensiva del ricorrente, che invero risulta firmata dal soloavv. [OSCURATO:PERSONA], va trasmessa al Consiglio dell’Ordine degliAvvocati di Napoli per i provvedimenti di competenza (v. ad esempio Cass.ord. n. 8529/2023; Cass. rd.

N. 5616/2023).Deve essere infatti rilevato che nel predetto atto processuale il difensoredel ricorrente ha utilizzato una pluralità di espressioni sconvenienti edoffensive nei confronti del collegio giudicante di appello e del giudiceestensore, in violazione del divieto di cui agli artt. 89 c.p.c. e 52 del codicedeontologico forense.

A pag. 1 si legge: “… i dilettantistici assunti assemblatidal giudice di appello e già punto per punto screditati in ricorso”; a pag. 2 silegge: “I giudici di merito, palesando un approccio superficiale ed impreparatoalla materia di causa …” e “… i giudici partenopei animati da palesebenevolenza verso l’impresa …”; a pag. 4 si legge: “… (equivocando la lezionedelle massime che il giudice di appello ha richiamato e letto con la sbrigativaapprossimazione che passo per passo ne ha accompagnato lo sbilenco iterdecidendi) …”; a pag. 5 si legge: “… il giudice a quo ha dichiarato diappoggiarsi a due pronunce di questa Corte Suprema … delle quali tuttavial’estensore della sentenza gravata ha dato ampia prova di non aver compresoil senso”; a pag. 6 si legge: “Nella sua enfasi premiale per le ragioni dellasocietà convenuta la corte territoriale ha smarrito la misura …”; poco piùavanti: “… la sgrammaticata notazione …”; a pag. 7 si legge: “Nella suacompiacente accondiscendenza per le ragioni della società convenuta la CorteTerritoriale …”; a pag. 8 si legge: “Trasandata nella forma come nella sostanzala statuizione impugnata … La corte territoriale … cumulando una sconcertanteNumero registro generale 30292/2022Numero sezionale 1645/2026Numero di raccolta generale 13177/2026Data pubblicazione 07/05/2026sequenza di svarioni …”.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Dispone la trasmissione di copia della “memoria difensiva ex art. 380 bis 1cpc” del ricorrente al Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, per levalutazioni di competenza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data01/04/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroVermeister s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 2368/2022 pubblicatain data 17/06/2022, n.r.g. 1373/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 01/04/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato come agente per la [OSCURATO:SOCIETA] nelperiodo da febbraio 2009 al 26/10/2012, quando il rapporto era cessato “intronco” per volontà della mandante. Assumeva di essere rimasto creditore dialcune provvigioni relative all’anno 2012.Numero registro generale 30292/2022Numero sezionale 1645/2026Numero di raccolta generale 13177/2026Data pubblicazione 07/05/2026Pertanto adìva il Tribunale di Napoli per ottenere la condanna della societàa pagare l’indennità sostitutiva del preavviso, il saldo provvigioni dell’anno2012 e l’indennità suppletiva di clientela.2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava la domanda.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava ilgravame interposto dal Bernardi.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) è infondato il primo motivo con il quale l’appellante deduce che nellamissiva del 26/10/2012, con cui la società aveva comunicato il recessoin tronco, non vi fosse alcun riferimento a inadempimento dell’agenteed anzi la società aveva fatto riferimento alle indennità previste dall’art.12.4 del contratto di agenzia, che non erano dovute in caso di giustacausa di recesso;b) va infatti considerato che nella stessa missiva era contenutal’espressione “fatta salva comunque ogni ragione di credito nei confrontidell’agente sia in relazione al rapporto di agenzia che per quanto dovutodalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]”, sicché si faceva comunque riferimento asituazioni addebitabili all’agente;c) inoltre il preponente non deve fare necessariamente riferimento, findalla comunicazione del recesso, a fatti specifici, essendo sufficienteche di questi l’agente sia a conoscenza anche aliunde (Cass. ord. n.10028/2021);d) il Tribunale ha accertato che vi erano varie mail fra le parti da cuirisultava, in relazione al contratto di deposito intercorso con la [OSCURATO:SOCIETA]., di cui era legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], unapesante situazione debitoria per insoluti merci, che aveva portato aduna richiesta di decreto ingiuntivo ad ottobre 2012 e alla successivaammissione del credito al passivo del sopraggiunto fallimento di quellasocietà nel 2014, senza alcuna soddisfazione per mancanza di attivo;e) inoltre il Tribunale ha accertato della corposa lista di clienti gestitidall’agente e bloccati dalla società a causa di insoluti a fronte di acquistidi merce effettuati per il tramite del Bernardi, a rafforzamento dellasussistenza della giusta causa nota all’agente, consistita nella violazioneNumero registro generale 30292/2022Numero sezionale 1645/2026Numero di raccolta generale 13177/2026Data pubblicazione 07/05/2026dell’obbligo di informare la mandante della grave situazione finanziariae dell’insolvibilità di quei clienti da lui gestiti, primo fra tutti proprio lasocietà di cui egli era il legale rappresentante;f) vi è poi piena coerenza temporale tra i fatti che hanno determinato ilrecesso in tronco e gli inadempimenti dell’agente, in particolare non ècontestato il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a mezzo del Bernardi,ad agosto 2012 aveva prelevato dal deposito di Casoria merce per ilconsiderevole importo di euro 29.336,22, nonostante il disposto bloccodelle forniture e la disdetta del contratto di deposito;g) a ciò si aggiunga il mancato versamento alla casa mandante dellesomme incassate dal Bernardi ad ottobre 2012 da due clienti da luigestiti, clienti che escussi quali testimoni hanno confermato lacircostanza di aver pagato nelle mani del Bernardi;h) per queste medesime ragioni allora non è dovuta neppure l’indennitàsuppletiva di clientela, espressamente esclusa dall’AEC di settore incaso di recesso della preponente per giusta causa (art. 10, 2^ cpv.,AEC 20/03/2002);i) non vi è dubbio, pertanto, che la condotta complessiva del Bernardiintegri giusta causa di recesso ai sensi degli artt. 2119, 1750 e 1751c.c., nonché violazione degli obblighi previsti dall’art. 6 del contratto diagenzia, con conseguente applicazione degli oneri posti dagli artt. 13 e14 del medesimo contratto;j) quanto al saldo provvigioni dell’anno 2012, era onere dell’agente e nondella società dimostrare di non avere ricevuto il pagamento delleprovvigioni maturate in ragione degli affari andati a buon fine;k) in ogni caso, anche ammesso che il saldo provvigioni per l’anno 2012fosse di euro 6.727,76, come preteso dall’appellante, nondimenodovrebbe operare la compensazione atecnica, eccepita dalla società sindal primo grado, sicché dovrebbero essere portati in detrazione sia icorrispettivi incassati dai due clienti sopra visti e non versati allamandante, pari ad euro 6.078,49, sia l’importo della penale previstadall’art. 14 del contratto di agenzia, pari ad euro 7.457,49, sicchécomunque nulla spetterebbe più al Bernardi;Numero registro generale 30292/2022Numero sezionale 1645/2026Numero di raccolta generale 13177/2026Data pubblicazione 07/05/2026l) è infondata l’eccezione di nullità della clausola penale di cui all’art. 14del contratto di agenzia, perché elusiva del divieto dello star del crederedi cui all’art. 1746 c.c., poiché non addebita all’agente un obbligo digaranzia per l’eventuale inadempimento del terzo, ma stabiliscediversamente una penale per la violazione dell’obbligo di informare, conl’ordinaria diligenza professionale, la casa mandante delle condizionifinanziarie del cliente, causativa di un danno alla preponente, come èavvenuto nel caso in esame, in cui il Bernardi ha taciuto circostanzesignificative relative alla crisi e alla conseguente insolvibilità dellasocietà di cui era legale rappresentante.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a cinque motivi.5.- [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso tardivo.6.- Il ricorrente ha depositato memoria.7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1362 ss.,1750, 1751 e 2119 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto giustificato ilrecesso da una giusta causa, in conseguenza della violazione o falsaapplicazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, con conseguenterigetto della domanda dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennitàsuppletiva di clientela.Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.Il ricorrente censura il mancato rilievo da dare – a suo dire – al richiamo,contenuto nella lettera di recesso della mandante, alle indennità previstedall’art. 12.4. del contratto di agenzia, espressamente concordate dalle partiper il recesso in tronco qualora non ricorresse la giusta causa. Con talecensura, tuttavia, il ricorrente non si confronta con quella parte dellamotivazione, in cui la Corte territoriale – contrariamente alla doglianza – hapreso in esame quell’espresso riferimento alle indennità di cui all’art. 12.4.del contratto di agenzia ed ha sottolineato che quel riferimento andavacoordinato con la clausola di salvezza subito dopo presente nella stessamissiva di recesso, con cui la mandante faceva “salva comunque ogni ragioneNumero registro generale 30292/2022Numero sezionale 1645/2026Numero di raccolta generale 13177/2026Data pubblicazione 07/05/2026di credito nei confronti dell’agente sia in relazione al rapporto di agenzia cheper quanto dovuto dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]”.Analogamente, il ricorrente – limitandosi a denunciarla come“inconcludente” e in termini di “inconferente elucubrazione giuridica” (v.ricorso per cassazione, p. 18) – non si confronta con quella ulteriore partedella motivazione, con cui i Giudici d’appello hanno ricordato il principio didiritto, affermato da questa Corte di legittimità, secondo cui nel rapporto diagenzia non è necessario che la giusta causa di recesso sia indicata nellarelativa comunicazione, potendo risultare anche aliunde purché a conoscenzadell’agente (Cass. ord. n. 10028/2021) e purché i relativi fatti integrativisiano, in caso di controversia, dedotti dalla parte, interessata a farli valere, ecorrelativamente accertati dal giudice (Cass. n. 7019/2011; Cass. n.3084/2000).Alla luce di tale principio di diritto, il tenore delle espressioni letteraliadoperate dalla società nella missiva di comunicazione del recesso non è statoconsiderato dirimente, né univoco, perché i Giudici d’appello hannomotivatamente dato rilevanza anche a fatti non specificamente dichiarati inquella missiva, perché comunque noti all’agente. Inoltre la Corte territorialeproprio sul piano letterale – in omaggio al criterio ermeneutico di cui all’art.1362 c.c. invocato dal ricorrente – ha accertato che il tenore del rinvio all’art.12.4 del contratto di agenzia non era affatto univoco, poiché si accompagnavaad un’espressa clausola di riserva (“fatta salva comunque ogni ragione dicredito nei confronti dell’agente sia in relazione al rapporto di agenzia che perquanto dovuto dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]”) che ne inficiava se nonaddirittura neutralizzava la portata ed il significato.Le altre censure articolate nel medesimo motivo sono inammissibili.Va ricordato in proposito che il controllo di legittimità sugli atti di autonomianegoziale individuale non può scadere nel controllo di merito ed anteporre aquella prescelta dai giudici d’appello una differente interpretazione soloperché reputata più plausibile ad opera della stessa parte ricorrente. Come ènoto, anche l’accertamento della volontà negoziale si sostanzia in unaccertamento di fatto (ex multis Cass. n. 9070/2013; Cass. n. 12360/2014),riservato all'esclusiva competenza del giudice del merito (Cass. n.17067/2007; Cass. n. 11756/2006). Ne consegue che le valutazioni delNumero registro generale 30292/2022Numero sezionale 1645/2026Numero di raccolta generale 13177/2026Data pubblicazione 07/05/2026giudice di merito soggiacciono sì, nel giudizio di cassazione, ad un sindacatocirca la verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, mala denuncia della violazione delle regole che presiedono all’interpretazione deicontratti non può certo risolversi nella mera contrapposizione diun’interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. n.18375/2006; Cass. n. 12468/2004; Cass. n. 22979/2004, Cass. n.7740/2003; Cass. n. 12366/2002; Cass. n. 11053/2000), come invece accadeper le ulteriori censure sollevate dal Bernardi.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 4 “e/o”5), c.p.c. il ricorrente lamenta “integrale travisamento delle prove”, inviolazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., nonché violazione degli artt. 1241,1748, 1750, 1751, 2119 c.c., 9 e 10 AEC settore industria del 20/03/2002per avere la Corte territoriale fondato la sua decisione sulla corrispondenzaintercorsa fra le parti prima del recesso, per avere valorizzato “proveinesistenti” e per avere esentato la società dall’onere probatorio su di essaincombente.Il motivo è inammissibile, perché lungi dal configurare un “errore dipercezione” del contenuto dei documenti relativi alla corrispondenzaintercorsa fra le parti, si riduce ad una censura di “errore di valutazione”.In particolare, il fatto che nelle mail della società non vi fosserocontestazioni di addebiti all’agente (v. ricorso per cassazione, p. 25 ss.) è unfatto del tutto “neutro”. Ciò che rileva ai fini della giusta causa è l’esistenzadi clienti morosi, noti all’agente, il quale – secondo la motivata ricostruzionein fatto della Corte territoriale – non aveva adempiuto l’obbligo di informarela mandante sulle critiche condizioni economiche di quei clienti, prima fra tuttidella società ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) di cui lo stesso Bernardi era il legalerappresentante, avendo anzi continuato ad acquisire ordini e a indurre lamandante alla consegna della relativa merce. Al riguardo la Corte d’appello,condividendo il convincimento del Tribunale, ha affermato: “… vi erano variecomunicazioni mail da cui risultava, in relazione al contratto di depositointercorso con la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]. Di cui era legale rappresentante lostesso Bernardi, ed in rapporto a tale cliente curato dall’agente, la pesantesituazione debitoria della stessa da insoluti merci, che aveva portato allarichiesta di un decreto ingiuntivo ad ottobre 2012 ed alla successivaNumero registro generale 30292/2022Numero sezionale 1645/2026Numero di raccolta generale 13177/2026Data pubblicazione 07/05/2026ammissione del credito vantato dalla Wermeister al passivo del sopraggiuntofallimento della società [OSCURATO:PERSONA] nel 2014, senza alcuna soddisfazioneper mancanza di attivo; il primo giudice ha dato anche atto della corposa listadi clienti in rosso gestiti dall’agente e bloccati dalla società a causa degliinsoluti registrati a fronte di acquisti di merce effettuati per il tramite delBernardi, a rafforzamento della sussistenza della giusta causa di recesso notaall’agente, consistita nella violazione dell’obbligo di informare la casamandante della grave situazione finanziaria e di insolvibilità dei clienti gestitidallo stesso, primo fra tutti la società di cui era legale rappresentante proprioil Bernardi” (v. sentenza impugnata, pp. 3-4).A questo riguardo va evidenziato che, a differenza del lavoro subordinato,nel lavoro autonomo – ed in particolare nel rapporto di agenzia – ai fini delrecesso per giusta causa della mandante non è necessario un procedimentodisciplinare con la previa “contestazione” dell’inadempimento dell’agente,potendo questo essere fatto valere direttamente come ragione giustificatricedel recesso “in tronco” (Cass. ord. n. 10028/2021). Ne consegue che lamancanza di una “contestazione” all’agente in quelle mail della mandante èuna circostanza del tutto irrilevante ai fini dell’esatta percezione del lorocontenuto. D’altronde la Corte territoriale, nel passaggio motivazionale soprariportato, ricostruendo il contenuto di quelle mail non ha affatto affermato chevi fosse la “contestazione” dell’inadempimento, ma ha solo evidenziato cheda quelle mail si evincevano circostanze significative che, in quantorappresentate all’agente, erano a lui perfettamente note. Sulla base di questoragionamento ha quindi ritenuto sussistente e legittima la giusta causa direcesso.Con riguardo, poi, alle prove testimoniali (v. ricorso per cassazione, p. 27ss.) la censura è inammissibile, perché sollecita a questa Corte una diversavalutazione di quelle deposizioni, ritenute dal ricorrente contraddittorie einattendibili (v. ricorso per cassazione, p. 32), interdetta in sede di legittimitàin quanto riservata al giudice di merito.3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. ilricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2119, 1750 e1751 c.c., 9 e 10 AEC settore industria 20/03/2002 per avere la Corteterritoriale ritenuto sussistente la giusta causa di recesso e violato i principiNumero registro generale 30292/2022Numero sezionale 1645/2026Numero di raccolta generale 13177/2026Data pubblicazione 07/05/2026dell’immediatezza e dell’immutabilità della contestazione, con conseguenterigetto della domanda relativa all’indennità sostitutiva del preavviso e a quellasuppletiva di clientela. In particolare addebita ai Giudici d’appello il mancatorilievo del fatto che gli inadempimenti a lui addebitati risalivano a mesi primadel recesso di ottobre 2012, sicché mancava l’immediatezza necessaria dellagiusta causa di recesso.Il motivo è inammissibile.L’accertamento dell’immediatezza – peraltro da intendere in senso relativo(ex multis Cass. ord. n. 14726/2024 in tema di lavoro subordinato) – è untipico accertamento di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimitàqualora adeguatamente motivato (ex multis Cass. n. 29290/2019), comenella specie. Lo stesso ricorrente riconosce che “la notizia della presuntaappropriazione di incassi rimonta all’ottobre 2012” (v. ricorso per cassazione,p. 35) e che quella circostanza si aggiungeva alle altre risalenti ad agosto esettembre 2012, sicché si rivela corretta sul piano logico-giuridico lamotivazione spesa dalla Corte territoriale per “sussumere” il caso concreto,così accertato, nella norma dell’art. 2119 c.c., ritenendo rispettato il requisitodell’immediatezza del recesso in tronco del 26 ottobre 2012.4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1748 e 2697c.c. per avere la Corte territoriale erroneamente ascritto all’agente l’onere diprovare di non avere ricevuto il pagamento delle provvigioni maturate nel2012.Il motivo è fondato ma inidoneo a determinare la cassazione della sentenzaimpugnata.Nella responsabilità contrattuale, come quella relativa al pagamento delleprovvigioni a carico della mandante, il creditore – nel caso in esame l’agente– può limitarsi ad allegare l’inadempimento, gravando sul debitore – nel casoin esame la mandante – l’onere di dimostrare l’adempimento oppure causeestintive diverse oppure l’intervento di cause di impossibilità sopravvenuta exart. 1218 c.c. (ex multis Cass. ord. n. 3689/2025; Cass. ord. n. 13685/2019).Quindi è certamente errata in diritto l’affermazione della Corte territoriale,secondo cui “… contrariamente all’assunto dell’impugnante, era onere dellostesso e non certo della società preponente, dimostrare di non avere ricevutoNumero registro generale 30292/2022Numero sezionale 1645/2026Numero di raccolta generale 13177/2026Data pubblicazione 07/05/2026il pagamento delle provvigioni maturate in ragione di affari andati a buon fine”(v. sentenza impugnata, p. 5).Ciononostante, i Giudici d’appello hanno comunque accertato l’esistenza di“controcrediti” della preponente (sia per le somme versate dai due clientidirettamente al Bernardi e da questi non riversate alla preponente sia per lapenale prevista nel contratto di agenzia), in misura ampiamente superiore alrivendicato credito provvigionale (v. sentenza impugnata, p. 5). Dunque laconferma del rigetto della domanda di condanna al pagamento del saldoprovvigioni relative all’anno 2012 è fondata anche su questa autonoma ratiodecidendi, come tale idonea da sé a sostenere la decisione. Ne consegue cheil vizio di legittimità sopra riscontrato non ha prodotto alcun effetto invalidantesulla sentenza d’appello, che pertanto va solo corretta nella relativamotivazione nei sensi sopra precisati, poiché il decisum è comunque conformea diritto (art. 384, ult. co., c.p.c.).5.- Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1382, 1418,1453, 1456, 1746, 1241, 1748 c.c. per avere la Corte territoriale ritenutovalida ed applicabile la clausola penale di cui all’art. 14 del contratto diagenzia.Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.Sul piano della validità della clausola, il ricorrente si limita a riproporre ilmotivo di appello relativo all’asserita frode al divieto dello “star del credere”,imposto dall’art. 1746 c.c., senza confrontarsi con la specifica motivazionearticolata sul punto dai Giudici d’appello, secondo cui quella clausola nonaddebita all’agente un obbligo di garanzia per l’eventuale inadempimento delterzo, ma stabilisce, diversamente, una penale per la violazione dell’obbligodi informare, con l’ordinaria diligenza professionale, la casa mandante dellecondizioni finanziarie del cliente, causativa di un danno alla preponente.Sul piano dell’applicabilità della clausola la censura è infondata, dalmomento che, accertato l’inadempimento del predetto obbligo informativo,specie con riguardo alle condizioni economiche della società di cui il Bernardiera legale rappresentante ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), la Corte territoriale hafatto corretta applicazione di quella clausola.6.- Nulla va disposto sulle spese, vista la tardività del controricorso, datatoNumero registro generale 30292/2022Numero sezionale 1645/2026Numero di raccolta generale 13177/2026Data pubblicazione 07/05/202601/02/2023 e notificato in data 03/02/2023 a fronte del ricorso percassazione notificato in data 18/12/2022. Ai sensi dell’art. 370 c.p.c. rationetemporis vigente (nella formulazione anteriore alla riforma introdotta dald.lgs. n. 149/2022), il controricorso deve essere notificato entro il termine diventi giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso, chea sua volta è di venti giorni dalla notifica del ricorso. Dunque il controricorsodeve essere notificato entro il termine complessivo di quaranta giorni (20+20)dalla notifica del ricorso. Nel caso in esame tale termine complessivo scadevail 27/01/2023, che era un lunedì; il controricorso, datato 01/02/2023, risultanotificato in data 03/02/2023, dunque tardivamente.7.- La memoria difensiva del ricorrente, che invero risulta firmata dal soloavv. [OSCURATO:PERSONA], va trasmessa al Consiglio dell’Ordine degliAvvocati di Napoli per i provvedimenti di competenza (v. ad esempio Cass.ord. n. 8529/2023; Cass. rd. N. 5616/2023).Deve essere infatti rilevato che nel predetto atto processuale il difensoredel ricorrente ha utilizzato una pluralità di espressioni sconvenienti edoffensive nei confronti del collegio giudicante di appello e del giudiceestensore, in violazione del divieto di cui agli artt. 89 c.p.c. e 52 del codicedeontologico forense. A pag. 1 si legge: “… i dilettantistici assunti assemblatidal giudice di appello e già punto per punto screditati in ricorso”; a pag. 2 silegge: “I giudici di merito, palesando un approccio superficiale ed impreparatoalla materia di causa …” e “… i giudici partenopei animati da palesebenevolenza verso l’impresa …”; a pag. 4 si legge: “… (equivocando la lezionedelle massime che il giudice di appello ha richiamato e letto con la sbrigativaapprossimazione che passo per passo ne ha accompagnato lo sbilenco iterdecidendi) …”; a pag. 5 si legge: “… il giudice a quo ha dichiarato diappoggiarsi a due pronunce di questa Corte Suprema … delle quali tuttavial’estensore della sentenza gravata ha dato ampia prova di non aver compresoil senso”; a pag. 6 si legge: “Nella sua enfasi premiale per le ragioni dellasocietà convenuta la corte territoriale ha smarrito la misura …”; poco piùavanti: “… la sgrammaticata notazione …”; a pag. 7 si legge: “Nella suacompiacente accondiscendenza per le ragioni della società convenuta la CorteTerritoriale …”; a pag. 8 si legge: “Trasandata nella forma come nella sostanzala statuizione impugnata … La corte territoriale … cumulando una sconcertanteNumero registro generale 30292/2022Numero sezionale 1645/2026Numero di raccolta generale 13177/2026Data pubblicazione 07/05/2026sequenza di svarioni …”. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Dispone la trasmissione di copia della “memoria difensiva ex art. 380 bis 1cpc” del ricorrente al Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, per levalutazioni di competenza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data01/04/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13177/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris