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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 29529/2025

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ggio Calabria – quale giudice della esecuzione – ha respinto la domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere la revoca di una sentenza di condanna in ragione di quanto affermato da Corte Cost. n.162 del 2024 (sentenza con cui si è dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, limitatamente alle parole «se esso si è protratto per almeno due anni» ).

La misura di prevenzione personale era stata sospesa per la sopravvenuta condizione detentiva del [OSCURATO:PERSONA] ed è stata rispristinata con verbale di ri-sottoposizione del 14 giugno 2023, non preceduto da rivalutazione ex officio della attuale pericolosità sociale.

Secondo il giudice della esecuzione la domanda non può trovare accoglimento, in ragione della natura processuale della decisione Corte Cost. n. 162 del 2024, con cui è stato ritenuto illegittimo il limite minimo dei due anni di detenzione – al fine di procedere necessariamente alla rivalutazione della pericolosità sociale - che era stato introdotto dal legislatore con la legge n.161 del 2017.

Viene fatto ampio riferimento ai principi di diritto espressi da questa Corte nella sentenza numero 31214 del 18 settembre 2020.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge.

Secondo la difesa la decisione della Corte costituzionale n. 162 del 2024 determina, anche in caso di affermazione di responsabilità coperta dal giudicato, la illegittimità delle decisioni di condanna, posto che in sede di nuova sottoposizione alla misura di prevenzione non vi era stata la previa valutazione della attualità della pericolosità sociale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.

2. Va brevemente ripercorsa la sequenza delle decisioni emesse dalla Corte costituzionale sul tema – di certo correlato a quello della violazione delle prescrizioni - della necessaria verifica ex officio della condizione soggettiva di pericolosità in sede di «nuova sottoposizione» ad una misura di prevenzione personale rimasta sospesa per stato detentivo del destinatario. 2.1 La prima è quella n.291 emessa in data 6 dicembre 2013, con cui la Consulta ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l’esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l’organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d’ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell’interessato nel momento dell’esecuzione della misura; in via conseguenziale, è stata dichiarata per le stesse ragioni e nei medesimi termini la illegittimità costituzionale dell’art. 15 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

Per effetto di detta decisione la persona raggiunta da un titolo detentivo comportante la sospensione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza non poteva – dopo il 6 dicembre 2013 - vedersi ‘riapplicata’ la misura di prevenzione personale senza una preventiva verifica ex officio della pericolosità, salve le ipotesi, indicate dal giudice delle leggi, in cui [..] la reiterazione della verifica della pericolosità sociale potrà essere ragionevolmente omessa, a fronte della brevità del periodo di differimento dell’esecuzione della misura di prevenzione (si pensi al caso limite in cui la persona alla quale la misura è stata applicata si trovi a dover scontare solo pochi giorni di pena detentiva) [..]. 2.2 Giova precisare sin d’ora che secondo la lettura fornita negli arresti di questa Corte di legittimità (tra cui Sez.

I n. 31214 del 2020, ric.

Mancuso), il profilo di detta decisione è squisitamente processuale e non incide sulle situazioni cd. esaurite.

Ciò perché si è ritenuta – da parte del giudice delle leggi nel 2013- irragionevole la distinzione di trattamento normativo di due situazioni analoghe, rappresentate dalla sottoposizione a misura di sicurezza personale post giudicato di condanna (lì dove la legge prevede una doppia valutazione in punto di ricorrenza della condizione di pericolosità, al momento della decisione ed al momento della esecuzione ai sensi dell’art.679 cod.proc.pen.) ed alla sottoposizione a misura di prevenzione personale differita per lo stato detentivo del destinatario (lì dove la legge non prevedeva rivalutazione ex officio della condizione di pericolosità prima della esecuzione, ma onerava la parte di proporre istanza di revoca della misura ai sensi dell’art.7 della legge n.1423 del 1956).

Non si tratta di una decisione che ha – dunque - inciso sui connotati sostanziali della misura di prevenzione personale, quanto di una decisione che ha reso obbligatorio, sul piano del rito, ciò che in precedenza veniva rimesso alla iniziativa della parte interessata (la conferma della ‘attualità’ di una condizione già espressa in sede cognitiva).

Da ciò la considerazione per cui il portato della decisione, in rapporto al reato di violazione delle prescrizioni di cui all’art. 75 del d.lgs. n.159 del 2011 è quello di escludere la validità della nuova sottoposizione a misura personale effettuata in via automatica ma solo nelle ipotesi di sottoposizione alla misura venute in essere dopo il deposito della sentenza dichiarativa di illegittimità (in tal senso Sez.

Unite Marillo).

3. Ora, con la decisione Corte cost. n.162 del 2024 (dep. in data 17 ottobre 2024) il giudice delle leggi ha ritenuto, come è noto, illegittimo il modo con cui il legislatore del 2017 (legge n.161) aveva ritenuto di tradurre in regola generale la «clausola finale» contenuta nella decisione n.291 del 2013 (brevità della privazione di libertà/assenza dell’obbligo di rivalutazione ex officio della pericolosità sociale).

Non si è ritenuto ragionevole, per eccesso, un tempo di due anni, con portata demolitoria di siffatta disposizione.

Ma anche in tal caso la portata della decisione, come per la precedente, è di carattere processuale, con salvezza delle violazioni degli obblighi imposti con misura (non rivalutata ex officio) che nel vigore della legge n.161 del 2017, sono approdate al giudicato.

Nel caso in esame risulta che il ricorrente ha chiesto la revoca di affermazioni di responsabilità definitive derivanti da violazioni che sono state poste in essere dopo una ri- sottoposizione che era conforme – quanto a modalità - alla legge vigente ratione temporis.

Dunque la formazione del giudicato rende intangibile – come ritenuto dal giudice della esecuzione – la statuizione di responsabilità, con rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese proces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ggio Calabria – quale giudice della esecuzione – ha respinto la domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere la revoca di una sentenza di condanna in ragione di quanto affermato da Corte Cost. n.162 del 2024 (sentenza con cui si è dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, limitatamente alle parole «se esso si è protratto per almeno due anni» ). La misura di prevenzione personale era stata sospesa per la sopravvenuta condizione detentiva del [OSCURATO:PERSONA] ed è stata rispristinata con verbale di ri-sottoposizione del 14 giugno 2023, non preceduto da rivalutazione ex officio della attuale pericolosità sociale. Secondo il giudice della esecuzione la domanda non può trovare accoglimento, in ragione della natura processuale della decisione Corte Cost. n. 162 del 2024, con cui è stato ritenuto illegittimo il limite minimo dei due anni di detenzione – al fine di procedere necessariamente alla rivalutazione della pericolosità sociale - che era stato introdotto dal legislatore con la legge n.161 del 2017. Viene fatto ampio riferimento ai principi di diritto espressi da questa Corte nella sentenza numero 31214 del 18 settembre 2020. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge. Secondo la difesa la decisione della Corte costituzionale n. 162 del 2024 determina, anche in caso di affermazione di responsabilità coperta dal giudicato, la illegittimità delle decisioni di condanna, posto che in sede di nuova sottoposizione alla misura di prevenzione non vi era stata la previa valutazione della attualità della pericolosità sociale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 2. Va brevemente ripercorsa la sequenza delle decisioni emesse dalla Corte costituzionale sul tema – di certo correlato a quello della violazione delle prescrizioni - della necessaria verifica ex officio della condizione soggettiva di pericolosità in sede di «nuova sottoposizione» ad una misura di prevenzione personale rimasta sospesa per stato detentivo del destinatario. 2.1 La prima è quella n.291 emessa in data 6 dicembre 2013, con cui la Consulta ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l’esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l’organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d’ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell’interessato nel momento dell’esecuzione della misura; in via conseguenziale, è stata dichiarata per le stesse ragioni e nei medesimi termini la illegittimità costituzionale dell’art. 15 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136). Per effetto di detta decisione la persona raggiunta da un titolo detentivo comportante la sospensione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza non poteva – dopo il 6 dicembre 2013 - vedersi ‘riapplicata’ la misura di prevenzione personale senza una preventiva verifica ex officio della pericolosità, salve le ipotesi, indicate dal giudice delle leggi, in cui [..] la reiterazione della verifica della pericolosità sociale potrà essere ragionevolmente omessa, a fronte della brevità del periodo di differimento dell’esecuzione della misura di prevenzione (si pensi al caso limite in cui la persona alla quale la misura è stata applicata si trovi a dover scontare solo pochi giorni di pena detentiva) [..]. 2.2 Giova precisare sin d’ora che secondo la lettura fornita negli arresti di questa Corte di legittimità (tra cui Sez. I n. 31214 del 2020, ric. Mancuso), il profilo di detta decisione è squisitamente processuale e non incide sulle situazioni cd. esaurite. Ciò perché si è ritenuta – da parte del giudice delle leggi nel 2013- irragionevole la distinzione di trattamento normativo di due situazioni analoghe, rappresentate dalla sottoposizione a misura di sicurezza personale post giudicato di condanna (lì dove la legge prevede una doppia valutazione in punto di ricorrenza della condizione di pericolosità, al momento della decisione ed al momento della esecuzione ai sensi dell’art.679 cod.proc.pen.) ed alla sottoposizione a misura di prevenzione personale differita per lo stato detentivo del destinatario (lì dove la legge non prevedeva rivalutazione ex officio della condizione di pericolosità prima della esecuzione, ma onerava la parte di proporre istanza di revoca della misura ai sensi dell’art.7 della legge n.1423 del 1956). Non si tratta di una decisione che ha – dunque - inciso sui connotati sostanziali della misura di prevenzione personale, quanto di una decisione che ha reso obbligatorio, sul piano del rito, ciò che in precedenza veniva rimesso alla iniziativa della parte interessata (la conferma della ‘attualità’ di una condizione già espressa in sede cognitiva). Da ciò la considerazione per cui il portato della decisione, in rapporto al reato di violazione delle prescrizioni di cui all’art. 75 del d.lgs. n.159 del 2011 è quello di escludere la validità della nuova sottoposizione a misura personale effettuata in via automatica ma solo nelle ipotesi di sottoposizione alla misura venute in essere dopo il deposito della sentenza dichiarativa di illegittimità (in tal senso Sez. Unite Marillo). 3. Ora, con la decisione Corte cost. n.162 del 2024 (dep. in data 17 ottobre 2024) il giudice delle leggi ha ritenuto, come è noto, illegittimo il modo con cui il legislatore del 2017 (legge n.161) aveva ritenuto di tradurre in regola generale la «clausola finale» contenuta nella decisione n.291 del 2013 (brevità della privazione di libertà/assenza dell’obbligo di rivalutazione ex officio della pericolosità sociale). Non si è ritenuto ragionevole, per eccesso, un tempo di due anni, con portata demolitoria di siffatta disposizione. Ma anche in tal caso la portata della decisione, come per la precedente, è di carattere processuale, con salvezza delle violazioni degli obblighi imposti con misura (non rivalutata ex officio) che nel vigore della legge n.161 del 2017, sono approdate al giudicato. Nel caso in esame risulta che il ricorrente ha chiesto la revoca di affermazioni di responsabilità definitive derivanti da violazioni che sono state poste in essere dopo una ri- sottoposizione che era conforme – quanto a modalità - alla legge vigente ratione temporis. Dunque la formazione del giudicato rende intangibile – come ritenuto dal giudice della esecuzione – la statuizione di responsabilità, con rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese proces
Decreto Cassazione n. 29529/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris