CassazionedecretoSezione 2Decisione del 1 settembre 2022
Cassazione n. 49686/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 04/03/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni con le quali il Procuratore Generale Ettore PEDICINI, sul rilevo dell'apparenza della motivazione, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 18 febbraio 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha disposto il sequestro preventivo della somma di denaro pari ad euro 699.900,00 rinvenuta in data 18 ottobre 2021 all'interno dell'autovettura Volkswagen tg.ta [OSCURATO:TARGA] di proprietà ed in uso all'indagato [OSCURATO:PERSONA] Adriano, accusato di aver posto in essere il reato di ricettazione. Il giudice ha ritenuto detta somma di probabile origine delittuosa in considerazione del rinvenimento all'interno di un doppio fondo ricavato nel portabagagli della vettura, della accertata incompatibilità con i proventi dell'attività lavorativa svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nonché del probabile inserimento del [OSCURATO:PERSONA] all'interno di un circuito di narcotraffico desumibile dal comportamento tenuto dal cane anti-droga in occasione della perquisizione della vettura in uso al ricorrente.2. In data 4 marzo 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha disposto il sequestro preventivo dell'autovettura Volkswagen tg.ta [OSCURATO:TARGA], facendo riferimento integrale al precedente provvedimento ablativo con riferimento al fumus commissi delicti. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto la libera disponibilità della vettura da parte dell'indagato idonea ad agevolare la commissione di reati della medesima indole in considerazione della predisposizione di un doppio fondo nel portabagagli e della segnalazione da parte del cane cinofilo della pregressa presenza di stupefacenti all'interno del vano porta-oggetti, elementi indiziari attestanti il trasporto di sostanze stupefacenti in epoca immediatamente precedente al controllo operato dalla polizia giudiziaria. 3. [OSCURATO:PERSONA] Adriano, a mezzo dei propri difensori, propone ricorso per saltum in Cassazione avverso detto provvedimento di sequestro ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen., lamentando, con il primo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 648 cod. pen. con riferimento al riconoscimento della sussistenza del reato di ricettazione in assenza di individuazione del reato presupposto. A giudizio del ricorrente la motivazione si limita a menzionare una probabile origine delittuosa del denaro rinvenuto nella vettura del [OSCURATO:PERSONA] senza individuare la natura e la tipologia del reato presupposto ed affermando in modo del tutto apodittico un probabile coinvolgimento dell'indagato in una attività di narcotraffico. La difesa sostiene, inoltre, che il mero possesso ingiustificato di denaro in assenza di elementi da cui desumere la natura del reato presupposto non può giustificare un addebito di ricettazione, soprattutto laddove, come nel caso di specie, l'ipotesi investigativa sia carente e priva di concreti elementi di supporto, fondandosi esclusivamente su una reazione olfattiva del cane anti-droga. 4. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta l'inosservanza dell'art. 125 cod. proc. pen. in relazione alla motivazione carente ed apparente del decreto di sequestro preventivo. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari si è limitato ad affermare che l'autovettura de qua è certamente pertinente al reato di ricettazione per poi sostenere che la libera disponibilità del bene può agevolare la commissione di reati in materia di stupefacenti, il sequestro è stato, quindi, disposto sulla base del supposto concorso del [OSCURATO:PERSONA] nel traffico di stupefacenti e non nella commissione nel reato di ricettazione. Il decreto impugnato non contiene alcuna motivazione in ordine alla documentazione prodotta dalla difesa al momento del deposito dell'istanza di revoca del sequestro preventivo attestante la riconducibilità del denaro rinvenuto all'attività lavorativa lecitamente svolta dal [OSCURATO:PERSONA] con conseguente nullità ex art. 125 cod. proc. pen. 4. Con nota di conclusioni depositata in data 1/09/2022, la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato per le ragioni che seguono. 1. Quanto al primo motivo di ricorso, dalla lettura del provvedimento impugnato risultano declinati dal giudice per le indagini preliminari numerosi elementi di carattere indiziario, la cui convergenza è logicamente dimostrativa, a livello di fumus delicti, della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione. In particolare il giudice ha fatto riferimento alle modalità di rinvenimento del denaro, occultato all'interno di un doppio fondo appositamente creato e posto nel bagagliaio dell'autovettura, intestata ed in uso al ricorrente; alla presenza di una modifica strutturale del veicolo, con creazione di un apposito "doppio fondo"; all'assenza di giustificazioni fornite dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla provenienza della somma; all'assenza di capacità reddituale in capo al ricorrente tale da consentire di ricondurre tale elevato importo ad una provvista derivante da redditi leciti; alla possibilità che la vettura in sequestro sia stata utilizzata in precedenti occasioni per il trasporto di stupefacente, circostanza desumibile dall'esito positivo del riscontro operato mediante unità cinofila a ciò specificamente addestrata; alla consapevolezza del ricorrente dell'esistenza del vano e delle somme di denaro in essa occultate. Il giudice della cautela ha, anche evidenziato, con motivazione logica e coerente, come la circostanza spontaneamente dichiarata dal [OSCURATO:PERSONA] - ossia che il medesimo stesse provenendo dalla Calabria, con sosta in Campania - renda plausibile che lo scopo del viaggio, indicato in poco più di un giorno, non fosse quello di una fugace visita ai parenti, quanto il ritiro ed il trasporto del denaro, affermazione che trova fondamento logico nella circostanza che certamente il ricorrente non avrebbe portato con sé tanto denaro nel corso di un breve viaggio di piacere. Il decreto ha, dunque, fatto corretta applicazione del principio prevalente di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia colto in possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita (vedi Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021, Rv. 282308; Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Rv. 280883; Sez. 2, n. 15946 del 24/03/2022 non massimata; Sez. 2, n. 11282 del 1/02/2022 non massimata).Va, inoltre, ribadito che il presupposto della ricettazione non deve essere accertato in ogni suo estremo fattuale, non essendo necessario l'accertamento del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza - come avvenuto nel caso in esame - attraverso prove logiche che lo rendano astrattamente configurabile (Sez. 2, n. 20188 del 04/02/2015, Rv. 263521; Sez. 2, n. 546 del 07/01/2011, Rv. 249444), a maggior ragione nell'ambito del procedimento cautelare reale, nel quale è sufficiente la probatio minor scaturente dalla valutazione del solo fumus commissi delicti. 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Appare necessario, preliminarmente, ricordare che avverso le ordinanze applicative di misura cautelare reale, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge, per censurare, cioè, errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, peraltro, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi Sez. Un. n. 5876 del 13.2.2004, Rv. 226710- 01 e Sez. Un. n. 25080 del 28.5.2003, Rv. 224611- 01), inidoneità sicuramente non ravvisabile nel caso oggetto di scrutinio. Ciò posto, occorre prendere atto che il ricorrente, pur lamentando formalmente motivazione apparente, contesta in realtà la concreta ricostruzione in fatto resa dal Giudice per le indagini preliminari. E ciò a fronte di un completo iter argomentativo, coerente con le emergenze investigative e scevro da vizi logici, il quale valorizza una serie di elementi fattuali che fanno propendere per la sussistenza dei presupposti giustificativi della misura cautelare reale. Il ricorrente insistendo nell'accoglimento di allegazioni difensive che sostiene esser state pretermesse, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con le emergenze processuali determinanti per la formazione del convincimento del giudice della cautela. 2.1. Ciò premesso va ricordato, in punto di diritto, che la dizione del comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen. consente il sequestro preventivo delle cose «pertinenti al reato», esimendo il giudice dal compito di accertare se ricorra un collegamento strutturale tra bene e condotta illecita tale da richiedere un sostanziale asservimento anche funzionale del primo alla seconda: la pertinenza richiesta dalla norma comprende, pertanto, non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato fu commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa (da ultimo, Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014, Denaro e altro, Rv. 259850; Sez.2, n. 34986 del 19/06/2013, Pini, Rv. 256100). D'altra parte, se così non fosse, e se anche in tal caso si pretendesse la ricorrenza di stringenti caratteristiche di collegamento strutturale, l'ipotesi del comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen. finirebbe per rappresentare un «doppione» rispetto alla ipotesi del comma 2, sì che non riuscirebbe più a distinguersi l'area applicativa dell'una rispetto all'altra. Facendo corretto uso di tale principio di diritto, il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto, nel corpo della logica e fondata motivazione del provvedimento impugnato, che l'autovettura in sequestro è certamente pertinente al reato di ricettazione, in quanto la somma di denaro di provenienza delittuosa è stata rinvenuta all'interno di un doppiofondo predisposto nel bagagliaio dell'autovettura in uso all'indagato proprio per il trasporto di beni di provenienza illecita, circostanza che esclude in punto di logica l'occasionalità del rapporto di pertinenzialità tra la vettura e le condotte illecite poste in essere dall'indagato. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] della cautela ha ritenuto, inoltre, che la libera disponibilità dell'autovettura da parte del ricorrente avrebbe reso possibile la commissione di altri reati della stessa indole da parte del [OSCURATO:PERSONA], ben potendo la presenza di un doppiofondo nel portabagagli agevolare l'effettuazione di ulteriori trasporti di beni di provenienza delittuosa. Il decidente ha valorizzato, in proposito, l'elemento indiziario desumibile dall'intervento dell'unità cinofila per dedurre logicamente la pregressa presenza di sostanza stupefacente all'interno del veicolo di proprietà dell'indagato e la conseguente possibilità che lo stesso possa esser adoperato anche per futuri traffici di droga. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, in tal modo, ha fatto buon uso dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini della sussistenza del periculum in mora è sufficiente che la cosa pertinente al reato assuma carattere strumentale rispetto all'agevolazione della commissione di altri reati, anche se di natura diversa dal reato per cui si procede. (vedi Sez. 3, n. 30632 del 13/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], 280018 - 01). 3. La motivazione impugnata si presenta, in conclusione, coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede.4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle s