Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 4Decisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 24855/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’impugnataordinanza, con restituzione degli atti alla Corte di appello per l’ulteriore corso;ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con ordinanza del 02/12/2025 la Corte di appello di Catania dichiaravainammissibile l’appello proposto dal difensore di ufficio nell’interesse di MoatazBelkhir in mancanza del deposito dello specifico mandato ad impugnare,rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione ol’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto dicitazione a giudizio.2.

L’imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione,affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce l’erronea applicazione dell’art.581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

Rappresenta che il Belkhir nel giudizio diprimo grado era presente, come si evince dal verbale di convalida dell’arresto edel contestuale giudizio direttissimo del 27/05/2022 e dal verbale di udienza del16/12/2022, nel quale l’imputato risulta libero non comparso; che, dunque, laproposizione dell’appello non necessitava il rilascio dello specifico mandato adimpugnare, successivo alla pronuncia della sentenza, contenente la dichiarazioneo l’elezione di domicilio dell’imputato, atteso che l’art. 581, comma 1-quater,cod. proc. pen. prevede tale adempimento solo nel caso in cui quest’ultimo siastato giudicato in assenza; che, in ogni caso, in data 26/05/2022, il Belkhir, almomento della perquisizione domiciliare, aveva eletto domicilio, come risultaanche dall’epigrafe della sentenza di primo grado.3.

Il ricorso è fondato.Va premesso che, qualora sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, unerror in procedendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,come appunto nel caso in esame, la Corte di legittimità è giudice anche del fattoe, per risolvere la relativa questione, può accedere all’esame diretto degli attiprocessuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo delprovvedimento impugnato contenuto nella lett. e), del citato articolo, quandorisulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Sez.

U,n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092, in senso conforme Sez. 3, n.24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525).Ciò posto, emerge dagli atti che il giudizio di primo grado è stato celebratocon l’imputato presente, come risulta dal verbale dell’udienza di convalida econtestuale giudizio direttissimo, da quello dell’udienza dibattimentale del16/12/2022 e dalla stessa sentenza del Tribunale di Ragusa, che nella parterelativa allo svolgimento del processo, dà atto che l’imputato era presenteall’udienza di convalida dell’arresto; che era assistito da un difensore di fiducia,che, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], munito di procura speciale, aveva richiesto ladefinizione del procedimento mediante il rito alternativo della messa alla prova;che l’ordinanza ammissiva della messa alla prova veniva revocata a seguito dellanota dell’U.E.P.E., che dava atto della mancata collaborazione dell’imputato; che,a seguito della rinuncia al mandato, il giudice nominava al Belkhir un difensore diufficio e che il processo proseguiva nelle forme ordinarie.Ne consegue che la dizione “libero, assente” presente nella epigrafe dellasentenza di primo grado, in luogo di quella corretta “libero non comparso”, deveritenersi frutto di errore.Dunque, vi sono plurimi elementi che attestano che il processo sia statocelebrato alla presenza dell’imputato – che, peraltro, aveva anche elettodomicilio nel verbale di perquisizione domiciliare del 26/05/2022, come risultadall’epigrafe della sentenza del Tribunale di Ragusa –, ciò che impedisce che sipossa applicare nel caso di specie la disciplina prevista dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che postula che il processo di primo grado sia statocelebrato in assenza dell’imputato.Le considerazioni che precedono impongono l’annullamento senza rinviodell’impugnata ordinanza e la trasmissione degli atti alla Corte di appello diCatania per l’ulteriore corso.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli attialla Corte di appello di Catania per l’ulteriore corso.Così deciso in Roma, il giorno 18 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’impugnataordinanza, con restituzione degli atti alla Corte di appello per l’ulteriore corso;ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con ordinanza del 02/12/2025 la Corte di appello di Catania dichiaravainammissibile l’appello proposto dal difensore di ufficio nell’interesse di MoatazBelkhir in mancanza del deposito dello specifico mandato ad impugnare,rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione ol’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto dicitazione a giudizio.2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione,affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce l’erronea applicazione dell’art.581, comma 1-quater, cod. proc. pen. Rappresenta che il Belkhir nel giudizio diprimo grado era presente, come si evince dal verbale di convalida dell’arresto edel contestuale giudizio direttissimo del 27/05/2022 e dal verbale di udienza del16/12/2022, nel quale l’imputato risulta libero non comparso; che, dunque, laproposizione dell’appello non necessitava il rilascio dello specifico mandato adimpugnare, successivo alla pronuncia della sentenza, contenente la dichiarazioneo l’elezione di domicilio dell’imputato, atteso che l’art. 581, comma 1-quater,cod. proc. pen. prevede tale adempimento solo nel caso in cui quest’ultimo siastato giudicato in assenza; che, in ogni caso, in data 26/05/2022, il Belkhir, almomento della perquisizione domiciliare, aveva eletto domicilio, come risultaanche dall’epigrafe della sentenza di primo grado.3. Il ricorso è fondato.Va premesso che, qualora sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, unerror in procedendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,come appunto nel caso in esame, la Corte di legittimità è giudice anche del fattoe, per risolvere la relativa questione, può accedere all’esame diretto degli attiprocessuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo delprovvedimento impugnato contenuto nella lett. e), del citato articolo, quandorisulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Sez. U,n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092, in senso conforme Sez. 3, n.24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525).Ciò posto, emerge dagli atti che il giudizio di primo grado è stato celebratocon l’imputato presente, come risulta dal verbale dell’udienza di convalida econtestuale giudizio direttissimo, da quello dell’udienza dibattimentale del16/12/2022 e dalla stessa sentenza del Tribunale di Ragusa, che nella parterelativa allo svolgimento del processo, dà atto che l’imputato era presenteall’udienza di convalida dell’arresto; che era assistito da un difensore di fiducia,che, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], munito di procura speciale, aveva richiesto ladefinizione del procedimento mediante il rito alternativo della messa alla prova;che l’ordinanza ammissiva della messa alla prova veniva revocata a seguito dellanota dell’U.E.P.E., che dava atto della mancata collaborazione dell’imputato; che,a seguito della rinuncia al mandato, il giudice nominava al Belkhir un difensore diufficio e che il processo proseguiva nelle forme ordinarie.Ne consegue che la dizione “libero, assente” presente nella epigrafe dellasentenza di primo grado, in luogo di quella corretta “libero non comparso”, deveritenersi frutto di errore.Dunque, vi sono plurimi elementi che attestano che il processo sia statocelebrato alla presenza dell’imputato – che, peraltro, aveva anche elettodomicilio nel verbale di perquisizione domiciliare del 26/05/2022, come risultadall’epigrafe della sentenza del Tribunale di Ragusa –, ciò che impedisce che sipossa applicare nel caso di specie la disciplina prevista dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che postula che il processo di primo grado sia statocelebrato in assenza dell’imputato.Le considerazioni che precedono impongono l’annullamento senza rinviodell’impugnata ordinanza e la trasmissione degli atti alla Corte di appello diCatania per l’ulteriore corso. P.Q.MAnnulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli attialla Corte di appello di Catania per l’ulteriore corso.Così deciso in Roma, il giorno 18 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 24855/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris