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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 27430/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 del TRIBUNALE di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Bari, quale giudice di appello, in riforma della sentenza con cui il giudice di pace di Bari, in data 18.11.2021, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al delitto ex art. 582, co. 2, c.p., in rubrica ascrittogli, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato, per essersi il reato estinto a causa del compiuto decorso del termine massimo di prescrizione, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) vizio dì motivazione, essendo la decisione del giudice di appello sorretta da una motivazione meramente apparente, caratterizzata da formule di stile e da argomentazioni di puro genere, che ben potrebbero adattarsi a una molteplicità di casi; 2) violazione di legge e mancanza di motivazione in punto di determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, posto che il giudice di primo grado non ha affatto indicato i criteri utilizzati per la riduzione della pena a seguito dell'applicazione delle due circostanze attenuanti generiche riconosciute.

3. Con requisitoria scritta del 22.2.2023, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio per essersi il reato estinto per prescrizione.

Con conclusioni scritte del 1.3.2023, il difensore di fiducia dell'imputato, nel replicare alla requisitoria del pubblico ministero, insiste in via principale, per l'accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.

Manifestamente inammissibile è il primo motivo di ricorso, non solo perché del tutto generico, ma, ancor prima, perché con esso viene dedotto un vizio di motivazione, non scrutinabile in questa sede.

Infatti, trattandosi di impugnazione avverso sentenza di appello pronunciata in relazione a reato rientrante nella competenza del giudice di pace, il ricorso non può essere fondato sui vizi di motivazione contemplati dall'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., ma solo sui diversi vizi, di cui all'art. 606, co. 1, lett. a); b) e c), c.p.p., conformemente a quanto previsto dall'art. 606, co. 2 bis, c.p.p., inserito dall'art. 5, co. 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11.

Del pari manifestamente infondato e non sorretto da alcun interesse processualmente apprezzabile appare il secondo motivo di ricorso, incentrato sulla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, laddove il giudice di secondo grado ha dichiarato estinto il reato per cui si procede, per compiuto decorso del relativo termine di prescrizione nella sua estensione massima.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 del TRIBUNALE di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Bari, quale giudice di appello, in riforma della sentenza con cui il giudice di pace di Bari, in data 18.11.2021, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al delitto ex art. 582, co. 2, c.p., in rubrica ascrittogli, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato, per essersi il reato estinto a causa del compiuto decorso del termine massimo di prescrizione, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) vizio dì motivazione, essendo la decisione del giudice di appello sorretta da una motivazione meramente apparente, caratterizzata da formule di stile e da argomentazioni di puro genere, che ben potrebbero adattarsi a una molteplicità di casi; 2) violazione di legge e mancanza di motivazione in punto di determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, posto che il giudice di primo grado non ha affatto indicato i criteri utilizzati per la riduzione della pena a seguito dell'applicazione delle due circostanze attenuanti generiche riconosciute. 3. Con requisitoria scritta del 22.2.2023, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio per essersi il reato estinto per prescrizione. Con conclusioni scritte del 1.3.2023, il difensore di fiducia dell'imputato, nel replicare alla requisitoria del pubblico ministero, insiste in via principale, per l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. Manifestamente inammissibile è il primo motivo di ricorso, non solo perché del tutto generico, ma, ancor prima, perché con esso viene dedotto un vizio di motivazione, non scrutinabile in questa sede. Infatti, trattandosi di impugnazione avverso sentenza di appello pronunciata in relazione a reato rientrante nella competenza del giudice di pace, il ricorso non può essere fondato sui vizi di motivazione contemplati dall'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., ma solo sui diversi vizi, di cui all'art. 606, co. 1, lett. a); b) e c), c.p.p., conformemente a quanto previsto dall'art. 606, co. 2 bis, c.p.p., inserito dall'art. 5, co. 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11. Del pari manifestamente infondato e non sorretto da alcun interesse processualmente apprezzabile appare il secondo motivo di ricorso, incentrato sulla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, laddove il giudice di secondo grado ha dichiarato estinto il reato per cui si procede, per compiuto decorso del relativo termine di prescrizione nella sua estensione massima. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa