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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 34093/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 1440-2018 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 752/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 26/10/2017 R.G.N. 950/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.1440/2018 Cron.

Rep.

Ud.17/05/2023 CC - che, con sentenza del 26 ottobre 2017, la Corte d’Appello di Torino confermava la decisione resa dal Tribunale di Verbania e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’INPS, presso cui prestava servizio con la qualifica di dirigente, avente ad oggetto il pagamento dell’indennità di prima sistemazione nella misura originaria prevista nell’arco di un triennio dalla contrattazione collettiva, e non nella misura ridotta dall’Ente ritenuta dovuta a seguito dell’entrata in vigore della l. n. 183/2011 di contenimento della spesa pubblica; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata la pretesa del Cordaro sulla base del rilievo per cui la disposizione sopravvenuta di cui all’art. 4, comma 44, l. n. 183/2011 nella parte in cui prevede l’immediata soppressione dei maggiori oneri per le amministrazioni in quanto riferita al solo personale statale non incide sulle più favorevoli clausole della contrattazione collettiva per i dipendenti del c.d.

“parastato”, sicché l’art. 66, del CCNL dell’area VI della dirigenza per il quadriennio 2002/2005 mantiene la propria vigenza ed operatività; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Cordaro; - che l’Istituto ricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 44, l. n. 183/2011, 18, 19, 20, 21 e 24 l. n. 836/1973, 66 e 74, CCNL area VI dirigenti Parastato per il quadriennio 2002/2005 e 45, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale per aver questa computato l’indennità di prima sistemazione in base alla previsione in materia dettata dal contratto collettivo per i dirigenti del parastato, assumendo al contrario doversi ritenere avere il richiamato art. 44, comma 4, l. n. 183/2011 un ambito di efficacia più generale essendone l’operatività estesa al settore del parastato interessato dalla finalità del contenimento della spesa pubblica; - che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1364 c.c., l’Istituto ricorrente imputa alla Corte territoriale il malgoverno dei criteri di ermeneutica contrattuale in relazione all’interpretazione del contratto collettivo integrativo regolante il trattamento economico del personale dirigente dell’Istituto che non contempla l’indennità di prima sistemazione tra le voci del trattamento economico accessorio spettante ai dirigenti stessi così legittimandone l’erogazione negli importi liberamente determinati; - che il motivo si rivela infondato, essendo decisivo ed assorbente il rilievo per cui l’art. 4, comma 44, della legge n. 183 del 2011 detta una normativa riferita soltanto ai dipendenti statali e non anche gli enti diversi dallo Stato, qual è l’INPS; - che, in particolare, non rileva la circostanza che l’art. 4 sia rubricato «Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri», atteso che, per quanto non possa negarsi in assoluto il valore della rubrica nell’interpretazione dei testi di legge poco chiari (v.

Cass. n. 2989/2022), in questo caso è certamente da escludere che il riferimento letterale ai soli «Ministeri» nella rubrica ponga un limite nell’interpretazione dell’intero art. 4, contenendo, tale articolo di legge, composto originariamente di più di cento commi, disposizioni che espressamente si riferiscono ad enti diversi dallo Stato, come il comma 66, che impone obiettivi di risparmio di spesa proprio agli enti previdenziali, tra i quali l’INPS; - che rileva, piuttosto, la ben diversa collocazione, nella topografia del vasto art. 4, della disposizione di cui il ricorrente ipotizza la violazione da parte della Corte d’appello (comma 44) rispetto alla disposizione che pone una disciplina relativa alle spese degli enti previdenziali (comma 66), rientrando il comma 44 nel gruppo delle disposizioni («commi da 28 a 51») che, ai sensi del precedente comma 27, «Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze», mentre il comma 66 contiene una disposizione che «Concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali», come recita il precedente comma 65; - che, dunque, il comma 66 non detta agli enti previdenziali specifici obblighi di riduzione delle spese di funzionamento, ma indica un obiettivo complessivo di risparmio («misura non inferiore all’importo complessivo, in termini di saldo netto, di 60 milioni di euro per l'anno 2012, 10 milioni di euro per l’anno 2013 e 16,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014»), che l’INPS, l’INPDAP e l’INAIL dovevano raggiungere, «nell’ambito della propria autonomia», adottando «misure di razionalizzazione organizzativa»; - che, dunque, il microsistema dell’art. 4 della legge n. 183 del 2011 depone nel senso di una disciplina differenziata delle misure di riduzione di spesa per ciascun Ministero e, per quanto riguarda il Ministero del Lavoro, viene fissato un obiettivo di risparmio economico di carattere generale, facendo salva l’autonomia organizzativa degli enti previdenziali per la scelta degli strumenti con cui raggiungere quell’obiettivo; il che porta ad escludere che valgano, per questi enti, le puntuali prescrizioni dettate nel comma 44 con riferimento alla legge n. 836 del 1973 e alla relativa disciplina del «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali»; - che occorre aggiungere che l’art. 21 della legge n. 836 del 1973 e le altre disposizioni della stessa legge delle quali il legislatore ha disposto l’abrogazione non sono mai stati direttamente applicabili al personale delle amministrazioni pubbliche diverse da quella statale e detta inapplicabilità non è smentita, ma anzi trova conferma nell’art. 26 della stessa legge, con il quale il legislatore dell’epoca aveva stabilito che il trattamento riservato ai dipendenti statali dovesse essere apprezzato, quanto agli altri enti, solo come parametro esterno di commisurazione delle somme riconosciute ai dipendenti di altri enti per istituti analoghi; - che va, altresì evidenziato che con la contrattualizzazione dell’impiego pubblico, ai sensi dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 hanno cessato di produrre effetti le disposizioni speciali dettate per i dipendenti pubblici dalle norme previgenti, ove non espressamente richiamate dalla contrattazione collettiva, che, quanto alle indennità che vengono in rilievo in questa sede, solo per il personale, dirigenziale e non dirigenziale, dei comparti Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espressamente richiamato la disciplina dettata dalla legge n. 836 del 1973, la quale, quindi, alla data di entrata in vigore della legge n. 183 del 2011 continuava a produrre effetti per il solo personale dello Stato, nei suoi diversi comparti; - che, di contro, non può essere attribuito valore interpretativo, come pretenderebbe la difesa dell’INPS, alla seconda parte del comma 44, ove si legge: «Sono, inoltre, soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

La disposizione di cui al presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico», atteso che, se si afferma che la prima parte della disposizione riguarda solo i dipendenti dello Stato, se ne può dedurre, senza alcun rischio di incoerenza normativa, che anche il successivo richiamo alle «analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro» va riferito ai contratti collettivi di quello che era, all’epoca, il comparto Ministeri; - che, del pari, con l’esclusione del «personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico» si individua un gruppo più ristretto di persone all’interno della categoria dei dipendenti statali, il che è del tutto irrilevante al fine di concludere che siano invece inclusi lavoratori che sono estranei a quella categoria; - che, una volta stabilito che la disposizione contenuta nell’art. 4, comma 44, della legge n. 183 del 2011 non trova applicazione nei rapporti di lavoro tra l’INPS e i suoi dipendenti, ne consegue l’illegittimità del diniego dell’indennità di prima sistemazione che l’Istituto ricorrente ha motivato con la ritenuta necessità di applicare proprio quella disposizione e sulla base dell’altrettanto infondata argomentazione per cui la mancata specificazione nel contratto integrativo relativo alla dirigenza INPS della specifica voce tra quelle componenti il trattamento accessorio di tale categoria di personale legittimerebbe l’Istituto ad erogarla non nell’importo previsto dal CCNL bensì in importi unilateralmente tempo per tempo determinati; - che, pertanto, il ricorso va rigettato con compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità tenuto conto dell’assenza di precedenti di legittimità specifici e della complessità della normativa.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1440-2018 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 752/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 26/10/2017 R.G.N. 950/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.1440/2018 Cron. Rep. Ud.17/05/2023 CC - che, con sentenza del 26 ottobre 2017, la Corte d’Appello di Torino confermava la decisione resa dal Tribunale di Verbania e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’INPS, presso cui prestava servizio con la qualifica di dirigente, avente ad oggetto il pagamento dell’indennità di prima sistemazione nella misura originaria prevista nell’arco di un triennio dalla contrattazione collettiva, e non nella misura ridotta dall’Ente ritenuta dovuta a seguito dell’entrata in vigore della l. n. 183/2011 di contenimento della spesa pubblica; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata la pretesa del Cordaro sulla base del rilievo per cui la disposizione sopravvenuta di cui all’art. 4, comma 44, l. n. 183/2011 nella parte in cui prevede l’immediata soppressione dei maggiori oneri per le amministrazioni in quanto riferita al solo personale statale non incide sulle più favorevoli clausole della contrattazione collettiva per i dipendenti del c.d. “parastato”, sicché l’art. 66, del CCNL dell’area VI della dirigenza per il quadriennio 2002/2005 mantiene la propria vigenza ed operatività; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Cordaro; - che l’Istituto ricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 44, l. n. 183/2011, 18, 19, 20, 21 e 24 l. n. 836/1973, 66 e 74, CCNL area VI dirigenti Parastato per il quadriennio 2002/2005 e 45, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale per aver questa computato l’indennità di prima sistemazione in base alla previsione in materia dettata dal contratto collettivo per i dirigenti del parastato, assumendo al contrario doversi ritenere avere il richiamato art. 44, comma 4, l. n. 183/2011 un ambito di efficacia più generale essendone l’operatività estesa al settore del parastato interessato dalla finalità del contenimento della spesa pubblica; - che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1364 c.c., l’Istituto ricorrente imputa alla Corte territoriale il malgoverno dei criteri di ermeneutica contrattuale in relazione all’interpretazione del contratto collettivo integrativo regolante il trattamento economico del personale dirigente dell’Istituto che non contempla l’indennità di prima sistemazione tra le voci del trattamento economico accessorio spettante ai dirigenti stessi così legittimandone l’erogazione negli importi liberamente determinati; - che il motivo si rivela infondato, essendo decisivo ed assorbente il rilievo per cui l’art. 4, comma 44, della legge n. 183 del 2011 detta una normativa riferita soltanto ai dipendenti statali e non anche gli enti diversi dallo Stato, qual è l’INPS; - che, in particolare, non rileva la circostanza che l’art. 4 sia rubricato «Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri», atteso che, per quanto non possa negarsi in assoluto il valore della rubrica nell’interpretazione dei testi di legge poco chiari (v. Cass. n. 2989/2022), in questo caso è certamente da escludere che il riferimento letterale ai soli «Ministeri» nella rubrica ponga un limite nell’interpretazione dell’intero art. 4, contenendo, tale articolo di legge, composto originariamente di più di cento commi, disposizioni che espressamente si riferiscono ad enti diversi dallo Stato, come il comma 66, che impone obiettivi di risparmio di spesa proprio agli enti previdenziali, tra i quali l’INPS; - che rileva, piuttosto, la ben diversa collocazione, nella topografia del vasto art. 4, della disposizione di cui il ricorrente ipotizza la violazione da parte della Corte d’appello (comma 44) rispetto alla disposizione che pone una disciplina relativa alle spese degli enti previdenziali (comma 66), rientrando il comma 44 nel gruppo delle disposizioni («commi da 28 a 51») che, ai sensi del precedente comma 27, «Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze», mentre il comma 66 contiene una disposizione che «Concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali», come recita il precedente comma 65; - che, dunque, il comma 66 non detta agli enti previdenziali specifici obblighi di riduzione delle spese di funzionamento, ma indica un obiettivo complessivo di risparmio («misura non inferiore all’importo complessivo, in termini di saldo netto, di 60 milioni di euro per l'anno 2012, 10 milioni di euro per l’anno 2013 e 16,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014»), che l’INPS, l’INPDAP e l’INAIL dovevano raggiungere, «nell’ambito della propria autonomia», adottando «misure di razionalizzazione organizzativa»; - che, dunque, il microsistema dell’art. 4 della legge n. 183 del 2011 depone nel senso di una disciplina differenziata delle misure di riduzione di spesa per ciascun Ministero e, per quanto riguarda il Ministero del Lavoro, viene fissato un obiettivo di risparmio economico di carattere generale, facendo salva l’autonomia organizzativa degli enti previdenziali per la scelta degli strumenti con cui raggiungere quell’obiettivo; il che porta ad escludere che valgano, per questi enti, le puntuali prescrizioni dettate nel comma 44 con riferimento alla legge n. 836 del 1973 e alla relativa disciplina del «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali»; - che occorre aggiungere che l’art. 21 della legge n. 836 del 1973 e le altre disposizioni della stessa legge delle quali il legislatore ha disposto l’abrogazione non sono mai stati direttamente applicabili al personale delle amministrazioni pubbliche diverse da quella statale e detta inapplicabilità non è smentita, ma anzi trova conferma nell’art. 26 della stessa legge, con il quale il legislatore dell’epoca aveva stabilito che il trattamento riservato ai dipendenti statali dovesse essere apprezzato, quanto agli altri enti, solo come parametro esterno di commisurazione delle somme riconosciute ai dipendenti di altri enti per istituti analoghi; - che va, altresì evidenziato che con la contrattualizzazione dell’impiego pubblico, ai sensi dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 hanno cessato di produrre effetti le disposizioni speciali dettate per i dipendenti pubblici dalle norme previgenti, ove non espressamente richiamate dalla contrattazione collettiva, che, quanto alle indennità che vengono in rilievo in questa sede, solo per il personale, dirigenziale e non dirigenziale, dei comparti Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espressamente richiamato la disciplina dettata dalla legge n. 836 del 1973, la quale, quindi, alla data di entrata in vigore della legge n. 183 del 2011 continuava a produrre effetti per il solo personale dello Stato, nei suoi diversi comparti; - che, di contro, non può essere attribuito valore interpretativo, come pretenderebbe la difesa dell’INPS, alla seconda parte del comma 44, ove si legge: «Sono, inoltre, soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. La disposizione di cui al presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico», atteso che, se si afferma che la prima parte della disposizione riguarda solo i dipendenti dello Stato, se ne può dedurre, senza alcun rischio di incoerenza normativa, che anche il successivo richiamo alle «analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro» va riferito ai contratti collettivi di quello che era, all’epoca, il comparto Ministeri; - che, del pari, con l’esclusione del «personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico» si individua un gruppo più ristretto di persone all’interno della categoria dei dipendenti statali, il che è del tutto irrilevante al fine di concludere che siano invece inclusi lavoratori che sono estranei a quella categoria; - che, una volta stabilito che la disposizione contenuta nell’art. 4, comma 44, della legge n. 183 del 2011 non trova applicazione nei rapporti di lavoro tra l’INPS e i suoi dipendenti, ne consegue l’illegittimità del diniego dell’indennità di prima sistemazione che l’Istituto ricorrente ha motivato con la ritenuta necessità di applicare proprio quella disposizione e sulla base dell’altrettanto infondata argomentazione per cui la mancata specificazione nel contratto integrativo relativo alla dirigenza INPS della specifica voce tra quelle componenti il trattamento accessorio di tale categoria di personale legittimerebbe l’Istituto ad erogarla non nell’importo previsto dal CCNL bensì in importi unilateralmente tempo per tempo determinati; - che, pertanto, il ricorso va rigettato con compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità tenuto conto dell’assenza di precedenti di legittimità specifici e della complessità della normativa. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del r
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