CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11810/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza del 14/02/2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina, in data 12/02/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di ricettazione. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione, è manifestamente infondato in quanto si risolve nella proposta di una lettura alternativa delle emergenze processuali, e non individua fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale. Considerato che il giudice di appello ha adeguatamente motivato in ordine alla provenienza furtiva dei monili e all'inattendibilità della giustificazione dell'imputato, resa peraltro solo al momento dell'esame dibattimentale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de