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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2023

Cassazione n. 03571/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che l'unico motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] per violazione di legge e per vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen., non supera il vaglio di inammissibilità perché non consentito ai sensi del combinato disposto degli artt. 603, comma 6, e 609, comma 2, cod. proc. pen. in forza del quale la Corte di cassazione decide solo le questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello.

Nella specie risulta dagli atti che il ricorrente non aveva nell'atto di appello dedotto alcuna censura in tema di circostanze attenuanti generiche.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 7 dicembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Rilevato che l'unico motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] per violazione di legge e per vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen., non supera il vaglio di inammissibilità perché non consentito ai sensi del combinato disposto degli artt. 603, comma 6, e 609, comma 2, cod. proc. pen. in forza del quale la Corte di cassazione decide solo le questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. Nella specie risulta dagli atti che il ricorrente non aveva nell'atto di appello dedotto alcuna censura in tema di circostanze attenuanti generiche. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 7 dicembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 03571/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris