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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 18311/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.19749/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE GIUST.

TRIB. [OSCURATO:PERSONA] n. 922/01/23depositata il 22/02/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 609/06/23 del 19/07/2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (di seguito CGT2) respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 405/02/20 della Commissione tributaria provinciale di Latina (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dal contribuente nei confronti di un avviso di intimazione e di cinque cartelle di pagamento da esso recate. 1.1.Come si evince dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte, con l’atto impugnato venivano richiesti tributi dovuti dal contribuente quale socio di [OSCURATO:SOCIETA]. 2.Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi e depositava memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3.L’Agenzia delle entrate - Riscossione (di seguito AER) resisteva in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va pregiudizialmente rilevato che pende davanti a questa Corte altra controversia connessa, concernente [OSCURATO:SOCIETA]. (R.G. n. 25978/2022), della quale l’odierno ricorrente è socio. 1.1.Orbene, l’accertamento del debito tributario di [OSCURATO:SOCIETA]. costituisce il presupposto della pretesa nei confronti del socio [OSCURATO:PERSONA], sicché appare opportuna la trattazione congiunta dei due ricorsi. 2.Il presente procedimento va, dunque, rinviato a nuovo ruolo per trattazione congiunta con il procedimento R.G. n. 25978/2022.

P.Q.M.

La Corte rinvia la cau

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.19749/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE GIUST. TRIB. [OSCURATO:PERSONA] n. 922/01/23depositata il 22/02/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 609/06/23 del 19/07/2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (di seguito CGT2) respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 405/02/20 della Commissione tributaria provinciale di Latina (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dal contribuente nei confronti di un avviso di intimazione e di cinque cartelle di pagamento da esso recate. 1.1.Come si evince dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte, con l’atto impugnato venivano richiesti tributi dovuti dal contribuente quale socio di [OSCURATO:SOCIETA]. 2.Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi e depositava memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3.L’Agenzia delle entrate - Riscossione (di seguito AER) resisteva in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va pregiudizialmente rilevato che pende davanti a questa Corte altra controversia connessa, concernente [OSCURATO:SOCIETA]. (R.G. n. 25978/2022), della quale l’odierno ricorrente è socio. 1.1.Orbene, l’accertamento del debito tributario di [OSCURATO:SOCIETA]. costituisce il presupposto della pretesa nei confronti del socio [OSCURATO:PERSONA], sicché appare opportuna la trattazione congiunta dei due ricorsi. 2.Il presente procedimento va, dunque, rinviato a nuovo ruolo per trattazione congiunta con il procedimento R.G. n. 25978/2022. P.Q.M. La Corte rinvia la cau
Sentenza Cassazione n. 18311/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris