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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14521/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 18/10/2024 con cui, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è stata rideterminata la pena inflitta al ricorrente in ordine al reato di tentata rapina aggravata.

2. La difesa del ricorrente affida le censure ad un unico motivo con cui deduce il difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

In particolare, si lamenta che la Corte di merito abbia trascurato il positivo mutamento del modus vivendi dell'imputato, limitandosi ad un generico riferimento ai precedenti penali.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto è dedotto un vizio di motivazione della sentenza non consentito in questa sede.

In tema di concordato in appello è, infatti, ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 — 01).

E tanto a prescindere che il riferimento ai diversi, gravi e specifici precedenti penali annoverati dal ricorrente, al quale è stata applicata la recidiva specifica e reiterata, non si presta a censure di legittimità, in quanto indice di disvalore da cui il giudice del merito può ragionevolmente ricavare che l'imputato sia particolarmente incline alla commissione di delitti contro il patrimonio e, quindi, ritenere che la sostituzione della pena detentiva risulti del tutto inadeguata.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così stabilita in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella determinazione delle cause di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 18/10/2024 con cui, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è stata rideterminata la pena inflitta al ricorrente in ordine al reato di tentata rapina aggravata. 2. La difesa del ricorrente affida le censure ad un unico motivo con cui deduce il difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. In particolare, si lamenta che la Corte di merito abbia trascurato il positivo mutamento del modus vivendi dell'imputato, limitandosi ad un generico riferimento ai precedenti penali. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto è dedotto un vizio di motivazione della sentenza non consentito in questa sede. In tema di concordato in appello è, infatti, ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 — 01). E tanto a prescindere che il riferimento ai diversi, gravi e specifici precedenti penali annoverati dal ricorrente, al quale è stata applicata la recidiva specifica e reiterata, non si presta a censure di legittimità, in quanto indice di disvalore da cui il giudice del merito può ragionevolmente ricavare che l'imputato sia particolarmente incline alla commissione di delitti contro il patrimonio e, quindi, ritenere che la sostituzione della pena detentiva risulti del tutto inadeguata. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così stabilita in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella determinazione delle cause di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende. Così decis
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