CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 maggio 2021
Cassazione n. 31113/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 67/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-kSSO e [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliati in ROMA, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], alaryzazgarr 191/ domiciliata in ROMA, presso la sede dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; - controricorrente - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE e MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; - intimati - avverso la sentenza n. 175/2021, emessa dalla CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI. Ric. n. 67/2022 sez. M3 - ud. 12-07-2022 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 17/05/2021 (n. 175/2021), la Corte d'ap- pello di Campobasso ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha accertato l'intervenuta prescrizione del diritto, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- masso e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno da tardiva traspo- sizione di direttiva comunitaria, dagli stessi avanzata nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, del Mi- nistero dell'Università e della [OSCURATO:PERSONA] e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in relazione alla mancata remunerazione dei soggetti frequentanti corsi di specializzazione post-universitaria in ambito medico; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva ritenuto estinte per prescrizione le pretese degli originari attori, essendo inutilmente decorso il periodo decennale decorrente dal 27/10/99 data di entrata in vigore della legge n. 370/99, mediante la quale lo Stato italiano aveva provveduto a determinare le condizioni alle quali gli iscritti a scuole di specializzazione mediche negli anni an- teriori al 1991 avessero diritto alla corresponsione di una remunera- zione e l'entità di tale corrispettivo, rendendo in tal modo inequivoca- bile, a partire da quel momento, la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa eu- ropea; avverso la sentenza del giudice d'appello, i ricorrenti indicati in epi- grafe propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d'impugnazione; la Presidenza del Consiglio dei ministri resiste con controricorso; il Ministero della Salute, il Ministero dell'Universil:à e della [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero dell'Economia e delle Finanze non hanno svolto difese in questa sede;Adunanza del 12 luglio 2022 - R.G. n. 67/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, con l'unico motivo proposto, i ricorrenti censurano la sentenza im- pugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con par- ticolare riguardo alle direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 82/76/CEE, nonché agli artt. 2043 e 1173 c.c. e all'art. 11 prel. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente indivi- duato il dies a quo relativo alla decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni per la tardiva trasposizione della direttiva eu- ropea in materia di remunerazione dell medici specializzandi in corri- spondenza con la data dal 27/10/99, data di entrata in vigore della legge n. 370/99; il motivo è inammissibile; osserva al riguardo il Collegio come, ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per mutare l'orien- tamento della stessa; in particolare, in tema di giudizio di legittimità, anche un solo pre- cedente, se univoco, chiaro e condivisibile, integra l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di cui all'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso per cassazione che non ne contenga valide critiche (Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036 - 02); nel caso di specie, il giudice a quo ha dichiarato estinto per prescri- zione il diritto al risarcimento dei danni rivendicato dagli originari attori, sul presupposto dell'avvenuta consumazione del periodo decennale de- corrente dal 27/10/99, data di entrata in vigore della legge n. 370/99 Adunanza del 12 luglio 2022 - R.G. n. 67/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri mediante la quale lo Stato italiano ha provveduto a determinare le con- dizioni alle quali gli iscritti a scuole di specializzazione mediche negli anni anteriori al 1991 avessero diritto alla corresponsione di una re- munerazione e l'entità di tale corrispettivo, rendendo in tal modo ine- quivocabile, a partire da quel momento, la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla norma- tiva europea; in tal guisa, i giudici di merito risultano essersi uniformati al con- solidato orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte (e ribadito ancora di recente), ai sensi del quale il diritto al risar- cimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordina- mento interno - realizzata solo con il d.lgs. n. 257 del 1991 - delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si pre- scrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel pe- riodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell'anno acca- demico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di en- trata in vigore (27 ottobre 1999) della legge n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo (Sez. 3, Ordinanza n. 1589 del 24/01/2020, Rv. 656585 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n 16452 del 19/06/2019, Rv. 654419 - 01; Sez, 3, Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 - 01); rispetto a tale consolidato indirizzo della giurisprudenza di legitti- mità (che il Collegio condivide e fa proprio nella sua interezza, al fine di assicurarne ulteriore continuità), gli odierni ricorrenti si sono sostan- zialmente limitati ad esprimere il proprio dissenso, attraverso l'artico- lazione di deduzioni e argomentazioni da ritenersi non decisive o per- tinenti;Adunanza del 12 luglio 2022 - R.G. n. 67/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sulla base di tali premesse, dev'essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da disposi- tivo; ritiene il Collegio insussistenti i presupposti di fatto e processuali ai fini dell'accoglimento dell'istanza avanzata dall'Avvocatura Generale dello Stato in ordine alla condanna dei ricorrenti al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.; dev'essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti proces- suali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore dell'amministrazione controricorrente, delle spese del pre- sente giudizio, liquidate in complessivi euro 3.500,00, oltre alle spese prenotate a debito. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Se