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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 10755/2026

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icorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro2026 tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]506 BEZZI;- controricorrente -avverso la sentenza n. 149/2021 della CORTE D'APPELLO diBRESCIA, depositata il 10/08/2021 R.G.N. 59/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 03/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4662/2022Numero di raccolta generale 10755/2026Data pubblicazione 23/04/20261.

Il Tribunale di Brescia respingeva il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di BagnoloMella per l’accertamento del proprio diritto a essere inquadratocon efficacia giuridica dal 18.01.1998, quale Vice-segretariocomunale ([OSCURATO:PERSONA]- ex VIII qualificafunzionale) e la conseguente condanna del Comune allaimmissione del medesimo nel ruolo con le predette funzioni eal risarcimento del danno patrimoniale subito per effetto delmancato versamento della retribuzione a tale titolospettantegli.2.

La Corte d'Appello di Brescia confermava la sentenza diprimo grado.In particolare, la Corte evidenziava: -che il Comune nel 1997aveva bandito un concorso pubblico per un posto di Vice-segretario comunale e il lavoratore, classificatosi secondo nellagraduatoria, aveva impugnato al TAR la delibera con cui erastata proclamata vincitrice la prima classificata; -che nellemore il Comune aveva approvato il Regolamento diOrganizzazione degli Uffici e dei Servizi che all'art. 5 disponevache il Vice-segretario comunale fosse nominato dal sindaconell’ambito dei funzionari dell’VIII qualifica funzionale; -che lavincitrice aveva rinunciato all'assunzione e il lavoratore avevachiesto lo scorrimento della graduatoria; -che il TAR consentenza n. 461/2004, divenuta definitiva, aveva accolto ilricorso e annullato la delibera di nomina della vincitrice;- che lamancata impugnazione da parte del lavoratore in sedeamministrativa del Regolamento comunale e del diniego sulleistanze di scorrimento della graduatoria impediva di configurareun diritto del medesimo alla carica di Vice-segretario e che,Numero registro generale 4662/2022essendo precluso al giudice ordinario un sindacato sul Numero sezionale 506/2026Numero di raccolta generale 10755/2026provvedimento di adozione del Regolamento comunale chDea ta pubblicazione 23/04/2026sottraeva all’assegnazione per concorso la posizione del Vicesegretario, la domanda non poteva trovare accoglimento; -che,in ogni caso, lo scorrimento della graduatoria presupponevauna decisione dell'[OSCURATO:PERSONA] di coprire il posto che,invece, non era più disponibile.3.

La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso affermando chela Corte territoriale aveva erroneamente richiamato l'istitutodello scorrimento della graduatoria, anziché applicare ilprincipio della esecuzione del giudicato amministrativoconseguente all'annullamento da parte del TAR della deliberacon cui era stata nominata la vincitrice del concorso.3.1 La Corte di cassazione ha ritenuto, infatti, che da taleannullamento non poteva che derivare in capo al lavoratore ildiritto alla assunzione come vincitore sulla base dellagraduatoria approvata e che la sopravvenuta approvazione delRegolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi daparte del Comune riguardava le sole modalità di nomina delVice-segretario comunale e non aveva soppresso il postodisponendo solo che la nomina venisse effettuata dal Sindaco enon più mediante concorso.3.2 La Corte, dunque, cassava la sentenza impugnata erinviava, anche per le spese di lite, alla Corte d'Appello diBrescia in diversa composizione.4.

La Corte territoriale, per quel che interessa in questa sede,premesso l’ormai incontrovertibile diritto soggettivoall’assunzione, come affermato in sede di rinvio, affermava ildiritto ex art. 1218 c.c. del lavoratore al risarcimento del dannosubito in conseguenza dell’inadempimento del ComNuumneero registro generale 4662/2022Numero sezionale 506/2026dell’obbligazione di dare corso all’assunzione quantificaNutmoe ron dei rla ccolta generale 10755/2026pregiudizio economico derivante dalla perdita degli emolumentDia ta pubblicazione 23/04/2026che il ricorrente avrebbe percepito nel caso di tempestivaassunzione.4.1 Viceversa, la Corte distrettuale non riconosceva il dirittoall’indennità di posizione organizzativa, nonché aglistraordinari.4.2 Richiamava al riguardo l’art. 8 del CCNL che prevede chegli enti istituiscono le posizioni di lavoro in parola e che taliposizioni possono essere assegnate esclusivamente adipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effettodi un incarico a termine conferito in conformità alle regole di cuiall'art. 9 (il quale a sua volta dispone, in sintesi, che gli incarichirelativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti daidirigenti per un periodo massimo non superiore a cinque anni,previa determinazione di criteri generali da parte degli enti; chegli incarichi sono attribuiti con atto scritto e motivato; chepossono essere rinnovati con le medesime formalità e che irisultati delle attività assolte dai dipendenti cui siano statibase a criteri e procedure predeterminate dall'Ente; che gliincarichi danno diritto ad un apposita indennità di posizione).4.3 Precisava, inoltre, che il conferimento di posizioneorganizzativa non comporta l'inquadramento in una nuovacategoria contrattuale, ma unicamente l’attribuzione di unaposizione di responsabilità senza mutamento di posizionefunzionale, con correlato riconoscimento di un particolarebeneficio economico (Cass. n. 6367 del 2015).Numero registro generale 4662/20224.4 Conseguentemente, la Corte di appello rilevava che il Numero sezionale 506/2026Numero di raccolta generale 10755/2026ricorrente non aveva né allegato né dimostratDoa ta pubblicazione 23/04/2026documentalmente che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] avesseistituito una posizione organizzativa specifica in relazioneall'incarico di Vice-segretario comunale o che il dipendente cheaveva occupato tale incarico fosse stato destinatario, proprio invirtù del ruolo occupato, di un atto di conferimento di posizioneorganizzativa.L'attribuzione dell’allora VIII qualifica funzionale, [OSCURATO:PERSONA], posto per il quale aveva concorso illavoratore, non poteva comportare il riconoscimentoautomatico della titolarità di una posizione organizzativa per laquale sarebbe stato necessario il conferimento di un incarico adhoc, per di più, come detto, dalla durata temporanea e oggettodi valutazione annuale da parte dell’ente.5.

Di tale pronuncia il lavoratore domanda la cassazione conricorso assistito da un motivo illustrato da memoria cui resistecon controricorso il Comune che deposita, altresì, memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo ed unico motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione di norme di diritto e di contratti collettivi nazionalidi lavoro: violazione dell’art. 109, comma 2, D. Lgs. n.267/2000 e degli art. 11, comma 1, CCNL Enti Locali31.03.1999 e art. 15 CCNL [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA].La Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto subordinataad una scelta discrezionale dell’[OSCURATO:PERSONA] l’attribuzionedell’incarico di P.O., laddove l’affermato diritto ad essereinquadrato quale [OSCURATO:PERSONA] (ex VIIINumero registro generale 4662/2022q.f.) avrebbe dovuto comportare l’automatica titolarità della Numero sezionale 506/2026Numero di raccolta generale 10755/2026Posizione Organizzativa quale responsabile di struttura apicalDea ta pubblicazione 23/04/2026di ente privo di personale con qualifica dirigenziale.A tal fine il ricorrente richiama l’art. 11 CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], amente del quale i Comuni privi di posizioni dirigenziali sonoobbligati ad applicare la disciplina di cui agli artt. 8 e ss. in temadi P.O.

“esclusivamente ai dipendenti cui sia attribuita laresponsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuatisecondo il sistema organizzativo autonomamente definito edadottato”, nonché l’art. 6 del Regolamento comunale che haindividuato specificamente l’Area Amministrativa qualestruttura apicale a livello organizzativo.Tali previsioni troverebbero sostanziale conferma nell’art. 109,comma 2 del TUEL secondo cui “nei Comuni privi di personalecon qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107, commi 2e 3” possono essere attribuite ai responsabili degli uffici o deiservizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale,anche in deroga a ogni altra disposizione.In sintesi, le norme contrattuali sopra richiamate evidenziano,da un lato, l’identità tra la preposizione alle strutture apicali ela titolarità dell’incarico di Posizione organizzativa e, dall’altro,chiariscono come i responsabili dei servizi debbononecessariamente essere titolari, ex lege e ex contractu, degliincarichi di Posizione organizzativa, come peraltro stabilitospecificamente nell’art. 8 del regolamento dell’assettoorganizzativo e dei ruoli di direzione del Comune.In ordine alla inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune,secondo cui sarebbe sceso il giudicato sulla statuizione aventead oggetto la mancata prova dell’istituzione della P.O., specificaNumero registro generale 4662/2022e della dimostrazione che il Vice-segretario nominato in sua Numero sezionale 506/2026Numero di raccolta generale 10755/2026vece avrebbe ricevuto tale incarico, si rileva che la censurDaa ta pubblicazione 23/04/2026dedotta in sede di ricorso per cassazione rappresenta che laprevia istituzione della P.O. è sostituita, nei comuni di piccoledimensioni, dalla individuazione a livello organizzativo diposizioni apicali svolgenti le stesse funzioni dei dirigenti.Pertanto, il motivo di ricorso censura in modo complessivo lapronuncia impugnata con conseguente devoluzione dellequestioni in diritto affrontate in sede di gravame nel presentegiudizio di cassazione.2.

Ciò posto, il motivo è infondato.2.1 Va richiamata sulla questione sottoposta all’odiernoscrutinio del Collegio la pronuncia di questa Corte Cass. n.19022/2022 che si condivide e richiama anche ai sensi dell’art.118 Disp.

Att. c.p.c.Come nella sentenza sopra indicata anche il ricorso odiernosovrappone e confonde gli incarichi dirigenziali in senso propriocon gli incarichi finalizzati alla valorizzazione delle elevateprofessionalità, e per entrambi va ribadito che richiedono chel’amministrazione abbia istituito e qualificato tali le rispettiveposizioni.2.2 Come affermato nella pronuncia da ultimo citata, inrelazione all’istituzione delle posizioni organizzative, èconsolidato l’orientamento (cfr. fra le tante Cass. nn.15902/2018; 4890/2018; 28085/2017; 12724/2017;12556/2017; 14591/2016; 2550/2015; 11198/2015) secondocui il diritto del pubblico dipendente a percepire le indennitàconnesse alla posizione organizzativa sorge solo se la P.A.datrice di lavoro ha istituito la relativa posizione, perchéNumero registro generale 4662/2022l'istituzione rientra nell'attività organizzativa Numero sezionale 506/2026Numero di raccolta generale 10755/2026dell'[OSCURATO:PERSONA], la quale deve tener conto delle propriDea ta pubblicazione 23/04/2026esigenze e soprattutto dei vincoli di bilancio, che, altrimenti,non risulterebbero rispettati laddove si dovesse pervenireall'affermazione di un obbligo indiscriminato.È stato altresì precisato che l'esclusiva rilevanza da attribuireall'atto costitutivo delle posizioni organizzative, adottatodiscrezionalmente, comporta che è da escludere che primadell'adozione di tale atto sia configurabile un danno da perditadi chance per il dipendente che assuma l'elevata probabilità diessere destinatario dell’incarico e l'irrilevanza, ai suddetti fini,di eventuali atti preparatori endoprocedimentali nonchédell'espletamento di fatto di mansioni assimilabili a quelle dellaposizione non istituita.2.3 I richiamati principi sono stati affermati da Cass. n.11198/2015 e da Cass. n. 15902/2018 anche in relazione alladisciplina dettata dal CCNL 31.3.1999 di revisione del sistemadi classificazione del personale per il comparto delle regioni edelle autonomie locali e si è evidenziato, in continuità conquanto già statuito da Cass.

S.U. n. 16540/2008, chel'apparente diversità di formulazione delle disposizionicontrattuali rispetto a quelle relative ad altri comparti nonlegittima conclusioni diverse, in quanto le esigenze di serviziosono, comunque, valorizzate nell'art. 9, che subordinal'istituzione delle posizioni organizzate all'attuazione dei principidi razionalizzazione previsti dal d.lgs. n. 29/1993 (all'epocavigente), alla ridefinizione delle strutture e delle dotazioniorganiche dell'ente, all'istituzione e attivazione dei servizi dicontrollo interno o dei nuclei di valutazione.2.4 Detto orientamento è applicabile anche agli incarichi di altaresponsabilità, disciplinati dall’art. 10 del CCNL 22 gennaioNumero registro generale 4662/20222004, perché la disposizione contrattuale richiama Numero sezionale 506/2026Numero di raccolta generale 10755/2026espressamente la disciplina dettata dagli artt. 8 e seguenti deDla ta pubblicazione 23/04/2026CCNL 31.3.1999, con la conseguenza che non è consentito algiudice la valutazione sull’attività in concreto espletata daldipendente per affermarne la riconducibilità a quelle previstedal richiamato art. 10, ove difettino gli atti organizzativirichiamati dal comma 3 della clausola contrattuale.2.5 Di tali principi la sentenza impugnata ha fatto correttaapplicazione e ha specificamente affermato che non è statoallegato e documentato che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] avesseistituito una posizione organizzativa specifica in relazioneall’incarico di Vice-segretario comunale o che il dipendente cheha occupato tale incarico sia stato destinatario di un atto diconferimento di posizione organizzativa.La asserita posizione apicale non può comportare, in difettodella previa istituzione della posizione organizzativa, ilriconoscimento della stessa valorizzando la identità dellefunzioni tra gli incarichi dirigenziali in senso proprio con gliincarichi finalizzati alla valorizzazione delle elevateprofessionalità di cui alle posizioni organizzative.2.6 Inoltre, la dedotta questione sulla quantificazione del danno(v. pag. 15, punto 2 del ricorso per cassazione) è inammissibileper mancanza di rilevanza in ragione del rigetto del motivo diricorso.3.

In conclusione, il ricorso va rigettato con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali secondo ilprincipio della soccombenza, come liquidate in dispositivo.

P.Q.MNumero registro generale 4662/2022La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento Numero sezionale 506/2026Numero di raccolta generale 10755/2026delle spese di giudizio che liquida in € 5.500,00, a titolo dDia ta pubblicazione 23/04/2026compensi professionali, oltre € 200,00 per esborsi, nonché alrimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%,ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà attodella ricorrenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, anorma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezionelavoro il 3 febbraio 2026.Il PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro2026 tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]506 BEZZI;- controricorrente -avverso la sentenza n. 149/2021 della CORTE D'APPELLO diBRESCIA, depositata il 10/08/2021 R.G.N. 59/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 03/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4662/2022Numero di raccolta generale 10755/2026Data pubblicazione 23/04/20261. Il Tribunale di Brescia respingeva il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di BagnoloMella per l’accertamento del proprio diritto a essere inquadratocon efficacia giuridica dal 18.01.1998, quale Vice-segretariocomunale ([OSCURATO:PERSONA]- ex VIII qualificafunzionale) e la conseguente condanna del Comune allaimmissione del medesimo nel ruolo con le predette funzioni eal risarcimento del danno patrimoniale subito per effetto delmancato versamento della retribuzione a tale titolospettantegli.2. La Corte d'Appello di Brescia confermava la sentenza diprimo grado.In particolare, la Corte evidenziava: -che il Comune nel 1997aveva bandito un concorso pubblico per un posto di Vice-segretario comunale e il lavoratore, classificatosi secondo nellagraduatoria, aveva impugnato al TAR la delibera con cui erastata proclamata vincitrice la prima classificata; -che nellemore il Comune aveva approvato il Regolamento diOrganizzazione degli Uffici e dei Servizi che all'art. 5 disponevache il Vice-segretario comunale fosse nominato dal sindaconell’ambito dei funzionari dell’VIII qualifica funzionale; -che lavincitrice aveva rinunciato all'assunzione e il lavoratore avevachiesto lo scorrimento della graduatoria; -che il TAR consentenza n. 461/2004, divenuta definitiva, aveva accolto ilricorso e annullato la delibera di nomina della vincitrice;- che lamancata impugnazione da parte del lavoratore in sedeamministrativa del Regolamento comunale e del diniego sulleistanze di scorrimento della graduatoria impediva di configurareun diritto del medesimo alla carica di Vice-segretario e che,Numero registro generale 4662/2022essendo precluso al giudice ordinario un sindacato sul Numero sezionale 506/2026Numero di raccolta generale 10755/2026provvedimento di adozione del Regolamento comunale chDea ta pubblicazione 23/04/2026sottraeva all’assegnazione per concorso la posizione del Vicesegretario, la domanda non poteva trovare accoglimento; -che,in ogni caso, lo scorrimento della graduatoria presupponevauna decisione dell'[OSCURATO:PERSONA] di coprire il posto che,invece, non era più disponibile.3. La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso affermando chela Corte territoriale aveva erroneamente richiamato l'istitutodello scorrimento della graduatoria, anziché applicare ilprincipio della esecuzione del giudicato amministrativoconseguente all'annullamento da parte del TAR della deliberacon cui era stata nominata la vincitrice del concorso.3.1 La Corte di cassazione ha ritenuto, infatti, che da taleannullamento non poteva che derivare in capo al lavoratore ildiritto alla assunzione come vincitore sulla base dellagraduatoria approvata e che la sopravvenuta approvazione delRegolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi daparte del Comune riguardava le sole modalità di nomina delVice-segretario comunale e non aveva soppresso il postodisponendo solo che la nomina venisse effettuata dal Sindaco enon più mediante concorso.3.2 La Corte, dunque, cassava la sentenza impugnata erinviava, anche per le spese di lite, alla Corte d'Appello diBrescia in diversa composizione.4. La Corte territoriale, per quel che interessa in questa sede,premesso l’ormai incontrovertibile diritto soggettivoall’assunzione, come affermato in sede di rinvio, affermava ildiritto ex art. 1218 c.c. del lavoratore al risarcimento del dannosubito in conseguenza dell’inadempimento del ComNuumneero registro generale 4662/2022Numero sezionale 506/2026dell’obbligazione di dare corso all’assunzione quantificaNutmoe ron dei rla ccolta generale 10755/2026pregiudizio economico derivante dalla perdita degli emolumentDia ta pubblicazione 23/04/2026che il ricorrente avrebbe percepito nel caso di tempestivaassunzione.4.1 Viceversa, la Corte distrettuale non riconosceva il dirittoall’indennità di posizione organizzativa, nonché aglistraordinari.4.2 Richiamava al riguardo l’art. 8 del CCNL che prevede chegli enti istituiscono le posizioni di lavoro in parola e che taliposizioni possono essere assegnate esclusivamente adipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effettodi un incarico a termine conferito in conformità alle regole di cuiall'art. 9 (il quale a sua volta dispone, in sintesi, che gli incarichirelativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti daidirigenti per un periodo massimo non superiore a cinque anni,previa determinazione di criteri generali da parte degli enti; chegli incarichi sono attribuiti con atto scritto e motivato; chepossono essere rinnovati con le medesime formalità e che irisultati delle attività assolte dai dipendenti cui siano statibase a criteri e procedure predeterminate dall'Ente; che gliincarichi danno diritto ad un apposita indennità di posizione).4.3 Precisava, inoltre, che il conferimento di posizioneorganizzativa non comporta l'inquadramento in una nuovacategoria contrattuale, ma unicamente l’attribuzione di unaposizione di responsabilità senza mutamento di posizionefunzionale, con correlato riconoscimento di un particolarebeneficio economico (Cass. n. 6367 del 2015).Numero registro generale 4662/20224.4 Conseguentemente, la Corte di appello rilevava che il Numero sezionale 506/2026Numero di raccolta generale 10755/2026ricorrente non aveva né allegato né dimostratDoa ta pubblicazione 23/04/2026documentalmente che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] avesseistituito una posizione organizzativa specifica in relazioneall'incarico di Vice-segretario comunale o che il dipendente cheaveva occupato tale incarico fosse stato destinatario, proprio invirtù del ruolo occupato, di un atto di conferimento di posizioneorganizzativa.L'attribuzione dell’allora VIII qualifica funzionale, [OSCURATO:PERSONA], posto per il quale aveva concorso illavoratore, non poteva comportare il riconoscimentoautomatico della titolarità di una posizione organizzativa per laquale sarebbe stato necessario il conferimento di un incarico adhoc, per di più, come detto, dalla durata temporanea e oggettodi valutazione annuale da parte dell’ente.5. Di tale pronuncia il lavoratore domanda la cassazione conricorso assistito da un motivo illustrato da memoria cui resistecon controricorso il Comune che deposita, altresì, memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo ed unico motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione di norme di diritto e di contratti collettivi nazionalidi lavoro: violazione dell’art. 109, comma 2, D. Lgs. n.267/2000 e degli art. 11, comma 1, CCNL Enti Locali31.03.1999 e art. 15 CCNL [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA].La Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto subordinataad una scelta discrezionale dell’[OSCURATO:PERSONA] l’attribuzionedell’incarico di P.O., laddove l’affermato diritto ad essereinquadrato quale [OSCURATO:PERSONA] (ex VIIINumero registro generale 4662/2022q.f.) avrebbe dovuto comportare l’automatica titolarità della Numero sezionale 506/2026Numero di raccolta generale 10755/2026Posizione Organizzativa quale responsabile di struttura apicalDea ta pubblicazione 23/04/2026di ente privo di personale con qualifica dirigenziale.A tal fine il ricorrente richiama l’art. 11 CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], amente del quale i Comuni privi di posizioni dirigenziali sonoobbligati ad applicare la disciplina di cui agli artt. 8 e ss. in temadi P.O. “esclusivamente ai dipendenti cui sia attribuita laresponsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuatisecondo il sistema organizzativo autonomamente definito edadottato”, nonché l’art. 6 del Regolamento comunale che haindividuato specificamente l’Area Amministrativa qualestruttura apicale a livello organizzativo.Tali previsioni troverebbero sostanziale conferma nell’art. 109,comma 2 del TUEL secondo cui “nei Comuni privi di personalecon qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107, commi 2e 3” possono essere attribuite ai responsabili degli uffici o deiservizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale,anche in deroga a ogni altra disposizione.In sintesi, le norme contrattuali sopra richiamate evidenziano,da un lato, l’identità tra la preposizione alle strutture apicali ela titolarità dell’incarico di Posizione organizzativa e, dall’altro,chiariscono come i responsabili dei servizi debbononecessariamente essere titolari, ex lege e ex contractu, degliincarichi di Posizione organizzativa, come peraltro stabilitospecificamente nell’art. 8 del regolamento dell’assettoorganizzativo e dei ruoli di direzione del Comune.In ordine alla inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune,secondo cui sarebbe sceso il giudicato sulla statuizione aventead oggetto la mancata prova dell’istituzione della P.O., specificaNumero registro generale 4662/2022e della dimostrazione che il Vice-segretario nominato in sua Numero sezionale 506/2026Numero di raccolta generale 10755/2026vece avrebbe ricevuto tale incarico, si rileva che la censurDaa ta pubblicazione 23/04/2026dedotta in sede di ricorso per cassazione rappresenta che laprevia istituzione della P.O. è sostituita, nei comuni di piccoledimensioni, dalla individuazione a livello organizzativo diposizioni apicali svolgenti le stesse funzioni dei dirigenti.Pertanto, il motivo di ricorso censura in modo complessivo lapronuncia impugnata con conseguente devoluzione dellequestioni in diritto affrontate in sede di gravame nel presentegiudizio di cassazione.2. Ciò posto, il motivo è infondato.2.1 Va richiamata sulla questione sottoposta all’odiernoscrutinio del Collegio la pronuncia di questa Corte Cass. n.19022/2022 che si condivide e richiama anche ai sensi dell’art.118 Disp. Att. c.p.c.Come nella sentenza sopra indicata anche il ricorso odiernosovrappone e confonde gli incarichi dirigenziali in senso propriocon gli incarichi finalizzati alla valorizzazione delle elevateprofessionalità, e per entrambi va ribadito che richiedono chel’amministrazione abbia istituito e qualificato tali le rispettiveposizioni.2.2 Come affermato nella pronuncia da ultimo citata, inrelazione all’istituzione delle posizioni organizzative, èconsolidato l’orientamento (cfr. fra le tante Cass. nn.15902/2018; 4890/2018; 28085/2017; 12724/2017;12556/2017; 14591/2016; 2550/2015; 11198/2015) secondocui il diritto del pubblico dipendente a percepire le indennitàconnesse alla posizione organizzativa sorge solo se la P.A.datrice di lavoro ha istituito la relativa posizione, perchéNumero registro generale 4662/2022l'istituzione rientra nell'attività organizzativa Numero sezionale 506/2026Numero di raccolta generale 10755/2026dell'[OSCURATO:PERSONA], la quale deve tener conto delle propriDea ta pubblicazione 23/04/2026esigenze e soprattutto dei vincoli di bilancio, che, altrimenti,non risulterebbero rispettati laddove si dovesse pervenireall'affermazione di un obbligo indiscriminato.È stato altresì precisato che l'esclusiva rilevanza da attribuireall'atto costitutivo delle posizioni organizzative, adottatodiscrezionalmente, comporta che è da escludere che primadell'adozione di tale atto sia configurabile un danno da perditadi chance per il dipendente che assuma l'elevata probabilità diessere destinatario dell’incarico e l'irrilevanza, ai suddetti fini,di eventuali atti preparatori endoprocedimentali nonchédell'espletamento di fatto di mansioni assimilabili a quelle dellaposizione non istituita.2.3 I richiamati principi sono stati affermati da Cass. n.11198/2015 e da Cass. n. 15902/2018 anche in relazione alladisciplina dettata dal CCNL 31.3.1999 di revisione del sistemadi classificazione del personale per il comparto delle regioni edelle autonomie locali e si è evidenziato, in continuità conquanto già statuito da Cass. S.U. n. 16540/2008, chel'apparente diversità di formulazione delle disposizionicontrattuali rispetto a quelle relative ad altri comparti nonlegittima conclusioni diverse, in quanto le esigenze di serviziosono, comunque, valorizzate nell'art. 9, che subordinal'istituzione delle posizioni organizzate all'attuazione dei principidi razionalizzazione previsti dal d.lgs. n. 29/1993 (all'epocavigente), alla ridefinizione delle strutture e delle dotazioniorganiche dell'ente, all'istituzione e attivazione dei servizi dicontrollo interno o dei nuclei di valutazione.2.4 Detto orientamento è applicabile anche agli incarichi di altaresponsabilità, disciplinati dall’art. 10 del CCNL 22 gennaioNumero registro generale 4662/20222004, perché la disposizione contrattuale richiama Numero sezionale 506/2026Numero di raccolta generale 10755/2026espressamente la disciplina dettata dagli artt. 8 e seguenti deDla ta pubblicazione 23/04/2026CCNL 31.3.1999, con la conseguenza che non è consentito algiudice la valutazione sull’attività in concreto espletata daldipendente per affermarne la riconducibilità a quelle previstedal richiamato art. 10, ove difettino gli atti organizzativirichiamati dal comma 3 della clausola contrattuale.2.5 Di tali principi la sentenza impugnata ha fatto correttaapplicazione e ha specificamente affermato che non è statoallegato e documentato che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] avesseistituito una posizione organizzativa specifica in relazioneall’incarico di Vice-segretario comunale o che il dipendente cheha occupato tale incarico sia stato destinatario di un atto diconferimento di posizione organizzativa.La asserita posizione apicale non può comportare, in difettodella previa istituzione della posizione organizzativa, ilriconoscimento della stessa valorizzando la identità dellefunzioni tra gli incarichi dirigenziali in senso proprio con gliincarichi finalizzati alla valorizzazione delle elevateprofessionalità di cui alle posizioni organizzative.2.6 Inoltre, la dedotta questione sulla quantificazione del danno(v. pag. 15, punto 2 del ricorso per cassazione) è inammissibileper mancanza di rilevanza in ragione del rigetto del motivo diricorso.3. In conclusione, il ricorso va rigettato con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali secondo ilprincipio della soccombenza, come liquidate in dispositivo. P.Q.MNumero registro generale 4662/2022La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento Numero sezionale 506/2026Numero di raccolta generale 10755/2026delle spese di giudizio che liquida in € 5.500,00, a titolo dDia ta pubblicazione 23/04/2026compensi professionali, oltre € 200,00 per esborsi, nonché alrimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%,ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà attodella ricorrenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, anorma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezionelavoro il 3 febbraio 2026.Il PresidenteIrene Tricomi