CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 marzo 2022
Cassazione n. 21493/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa il 15/03/2022 dalla Corte di assise di appello di Napoli; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 15 luglio 2021, per quanto di interesse ai presenti fini processuali, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, all'esito di rito abbreviato, giudicava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato ascrittigli al capo 1, condannando l'imputato alla pena di trent'anni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali. 2. Con sentenza emessa il 15 marzo 2022 la Corte di assise di appello di Napoli, pronunciandosi sull'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], in riforma della decisione impugnata, concesse le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, rideterminava il trattamento sanzionatorio applicato all'imputato in vent'anni di reclusione. La sentenza di primo grado, nel resto, veniva confermata. 3. I fatti di reato contestati a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1, riguardante l'omicidio aggravato di [OSCURATO:PERSONA] detto "Wendy", commesso a [OSCURATO:PERSONA] il 19 gennaio 2004, devono ritenersi incontroversi e non sono contestati dall'imputato. Nel giudizio di appello, infatti, [OSCURATO:PERSONA] ammetteva le sue responsabilità per l'ipotesi delittuosa che gli veniva contestata, beneficiando delle circostanze attenuanti generiche, ex art. 62-bis cod. pen., che gli venivano concesse dalla Corte di assise di appello di Napoli, in regime di equivalenza con le contestate aggravanti. 4. Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 62-bis, 69, 132, 133 cod. pen., per non avere la decisione censurata dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano di ritenere connotato da proporzionalità il trattamento sanzionatorio irrogato al ricorrente e non consentivano il riconoscimento delle attenuanti generiche, pur concesse dalla Corte di assise di appello di Napoli, in regime di prevalenza anziché di equivalenza, che si imponeva alla luce del contributo processuale fornito all'accertamento dei fatti di reato oggetto di contestazione, che l'imputato aveva ammesso, senza riserve, nel giudizio di appello.Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. 2. Occorre premettere che la difesa del ricorrente articolava un'unica censura difensiva, con cui deduceva violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione censurata non aveva dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano di ritenere connotato da proporzionalità il trattamento sanzionatorio irrogato al ricorrente e non consentivano il riconoscimento delle attenuanti generiche, pur concesse dalla Corte di assise di appello di Napoli, in regime di prevalenza anziché di equivalenza. Osserva il Collegio che la pena inflitta a Schiavone discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti di reato contestati al capo 1, che apparivano vagliati dalla Corte territoriale napoletana nel rispetto dei parametri dosimetrici previsti dall'art. 133 cod. pen., tenuto conto delle connotazioni, oggettive e soggettive, delle condotte illecite poste in essere dal ricorrente, che non consentivano la mitigazione sanzionatoria invocata. Ne discende che, tenuto conto del contesto camorristico nel quale maturava la determinazione criminosa del ricorrente e dell'elevato disvalore dei fatti di reato contestati al capo 1, veniva compiuta una valutazione della vicenda criminosa rispettosa dei parametri dell'art. 133 cod. pen., con la conseguenza che, al contrario di quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, il trattamento sanzionatorio - ridotto nel giudizio di appello a vent'anni di reclusione - risulta congruo e conforme alle emergenze processuali. Il giudizio di bilanciamento circostanziale, dunque, è rispettoso delle risultanze processuali e conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui tale vaglio può essere censurato in sede di legittimità solo laddove costituisca il risultato di un valutazione dosinnetrica arbitraria o di un ragionamento illogico e non anche quando la soluzione adottata rappresenti - come nel caso di Schiavone - l'espressione del potere discrezionale del giudice di merito, atteso che, come costantemente affermato da questa Corte, le statuizioni «relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione [...1» (Sez. 2, n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pennelli, Rv. 270450-01). Questo orientamento ermeneutico, a sua volta, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando l'arresto delle Sezioni Unite secondo cui: «Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità della doglianza in esame. 3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di