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CassazionedecretoSezione U

Cassazione n. 10139/2023

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- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 850-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], REGIONE CALABRIA; -intimati - avverso la sentenza n. 4981/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 30/06/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato: che la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso ai sensi degli articoli 111 Cost. e 362 c.p.c. contro i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché nei confronti del Comune di Girifalco e della Regione Calabria, per la cassazione della sentenza del Consiglio di Staton. 4981/2021 che ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione dalla stessa proposto avverso la sentenza del Consiglio di Staton. 6881/2020; che con quest’ultima sentenza il Consiglio di Stato, riformando la sentenza di primo grado del T.A.R.

Calabria, aveva parzialmente annullato, in accoglimento della domanda dei sigg.

Falbo e Citraro, il decreto della Regione Calabria con cui l’odierna ricorrente era stata autorizzata alla costruzione ed esercizio dell’impianto eolico Serre di Girifalco; che nessuna delle parti intimate si è costituita nel presente giudizio di cassazione; che la causa è stata chiamata per la discussione all’adunanza di camera di consiglio del 10 gennaio 2023; che in prossimità dell’adunanza la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, motivato con riferimento all’intervenuta adozione di un nuovo provvedimento autorizzativo all’esercizio dell’impianto eolico, rilasciato dalla Regione Calabria alla stessa società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. all’esito della transazione da quest’ultima conclusa con i sigg.

Falbo e Citraro; che a seguito di detto atto di rinuncia - sottoscritto dal legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dott. ing. [OSCURATO:PERSONA], e dal difensore della stessa, avv.ssa [OSCURATO:PERSONA] - il presente giudizio di cassazione va dichiarato estinto; che, poiché la rinuncia è pervenuta dopo la fissazione dell’adunanza, la declaratoria di estinzione va pronunciata dal Collegio (Cass. 19051/10, Cass. 1878/11); che, in mancanza di attività difensiva degli intimati, non vi è luogo alla regolazione delle spese del presente giudizio; che non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico delricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione perrinuncia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 850-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], REGIONE CALABRIA; -intimati - avverso la sentenza n. 4981/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 30/06/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato: che la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso ai sensi degli articoli 111 Cost. e 362 c.p.c. contro i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché nei confronti del Comune di Girifalco e della Regione Calabria, per la cassazione della sentenza del Consiglio di Staton. 4981/2021 che ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione dalla stessa proposto avverso la sentenza del Consiglio di Staton. 6881/2020; che con quest’ultima sentenza il Consiglio di Stato, riformando la sentenza di primo grado del T.A.R. Calabria, aveva parzialmente annullato, in accoglimento della domanda dei sigg. Falbo e Citraro, il decreto della Regione Calabria con cui l’odierna ricorrente era stata autorizzata alla costruzione ed esercizio dell’impianto eolico Serre di Girifalco; che nessuna delle parti intimate si è costituita nel presente giudizio di cassazione; che la causa è stata chiamata per la discussione all’adunanza di camera di consiglio del 10 gennaio 2023; che in prossimità dell’adunanza la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, motivato con riferimento all’intervenuta adozione di un nuovo provvedimento autorizzativo all’esercizio dell’impianto eolico, rilasciato dalla Regione Calabria alla stessa società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. all’esito della transazione da quest’ultima conclusa con i sigg. Falbo e Citraro; che a seguito di detto atto di rinuncia - sottoscritto dal legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dott. ing. [OSCURATO:PERSONA], e dal difensore della stessa, avv.ssa [OSCURATO:PERSONA] - il presente giudizio di cassazione va dichiarato estinto; che, poiché la rinuncia è pervenuta dopo la fissazione dell’adunanza, la declaratoria di estinzione va pronunciata dal Collegio (Cass. 19051/10, Cass. 1878/11); che, in mancanza di attività difensiva degli intimati, non vi è luogo alla regolazione delle spese del presente giudizio; che non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico delricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione perrinuncia. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de
Decreto Cassazione n. 10139/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris