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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2023

Cassazione n. 14091/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato av, o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta essere tardivo in quanto depositato presso la Cancelleria della Corte di appello di Milano in data 21.11.2022, ovverosia oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 585, primo comma lett. b) cod. proc. pen., decorrente, ai sensi dell'art. 585, secondo comma lett. c) dalla scadenza del termine di 15 giorni previsto per il deposito della sentenza impugnata, pronunciata il 15.9.2022, puntualmente avvenuto in data 19.9.20229; rilevato invero che il termine finale previsto a pena di decadenza per l'impugnativa innanzi a questa Corte era scaduto il 31.10.2022, ed era dunque ampiamente decorso al momento dell'invio a mezzo posta del presente ricorso, risalente alla data del 14.11.2022, che deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 17 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato av, o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta essere tardivo in quanto depositato presso la Cancelleria della Corte di appello di Milano in data 21.11.2022, ovverosia oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 585, primo comma lett. b) cod. proc. pen., decorrente, ai sensi dell'art. 585, secondo comma lett. c) dalla scadenza del termine di 15 giorni previsto per il deposito della sentenza impugnata, pronunciata il 15.9.2022, puntualmente avvenuto in data 19.9.20229; rilevato invero che il termine finale previsto a pena di decadenza per l'impugnativa innanzi a questa Corte era scaduto il 31.10.2022, ed era dunque ampiamente decorso al momento dell'invio a mezzo posta del presente ricorso, risalente alla data del 14.11.2022, che deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 17 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente