CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2023
Cassazione n. 47868/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 31 ottobre 2022 che ha confermato la condanna pronunziata dal Tribunale di Enna in composizione monocratica in data 4 ottobre 2021 in ordine al reato di cui all'art. 582-585 in relazione all'art. 577 n.2 cod. pen. (lesioni personali aggravate dall'aver commesso il fatto con un mezzo insidioso, nella specie una chiave inglese). -Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si denunzia vizio di motivazione rispetto al diniego di concessione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, perché prospetta carenze motivazionali rispetto ad un provvedimento che immune da vizi logici, ha evidenziato che le condanne riportate dal prevenuto sebbene datate non consentono di operare una prognosi positiva (pag. 3 del provvedimento impugnato). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 8 novembre 2023 Il consigliere estensore Il Presidente