CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 2024
Cassazione n. 32287/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Siracusa, per avere riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante, ha confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 624-bis, 625 cod. pen. L'imputato ricorre per cassazione avverso la prefata sentenza deducendo manifesta illogicità della motivazione per non avere, in considerazione delle medesime ragioni per le quali la Corte di merito ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, determinato la pena nel minimo. Il ricorso è inammissibile poiché l'unico motivo di ricorso riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con congrua motivazione dal giudice di merito (v. f. 3 sent. imp.). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]