Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 17985/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

TRIBUNALE di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione (cosìqualificato l’atto di appello da parte della Corte di appello di Catanzaro) avverso la sentenzain preambolo con la quale è stato condannato per i reati omessa denuncia di trasferimento dipiù armi e della detenzione di più munizioni;rilevato, al primo motivo [formalmente riguardante entrambi i capi d’imputazione, masostanzialmente limitato a censure concernenti il capo a)], che si tratta di doglianzeinammissibili siccome interamente versate in fatto e, comunque, errate in diritto.

Invero,incontestata la condotta di omessa denuncia di trasferimento dell’arma, non giovaall’imputato affermare che nelle originarie denunce egli non aveva indicato il luogo didetenzione posto che chiaramente lo stesso doveva intendersi quello di residenza, risultantedall’atto stesso di denuncia, ciò per la ragione l'Ufficio di pubblica sicurezza deve averecertezza del luogo ove le armi sono detenute per consentire l’immediato reperimento deldetentore e del luogo di detenzione dell’arma anche in assenza di qualsiasi attivitàinvestigativa ;rilevato, quanto al secondo motivo, che – diversamente da quanto dedotto dalricorrente – il Giudice di appello non ha immotivatamente escluso la particolare tenuità deifatti contestati, ma ha considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado dicolpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., valorizzando la complessivacondotta come sunteggiata nella sentenza e l’assenza di elementi suscettibili di positivavalutazione;ritenuto altresì, quanto al terzo motivo che – nel ribadire che, in materia di attenuantigeneriche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimentiinsindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, ancherichiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., consideratipreponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017,Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n.28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899) – la sentenza impugnata ha argomentatoadeguatamente facendo risaltare l’assenza di elementi, allegati dalla difesa ovveroemergenti dagli atti, a tal fine valorizzabili e che tale motivazione è coerente con il principiosecondo cui «Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può esserelegittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segnopositivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto dellaquale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato diincensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01);ritenuto, infine, che sfugge a censura il ragionamento svolto dalla Corte territoriale perla determinazione del trattamento sanzionatorio poiché la generica doglianza sul puntooblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudicedel merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraversol'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicatinell'art. 133 cod. pen. (Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass.Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta è insindacabile in sede dilegittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico(Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), fermo restando chenel caso poi venga irrogata, come nella specie, una pena al di sotto della media edittale, nonè necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice e il parametrovalutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale enon necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Cass.Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv. 267949);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIBUNALE di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione (cosìqualificato l’atto di appello da parte della Corte di appello di Catanzaro) avverso la sentenzain preambolo con la quale è stato condannato per i reati omessa denuncia di trasferimento dipiù armi e della detenzione di più munizioni;rilevato, al primo motivo [formalmente riguardante entrambi i capi d’imputazione, masostanzialmente limitato a censure concernenti il capo a)], che si tratta di doglianzeinammissibili siccome interamente versate in fatto e, comunque, errate in diritto. Invero,incontestata la condotta di omessa denuncia di trasferimento dell’arma, non giovaall’imputato affermare che nelle originarie denunce egli non aveva indicato il luogo didetenzione posto che chiaramente lo stesso doveva intendersi quello di residenza, risultantedall’atto stesso di denuncia, ciò per la ragione l'Ufficio di pubblica sicurezza deve averecertezza del luogo ove le armi sono detenute per consentire l’immediato reperimento deldetentore e del luogo di detenzione dell’arma anche in assenza di qualsiasi attivitàinvestigativa ;rilevato, quanto al secondo motivo, che – diversamente da quanto dedotto dalricorrente – il Giudice di appello non ha immotivatamente escluso la particolare tenuità deifatti contestati, ma ha considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado dicolpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., valorizzando la complessivacondotta come sunteggiata nella sentenza e l’assenza di elementi suscettibili di positivavalutazione;ritenuto altresì, quanto al terzo motivo che – nel ribadire che, in materia di attenuantigeneriche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimentiinsindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, ancherichiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., consideratipreponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017,Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n.28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899) – la sentenza impugnata ha argomentatoadeguatamente facendo risaltare l’assenza di elementi, allegati dalla difesa ovveroemergenti dagli atti, a tal fine valorizzabili e che tale motivazione è coerente con il principiosecondo cui «Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può esserelegittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segnopositivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto dellaquale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato diincensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01);ritenuto, infine, che sfugge a censura il ragionamento svolto dalla Corte territoriale perla determinazione del trattamento sanzionatorio poiché la generica doglianza sul puntooblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudicedel merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraversol'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicatinell'art. 133 cod. pen. (Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass.Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta è insindacabile in sede dilegittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico(Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), fermo restando chenel caso poi venga irrogata, come nella specie, una pena al di sotto della media edittale, nonè necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice e il parametrovalutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale enon necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Cass.Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv. 267949);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17985/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris