CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10420/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Vincenzo SENATORE che ha concluso per l'annullamento con rinvio; dato atto dell'avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Campobasso, decidendo sul reclamo presentato nell'interesse di Vincenzo SCARPA avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Campobasso in data 20 aprile 2021, che aveva riconosciuto il pregiudizio di cui all'art. 69, comma 6, lett. b), legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione a 778 giorni di carcerazione disumana e degradante, così compensandola con la riduzione della pena nella misura di 77 giorni, ha riformato il suddetto provvedimento e, ferma restando la riduzione di pena pari a 10 giorni già concessa in relazione a 105 giorni di detenzione disumana e degradante subita nel penitenziario di Larino (dal 6 novembre 2019 al 18 febbraio 2020), ha ridotto a 7 giorni la riduzione di pena in relazione a soli 70 giorni di carcerazione di degradante (65 giorni sofferti negli istituti di Cosenza e [OSCURATO:PERSONA]; 5 ulteriori giorni nell'istituto di Larino), rigettando il reclamo per i restanti periodi (nell'istituto di [OSCURATO:PERSONA] dal 9 settembre 2013 al 13 dicembre 2013; nell'istituto di Cosenza dal 4 dicembre 2013 al 12 gennaio 2014, dal 30 gennaio 2014 al 28 febbraio 2014, dal 10 marzo 2014 al 9 maggio 2014; nell'istituto di [OSCURATO:PERSONA] dal 10 maggio 2014 al 30 maggio 2014, dal 14 giugno 2014 al 3 luglio 2014, dall'Il luglio 2014 al 12 luglio 2014, dai 19 luglio 2014 al 20 febbraio 2015, dal 24 febbraio 2015 al 25 febbraio 2015, dal 28 febbraio 2015 al 20 settembre 2018, dal 28 settembre 2018 al 5 novembre 2019). 2. [OSCURATO:PERSONA] SCARPA, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo la violazione di legge con riferimento al divieto di reformatio in peius perché il Tribunale di sorveglianza, senza impugnazione da parte del pubblico ministero, ha ridotto il periodo di detenzione inumana e degradante che era stato accertato dal Magistrato di sorveglianza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato poiché il Tribunale di sorveglianza di Campobasso, in funzione di giudice di secondo grado nel procedimento concernente il rimedio risarcitorio attivato dal condannato, ha violato il principio del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen.2. Come ha costantemente affermato la giurisprudenza di legittimità, il procedimento di reclamo, che si innesta davanti al Tribunale di sorveglianza a seguito di quello assunto dal Magistrato di sorveglianza in prima istanza sul rimedio risarcitorio ex art. 35-ter ord. pen., ha carattere di impugnazione. 2.1. Si è, infatti, chiarito che «il reclamo avverso i provvedimenti in materia di rimedi risarcitori ha natura di mezzo di impugnazione, con la conseguenza che il Tribunale di sorveglianza da esso investito è tenuto a decidere nel merito, assunte, se del caso, tutte le necessarie informazioni» (Sez. 1, n. 51999 del 22/11/2019, conflitto di competenza, Rv. 277882). Il richiamo ai principi generali che regolano le impugnazioni è, del resto, costante; si è precisato che «è precluso al detenuto sottoporre al tribunale di sorveglianza, ai sensi dell'art. 35-bis ord. pen., questioni nuove che non hanno costituito oggetto del reclamo diretto al magistrato di sorveglianza, atteso che il procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza in relazione a richiesta di rimedio risarcitorio ha natura impugnatoria, con la conseguenza che, avendo carattere devolutivo, deve essere fondata su specifici motivi di doglianza facenti riferimento all'oggetto del primo giudizio, siccome definito dal relativo atto di reclamo e dall'eventuale estensione della cognizione del giudice conseguente alle questioni successivamente dedotte dalle parti o all'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio» (Sez. 1, n. 2303 del 08/10/2020 - dep. 2021, Mitrean, Rv. 280229). 2.2. Tenuto conto degli oneri di specificità che incombono sulla parte reclamante e della natura impugnatoria del conseguente giudizio, non può farsi a meno di dare applicazione, anche nel caso del rimedio risarcitorio in esame, al divieto, per il giudice di seconda istanza, di assumere una decisione meno favorevole di quella adottata dal primo giudice, quando l'impugnazione sia proposta unicamente dalla parte privata. In disparte, cioè, ogni questione concernente l'immanenza di tale divieto al giudizio di impugnazione in quanto tale, poiché si tratta di una declinazione processuale (quella del divieto di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen.) affatto obbligata anche dal punto di vista costituzionale, deve prendersi atto che il reclamo del condannato avverso la decisione del primo giudice innesca un vero e proprio secondo grado di giudizio di merito a cognizione piena che è però caratterizzato dagli stringenti vincoli dell'iniziativa di parte nell'ambito di un processo di tipo accusatorio, e della necessaria deduzione di doglianze specifiche concernenti la prima decisione. Si noti incidentalmente che l'esistenza di poteri ufficiosi di accertamento della regiudicanda dedotta in giudizio rimessi al giudice di secondo grado non è di ostacolo all'applicazione del divieto in discorso poiché si tratta di ambiti non confliggenti, in quanto analogamente previsti per il giudizio di cognizione penale ordinaria. 2.3. Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che il generale principio del divieto di reformatio in peius ha valore anche nell'ipotesi in cui il Tribunale di sorveglianza riesamini un caso di riduzione pena su rinvio della Cassazione determinato dal ricorso del solo imputato» (in tema di liberazione anticipata: Sez. 1, n. 618 del 23/03/1983, Paterna, Rv. 158744). È, d'altra parte, indiscussa l'applicazione del divieto di reformatio in peius, previsto dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., nei procedimenti in cui il Tribunale di sorveglianza svolge funzioni di giudice d'appello (in tema di misure di sicurezza Sez. 1, n. 48304 del 07/06/2018, Hanine, Rv. 274535; Sez. 5, n. 48786 del 28/05/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258659). Il principio è, del resto, applicabile anche nel giudizio di rinvio del procedimento di sorveglianza (in tema di semilibertà: Sez. 1, n. 1980 del 11/03/1997, Antonelli, Rv. 207375). 3. È perciò errata in diritto la decisione del Tribunale di sorveglianza di Campobasso che, senza impugnazione della parte pubblica, ha riformato in senso sfavorevole al detenuto il provvedimento che era stato assunto in prima istanza dal Magistrato di sorveglianza, il quale aveva riconosciuto al ricorrente una maggiore riduzione della pena a causa della accertata detenzione in condizioni disumane e degradanti. 3.1. Il provvedimento va quindi annullato con rinvio per nuovo giudizio affinché il Tribunale di sorveglianza provveda sul reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza in data 20 aprile 2021, esaminando le doglianze da esso proposte, senza intaccare quanto già accertato dal giudice di prima istanza. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sor