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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24962/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott.

P. SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha rigettato il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza ha rigettato la richiesta di liberazione anticipata per il periodo 20 novembre 2012 - 19 maggio 2017 (pari a nove semestri).

Il ricorrente nel maggio 2013 ha patito una sanzione disciplinare, di dieci giorni di isolamento durante la permanenza all'aria aperta, per un fatto non riducibile ad una mera accesa discussione con il compagno di cella, come addotto dalla diesa, ma costituto da un'aggressione fisica del ricorrente in danno del compagno di cella.

Nel novembre 2016 gli è stata irrogata la sanzione dell'ammonimento perché durante il processo a suo carico aveva inveito contro una collaboratrice di giustizia contro la quale aveva pronunciato parole gravemente offensive.

Sino al 20 maggio 2017, pertanto, il ricorrente non ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

La commissione di gravi fatti di rilievo disciplinare giustifica il diniego del beneficio anche per i semestri intermedi, perché dimostrato che l'adesione al programma rieducativo è stata soltanto formale.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

Il Tribunale non ha illustrato le ragioni della ritenuta gravità del comportamento ascritto al ricorrente e della deducibilità da esso della mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione nel periodo oggetto di valutazione.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritto, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.

2. Contrariamente all'assunto di ricorso, l'ordinanza impugnata ha dato compiutamente conto delle ragioni della decisione.

Ha preso in esame i fatti che hanno dato luogo alla irrogazione delle sanzioni disciplinari, e ciò sulla base delle risultanze agli atti dei due procedimenti, ne ha apprezzato la gravità e, con motivazione logica e coerente, ha tratto la conclusione della loro incidenza anche per i semestri non direttamente interessati.Ha sul punto osservato, con argomento che si sottrae a censure, che l'episodio dell'intimidazione in aula di udienza della collaboratrice di giustizia è rivelatore di un'adesione soltanto formale al programma rieducativo nel periodo successivo alla condotta violenta posta in essere.

In ordine all'altro episodio, dell'aggressione al compagno di cella, il Tribunale ha precisato che la versione dei fatti fornita dal ricorrente non ha trovato sostegno nella ricostruzione operata sulla base degli atti, atteso che fu proprio il compagno di cella a chiedere l'intervento dell'agente di polizia, al quale riferì nell'immediatezza di aver ricevuto due forti schiaffi da Lopreiato, dato poi riscontrato, ad un esame obiettivo, dal dirigente sanitario dell'Istituto.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott. P. SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha rigettato il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza ha rigettato la richiesta di liberazione anticipata per il periodo 20 novembre 2012 - 19 maggio 2017 (pari a nove semestri). Il ricorrente nel maggio 2013 ha patito una sanzione disciplinare, di dieci giorni di isolamento durante la permanenza all'aria aperta, per un fatto non riducibile ad una mera accesa discussione con il compagno di cella, come addotto dalla diesa, ma costituto da un'aggressione fisica del ricorrente in danno del compagno di cella. Nel novembre 2016 gli è stata irrogata la sanzione dell'ammonimento perché durante il processo a suo carico aveva inveito contro una collaboratrice di giustizia contro la quale aveva pronunciato parole gravemente offensive. Sino al 20 maggio 2017, pertanto, il ricorrente non ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione. La commissione di gravi fatti di rilievo disciplinare giustifica il diniego del beneficio anche per i semestri intermedi, perché dimostrato che l'adesione al programma rieducativo è stata soltanto formale. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il Tribunale non ha illustrato le ragioni della ritenuta gravità del comportamento ascritto al ricorrente e della deducibilità da esso della mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione nel periodo oggetto di valutazione. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritto, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. 2. Contrariamente all'assunto di ricorso, l'ordinanza impugnata ha dato compiutamente conto delle ragioni della decisione. Ha preso in esame i fatti che hanno dato luogo alla irrogazione delle sanzioni disciplinari, e ciò sulla base delle risultanze agli atti dei due procedimenti, ne ha apprezzato la gravità e, con motivazione logica e coerente, ha tratto la conclusione della loro incidenza anche per i semestri non direttamente interessati.Ha sul punto osservato, con argomento che si sottrae a censure, che l'episodio dell'intimidazione in aula di udienza della collaboratrice di giustizia è rivelatore di un'adesione soltanto formale al programma rieducativo nel periodo successivo alla condotta violenta posta in essere. In ordine all'altro episodio, dell'aggressione al compagno di cella, il Tribunale ha precisato che la versione dei fatti fornita dal ricorrente non ha trovato sostegno nella ricostruzione operata sulla base degli atti, atteso che fu proprio il compagno di cella a chiedere l'intervento dell'agente di polizia, al quale riferì nell'immediatezza di aver ricevuto due forti schiaffi da Lopreiato, dato poi riscontrato, ad un esame obiettivo, dal dirigente sanitario dell'Istituto. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen
Sentenza Cassazione n. 24962/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris