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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23832/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca del 7 febbraio 2023 con cui MAGGINI Alessandro era stato condannato alla pena di mesi dieci di arresto ed euro tremila di ammenda in relazione al reato di cui agli artt. 186, commi 1 e 2, lett. c), e comma 2 bis C.d.S., con sospensione della patente di guida per anni due.

2. Il MAGGINI, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, assumendo la nullità della sentenza per genericità dell'imputazione, da cui non era possibile desumere se l'imputato dovesse rispondere della ipotesi di cui all'art.186 comma 1 lett.b) ovvero di quella di cui alla lettera c) C.d.S. in presenza di una imprecisa e incompleta descrizione dei fatti e del grado di alcolemia.

Con una seconda articolazione, nel contestare l'affermazione di responsabilità per la più grave delle due ipotesi, deduce violazione di legge per non essere stato l'imputato ammesso alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all'art.186 comma 9 bis C.d.S.

3. Il ricorso è inammissibile.

Con riferimento al primo motivo di ricorso, esso è manifestamente infondato in quanto si lamenta una violazione di norme processuali palesemente smentita dagli atti processuali, atteso che il capo di imputazione riporta chiaramente la percentuale di alcol riscontrata nel sangue del conducente dell'autoveicolo onde ricondurre la fattispecie alle ipotesi contemplate dall'art.186 comma 1 C.d.S., né il ricorrente evidenzia in che modo la asserita genericità della imputazione abbia inciso sul diritto di difesa, atteso che entrambi le misurazioni eseguite riportavano un dato compatibile con la prospettazione accusatoria, tenuto altresì conto che la seconda misurazione era intervenuta ad oltre tre ore di distanza dalla prima, il cui rilievo assorbente era corroborato dai dati sintomatici dell'ebbrezza palesati dal prevenuto, nonché dal sinistro stradale da questi provocato.

Inammissibile è altresì il secondo motivo di ricorso, atteso che preclusiva alla sostituzione della sanzione penale è la ipotesi di reato espressamente riconosciuta in capo all'imputato, in quanto aggravata ai sensi dell'art.186 comma 2 bis C.d.S.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 maggio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca del 7 febbraio 2023 con cui MAGGINI Alessandro era stato condannato alla pena di mesi dieci di arresto ed euro tremila di ammenda in relazione al reato di cui agli artt. 186, commi 1 e 2, lett. c), e comma 2 bis C.d.S., con sospensione della patente di guida per anni due. 2. Il MAGGINI, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, assumendo la nullità della sentenza per genericità dell'imputazione, da cui non era possibile desumere se l'imputato dovesse rispondere della ipotesi di cui all'art.186 comma 1 lett.b) ovvero di quella di cui alla lettera c) C.d.S. in presenza di una imprecisa e incompleta descrizione dei fatti e del grado di alcolemia. Con una seconda articolazione, nel contestare l'affermazione di responsabilità per la più grave delle due ipotesi, deduce violazione di legge per non essere stato l'imputato ammesso alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all'art.186 comma 9 bis C.d.S. 3. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento al primo motivo di ricorso, esso è manifestamente infondato in quanto si lamenta una violazione di norme processuali palesemente smentita dagli atti processuali, atteso che il capo di imputazione riporta chiaramente la percentuale di alcol riscontrata nel sangue del conducente dell'autoveicolo onde ricondurre la fattispecie alle ipotesi contemplate dall'art.186 comma 1 C.d.S., né il ricorrente evidenzia in che modo la asserita genericità della imputazione abbia inciso sul diritto di difesa, atteso che entrambi le misurazioni eseguite riportavano un dato compatibile con la prospettazione accusatoria, tenuto altresì conto che la seconda misurazione era intervenuta ad oltre tre ore di distanza dalla prima, il cui rilievo assorbente era corroborato dai dati sintomatici dell'ebbrezza palesati dal prevenuto, nonché dal sinistro stradale da questi provocato. Inammissibile è altresì il secondo motivo di ricorso, atteso che preclusiva alla sostituzione della sanzione penale è la ipotesi di reato espressamente riconosciuta in capo all'imputato, in quanto aggravata ai sensi dell'art.186 comma 2 bis C.d.S. 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 maggio
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