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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 1964

Cassazione n. 03617/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 21/01/1964 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza in data 18 gennaio 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Locri, in data 11 marzo 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la nullità della sentenza per erronea indicazione nel dispositivo del giudice di primo grado, risulta manifestamente infondato, in quanto, secondo principio giurisprudenziale consolidato, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, qualora la divergenza dipenda, come evidente nel caso di specie, da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, è legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l'errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti, senza che ciò determini nullità della sentenza (si veda, tra le tante, Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, Cipriano e altri, Rv. 273269); che, in particolare, dal testo della sentenza risulta che l'organo giudicante di primo grado era il Tribunale di Locri e non quello di [OSCURATO:PERSONA], indicazione che risulta solo in dispositivo e che la Corte che ha emesso la sentenza potrà emendare ex art. 130 cod. proc. pen.; Considerato che la seconda doglianza, che deduce una violazione di legge nell'affermazione di penale responsabilità del prevenuto per il delitto di ricettazione in luogo di quello di furto, risulta del tutto generica, in quanto non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, co. 1 lett. d cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 21/01/1964 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza in data 18 gennaio 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Locri, in data 11 marzo 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la nullità della sentenza per erronea indicazione nel dispositivo del giudice di primo grado, risulta manifestamente infondato, in quanto, secondo principio giurisprudenziale consolidato, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, qualora la divergenza dipenda, come evidente nel caso di specie, da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, è legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l'errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti, senza che ciò determini nullità della sentenza (si veda, tra le tante, Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, Cipriano e altri, Rv. 273269); che, in particolare, dal testo della sentenza risulta che l'organo giudicante di primo grado era il Tribunale di Locri e non quello di [OSCURATO:PERSONA], indicazione che risulta solo in dispositivo e che la Corte che ha emesso la sentenza potrà emendare ex art. 130 cod. proc. pen.; Considerato che la seconda doglianza, che deduce una violazione di legge nell'affermazione di penale responsabilità del prevenuto per il delitto di ricettazione in luogo di quello di furto, risulta del tutto generica, in quanto non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, co. 1 lett. d cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 03617/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris