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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022

Cassazione n. 11743/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza 5/10/2021 del Tribunale di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto poiché il contenuto dell'accordo sulla pena convenuto con l'Accusa, e per una pena contenuta nella cornice edittale, non appare sussumibile nella nozione di pena illegale, integrata da un esito finale nel quale il procedimento di calcolo o di comparazione fra circostanze non risulti conforme a legge; le parti, liberamente, si sono determinate ad una valutazione di merito sulla entità della pena base e sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non nella massima estensione, esito non suscettibile di revisione in questa sede, neppure per effetto della mancanza di motivazione che, come noto, in relazione alla sentenza di applicazione pena si atteggia con modalità del tutto peculiari esaurendosi in una mera presa d'atto della legalità della misura della pena oggetto dell'accordo.Consegue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 11 marzo 2022 r\ Il Consigliere re ore [OSCURATO:PERSONA],s ente [OSCURATO:PERSONA] f; -7TO IN

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza 5/10/2021 del Tribunale di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto poiché il contenuto dell'accordo sulla pena convenuto con l'Accusa, e per una pena contenuta nella cornice edittale, non appare sussumibile nella nozione di pena illegale, integrata da un esito finale nel quale il procedimento di calcolo o di comparazione fra circostanze non risulti conforme a legge; le parti, liberamente, si sono determinate ad una valutazione di merito sulla entità della pena base e sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non nella massima estensione, esito non suscettibile di revisione in questa sede, neppure per effetto della mancanza di motivazione che, come noto, in relazione alla sentenza di applicazione pena si atteggia con modalità del tutto peculiari esaurendosi in una mera presa d'atto della legalità della misura della pena oggetto dell'accordo.Consegue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 r\ Il Consigliere re ore [OSCURATO:PERSONA],s ente [OSCURATO:PERSONA] f; -7TO IN
Sentenza Cassazione n. 11743/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris