CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10963/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11193-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 380/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 11193 sez. ML - ud. 21-12-2021 -2- RILEVATO che con sentenza del 18 ottobre 2019, la Corte d'Appello di Venezia confermava la decisione resa dal Tribunale di Padova che sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (ora Ministero dell'Istruzione) dell'[OSCURATO:PERSONA] per il Veneto e dell'[OSCURATO:PERSONA] di Padova aveva dichiarato l'illegittimità, per violazione del principio di non discriminazione di cui all'art. 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, del mancato riconoscimento a fini giuridici ed economici dell'anzianità di servizio per l'intero, anche con riguardo ai periodi di servizio non di ruolo prestati, in favore della Lorenzini, appartenente al personale ATA in qualità di assistente amministrativo e condannava il MIUR al pagamento delle relative differenze retributive; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto sussistente il diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata nei periodi di servizio non di ruolo prestati ma infondata la pretesa della Lorenzini al risarcimento del danno per l'illegittima reiterazione dei contratti a termine dovendosi considerare, alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte con le decisioni nn. da 22552 a 22557 e 27563, adeguato ristoro l'intervenuta stabilizzazione; che per la cassazione di tale decisione ricorre la Lorenzini, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il Ministero dell'Istruzione; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; CONSIDERATO che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione delle norme intese a sancire, in armonia con il diritto eurocomunitario, il risarcimento del danno a fronte dell'illegittima reiterazione dei contratti a termine nella scuola, lamenta la non conformità al diritto interno e comunitario (in particolare CGE 26.11.2014 nota come sentenza Mascolo) del pronunciamento della Corte territoriale di rigetto della domanda risarcitoria; che, con il secondo motivo, si ribadisce la censura di cui sopra affermando che l'intervenuta immissione in ruolo per effetto dell'avanzamento in graduatoria non dovrebbe e non potrebbe mai escludere il risarcimento del danno subito per l'illegittima reiterazione dei contratti a termine avanzando, in caso di ritenuta congruità dell'orientamento accolto dalla Corte territoriale, la richiesta di rimessione degli atti alla Corte di Giustizia; che nel terzo motivo la ricorrente solleva eccezione di illegittimità costituzionale dell'esclusione della misura risarcitoria per contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost.; che tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 6098/2020) secondo cui "nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine con il personale docente e con quello amministrativo tecnico e ausiliario per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica e d idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi-concorsuali o ai sensi della legge 13 luglio 2015, n.. 107; - che, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 1. Così deciso in Roma nell'adunanza