CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11293/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] concludeva con note scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Palermo confermava il sequestro preventivo di una autovettura Ferrari del valore di 229.850 euro oggetto del reato di cui all'art. 512 bis cod. pen. del quale è accusato il Bovì, riconoscendo sia la sussistenza del fumus commissi delicti, che del periculum in mora. Il Tribunale rilevava che l'autovettura in questione veniva acquistata dalla società bulgara "[OSCURATO:PERSONA] ltd", 1'8 ottobre 2020, quando [OSCURATO:PERSONA] era amministratore unico della società: questa società, in data 19 ottobre 2020, veniva ceduta al [OSCURATO:PERSONA], addetto alle pulizie della società italiana Co.[OSCURATO:PERSONA]., pure riferibile al [OSCURATO:PERSONA], al prezzo di 1000 euro. Il 7 dicembre 2020 la società bulgara - passata nella disponibilità del Bovì - noleggiava la vettura al LO Greco, che tuttavia non pagava i canoni.La società Co.ge.si del [OSCURATO:PERSONA] falliva 1'8 maggio 2020 con un passivo di 1.276.455 euro. Il Tribunale riteneva che la provvista utilizzata dalla società bulgara per comprare la Ferrari provenisse dal patrimonio della società fallita. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: mancherebbe l'accertamento del fumus commissi delicti, dato che non sarebbe stato effettuato alcun accertamento in ordine alla provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto della autovettura in sequestro alla Co.Ge.Si, società che sarebbe dopo poco fallita; che il denaro fosse provento della distrazione sarebbe frutto di una supposizione del Tribunale non supportata da alcun elemento di prova. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.Deve preliminarmente rilevarsi che, per giurisprudenza ormai consolidata della Corte di legittimità, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez. Un., n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce a Sezione semplice (tra le altre, Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). Nella nozione di "violazione di legge" rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali; non anche l'illogicità manifesta e la contraddittorietà, le quali possono denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 c.p.p., lett. E), (così Sez. un., sentenza n. 5876 del 28 gennaio 2004, P.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710 ss.; Sez. 5, sentenza n. 35532 del 25 giugno 2010, Angelini, Rv 248129). 1.2. Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, non si rinviene alcuna carenza logico-argomentativa della ordinanza impugnata nella parte in cui afferma l'esistenza del fumus del reato previsto dall'art. 512 bis cod. pen., per cui si procede. Nella ricostruzione effettuata dal Tribunale, il Bovì, addetto alle pulizie della Co.ge Si, società fallita riferibile al [OSCURATO:PERSONA], è divenuto titolare della "[OSCURATO:PERSONA] ltd" che aveva da poco acquistato la Ferrari in sequestro, che veniva prontamente noleggiata al [OSCURATO:PERSONA], il quale tuttavia non pagava i canoni. Tale accurata ricostruzione indica con precisione il fumus commissi delicti relativo al reato contestato: la connessione temporale tra acquisto, cessione della società bulgara al Bovì e noleggio della Ferrari al [OSCURATO:PERSONA], integrano una provvista indiziaria che - allo stato - indica in modo univoco la sussistenza degli elementi del reato di intestazione fittizia. Non si rinviene pertanto alcuna carenza argomentativa tale da far ritenere la motivazione contestata "apparente". 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa