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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44785/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 3 febbraio 2022 della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deduce l'assenza di motivazione del provvedimento impugnato, risulta manifestamente infondato perché afferente ad un asserito vizio motivazionale, che la lettura della sentenza dimostra essere\ sistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori.

Considerato, inoltre, che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche integra un motivo di ricorso non consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto privo delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno del dedotto vizio, nonché, comunque, riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate dal giudice di merito, che correttamente ha valorizzato la pervicacia dell'imputato nell'insistere nella sua attività di piccolo spaccio anche dopo l'applicazione della misura cautelare non custodiale (cfr. pp. 3-4 del provvedimento impugnato).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 ott bre 2022 [OSCURATO:PERSONA] re t nsore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 3 febbraio 2022 della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deduce l'assenza di motivazione del provvedimento impugnato, risulta manifestamente infondato perché afferente ad un asserito vizio motivazionale, che la lettura della sentenza dimostra essere\ sistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. Considerato, inoltre, che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche integra un motivo di ricorso non consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto privo delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno del dedotto vizio, nonché, comunque, riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate dal giudice di merito, che correttamente ha valorizzato la pervicacia dell'imputato nell'insistere nella sua attività di piccolo spaccio anche dopo l'applicazione della misura cautelare non custodiale (cfr. pp. 3-4 del provvedimento impugnato). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ott bre 2022 [OSCURATO:PERSONA] re t nsore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 44785/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris