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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 04974/2024

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onsigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 33762/2019proposto da: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Crescenzio, n. 69, giusta procura speciale in calce al controricorso.-controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLAZIO, n. 2305/2019, depositata in data 12 aprile 2019, non notificata ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio de l 24 gennaio 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 24477/2017, aveva rigettato i ricorsi riuniti proposti dalla società [OSCURATO:PERSONA] avverso gli avvisi di accertamento, mediante i quali l'Ufficio aveva accertato, in qualità di coobbligato solidale con i CTD, la debenza dell'[OSCURATO:PERSONA] sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al decreto legislativo n. 504 del 1998, per l’anno di imposta 2009, richiedendo anche interessi e sanzioni.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha accolto l’appello proposto dalla società contribuente, ritenendo che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 14 febbraio 2018, n. 28, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto legislativo n. 504 del 1998 e dell'art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220 del 2010, nella parte in cui prevedevano che, anche nelle annualità d’impostaprecedenti al 2011, i soggetti passivi dell'imposta unica sulle scommesse fosserole ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione, in ragione dell'impossibilità per i titolari delle ricevitorie di traslare l'imposta per siffatti esercizi, era venuto meno il presupposto impositivo nei confronti dei CTD gestiti per conto terzi dalla ricevitoriae che, nella vicenda in esame, vertendosi in tema di imposta per l’anno 2009, accertata l’insussistenza dell’obbligazione principale, non si poteva configurare l’obbligazione solidale per il pagamento dell’imposta nei confronti dei soggetti per conto dei quali l’attività di raccolta delle scommesse era esercitata.3.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo. 4.La società [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricor s o. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va disattesa, in via preliminare, l’istanza di fissazione dell’udienza formulata dalla società ricorrente e depositata, con modalità informatiche, in data 12 gennaio 2024, al fine di consentire all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di valutare la proposta di conciliazione ex art. 48 bis del decreto legislativo n. 546 del 1992, rubricato «Conciliazione in udienza», come modificato dal decreto legislativo n. 220 del 2023. 1.1Ed invero, l’art. 4, primo comma, del decreto legislativo n. 220 del 2023,recante «Disposizioni in materia di processo tributario », emesso in attuazione della legge delega per la riforma fiscale n. 111 del 2023,prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA], ovvero il 4 gennaio 2024.

Poi, l’art. 1, comma 1, lett. u) del decreto legislativo n. 220 del 2023 dispone che nell'articolo 48, del decreto legislativo n. 546 del 1992, rubricato «Conciliazione fuori udienza», dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione» e l’art. 1, comma 1, lett. z), prevedeche, nell'articolo 48 ter del decreto legislativo n. 546 del 1992, rubricato «Definizione e pagamento delle somme dovute», al comma 1 sono aggiunte, le seguenti parole: «e nella misura del sessanta per cento del minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione». 1.2 In disparte la considerazione che l’art. 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992 disciplina solo la conciliazione fuori udienza e non anche quella in udienza , come stabilito dalla norma richiamata dalla società ricorrentenell’istanza di fissazione dell’udienza formulata (art. 48 bisdel decreto legislativo n. 546 del 1992) che, in effetti, prevede il differimento di udienza per il tentativo di conciliazione, norma la cui applicazione non è però stata estesa ai giudizi di cassazione, per i quali permane,quindi il divieto di mero rinvio di udienza, va osservato che , ai sensi dell’art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 220 del 2023 «Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto».

L’interpretazione letterale della norma, pertanto, è nel senso che la disposizione di cui all’art. 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. u), del decreto legislativo n. 220 del 2023, si applica ai giudizi instaurati a partire dal 4 gennaio 2024 e non anche, dunque,al presente giudizio. 2.Il primo ed unico mezzo deduce la v iolazione e falsa applicazione dell'art. 3 del decreto legislativo n. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, della legge n. 220/2010 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 27/2018, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..I giudici di secondo grado erroneamente avevano ritenuto che, per le annualità precedenti al 2011, la Corte costituzionale avesse sancito la decadenza dell'obbligazione tributaria anche nei confronti del bookmakerdi riferimento e non solo nei confronti del titolare del CTD. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 27 del 2018, aveva in realtà confermato che era pienamente legittimo tassare i titolari di centri scommesse collegati a società non autorizzate in Italia, più noti come CTD, ma, con riferimento all'applicazione della disciplina in esame alle annualità fiscali antecedenti all'entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto legislativo n. 504 del 1998 e dell'art. 1, comma 66, lettera b), della legge n. 220 del 2010, nella parte in cui prevedevano che, anche nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, fossero assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione, in quanto l'applicazione di essa nei loro confronti per quei periodi violava l'art. 53 Cost.

Con riferimento alla posizione dei bookmakers per conto dei quali avevano operato i CTD negli anni d'imposta precedenti al 2011, invece, la sentenza della Corte Costituzionale, nel confermare l'assoggettamento all'imposta unica sulle scommesse sia del ricevitore che del bookmaker privo di concessione, per gli anni di imposta a partire dal 2011, non escludeva l'assoggettamento del bookmaker privo di concessione per gli anni di imposta precedenti al 2011.

La pronuncia di incostituzionalità, infatti, era limitata alla posizione del CTD, il quale non poteva traslare l'imposta sul bookmaker.

Escluso espressamente dalla Corte costituzionale che, per tale raccolta, nel periodo fino al 2011, potesse ritenersi soggetto passivo anche la ricevitoria (come la lettera b) del comma 66 dell'art. 1 della legge. n. 220/2010 esplicitava), ne derivava che l'unico soggetto passivo per gli anni di imposta precedenti al 2011 rimaneva chi aveva comunque raccolto, in assenza di concessione, il gioco, ovvero il bookmaker. 2.1Il motivo è fondato. 2.2 Come questa Corte ha già precisato , il quadro normativo di riferimento (art. 1, comma 2, della legge n. 288 del 1998 ; art. 3 del decreto legislativo n. 504/98; art. 1, comma 66, della leggen. 220 del 2010; art. 16 del D.M. 1marzo 2006 n. 111; art. 1, comma 644, lett. g), della legge n. 190 del 2014), è stato sottoposto all’esame e della Corte costituzionale e della Corte di giustizia, che ne hanno compiutamente esaminato le relazioni rispettivamente con la Costituzione e col diritto unionale(cfr. Cass., 31 marzo 2021, nn. 8907 - 8911; Cass., 1 aprile 2021, nn. 9079-9081; Cass., 2 aprile 2021, nn. 9144-9153; Cass., 2 aprile 2021, n. 9160 ; Cass., 2 aprile 2021, n. 9176; Cass., 2 aprile 2021, n.9184, Cass., 12 aprile 2021, nn. 9528 e 9537 e, più di recente, Cass., 26 maggio 2022, n. 17082; Cass., 8 febbraio 2023, n. 1184; Cass., 7 marzo 2023, n. 6761). 2.3In particolare, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 27 del 2018, ha dato atto dell’incertezza correlata all’interpretazione dell’art. 3 del decreto legislativo n.504 del 1998 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio) ed ha riconosciuto che il legislatore,con l’art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010, da un lato, ha stabilito che l’imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e, d’altro, ha esplicitato l’obbligo delle ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione al versamento del tributo e delle relative sanzioni.

A questo riguardo ha escluso che l’equiparazione, ai fini tributari, del «gestore per conto terzi»(ossia del titolare di ricevitoria) al «gestore per conto proprio»(ossia al bookmaker) fosse irragionevole.

Entrambi i soggetti, difatti, ha sottolineato laCorte costituzionale, partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell’attività di « organizzazione ed esercizio » delle scommesse soggetta a imposizione.

In particolare, il giudice delle leggi ha rimarcato che il titolare della ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un’attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa della trasmissione al bookmaker dell’accettazione della scommessa, dell’incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker.

Sicché, ha specificato, quanto al ricevitore, che l’attività gestoria che costituisce il presupposto dell’imposizione va riferita alla raccolta delle scommesse, il volume delle quali determina anche la provvigione della ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale.

Né, ha aggiunto la Corte costituzionale, la scelta di assoggettare all’imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione viola il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato ; ciò perché attraverso la regolazione delle commissioni il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera.

La rivalsa svolge, quindi, funzione applicativa del principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce il carico fiscale in relazione alla partecipazione di ognuno tra i coobbligati, bookmaker e ricevitoria, che hanno comunque concorso, sia pure in vario modo, alla realizzazione del presupposto impositivo. 2.3.1Sulla base delle suddette considerazioni, la Corte costituzionale, nella richiamata pronuncia, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto legislativo n. 504 del 1998 e dell’art. 1, comma 66, lettera b), della legge n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedevano che, nelle annualità d’imposta precedenti al 2011, fossero assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione.

In quel periodo non si p oteva difatti procedere alla traslazione dell’imposta, perché l’entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si eragià cristallizzata sulla base del quadro precedente alla leggen. 220 del 2010.

I giudici delle leggi hanno anche chiarito (punto 4.5) che, in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa dell’art. 1, comma 66, lettera b), della legge n. 220 del 2010, la disposizione doveva essere applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che per le annualità d’imposta antecedenti al 2011, come nella specie (dove rileva l’anno d’imposta 2009), non rispond eva no le ricevitorie, ma i bookmaker s , con o senza concessione,in base alla combinazione dell’art. 3 decreto legislativo n. 504del 1998 e dell’art. 1, comma 66, lett. a), della legge n. 220del 2010, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale. 2.3.2A diversa conclusione, dunque, si perviene per le annualità dal 2011 e con riferimento alla posizione del ricevitore (che non viene in rilievo nella vicenda in esame), dovendosi osservare che la incostituzionalità della norma in esame è stata riscontrata dalla Corte «in ragione dell’impossibilità per le ricevitorie di traslare l’imposta per gli esercizi anteriori al 2011»con conseguente violazione dell’art. 53, Cost., «giacchè l’entità delle commissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto il profilo tributario, precedente alla legge n. 220 del 2010».

A fondamento della pronuncia di incostituzionalità è stata la considerazione della già avvenuta definizione negoziale tra le parti dei reciproci rapporti in data antecedente alla introduzione della soggettività passiva della ricevitoria del bookmaker privo di concessione ed è stato, altresì,dato rilievo al fatto che le stesse non erano state nelle condizioni di regolare diversamente la misura delle commissioni al fine di procedereall’eventuale trasferimento del carico tributario, gravante anche sulla ricevitoria in forza della legge sopravvenuta, sui bookmaker.

La suddetta ragione di incostituzionalità, tuttavia, come già detto, non è stata ravvisata per i «rapporti successivi al 2011», quindi non solo per gli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l’entrata in vigore della norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si eranoprotratti oltre l’entrata in vigore della medesima norma.

In entrambi i casi, invero, la disposizione interpretativa del 2010 costituisce parametro normativo di riferimento per definire negozialmente l’assetto di interessi delle parti, sia in caso di rapporti sorti successivamente che per quelli già sorti e destinati a protrarsi, potendo le parti, alla luce e tenendo conto proprio della scelta normativa di assoggettare al tributo anche i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare la regolazione negoziale delle commissioni al fine di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria.

In questo ambito, invero, la solidarietà dell’obbligazione e la correlata possibilità di traslazione dell’imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessa portata della regolazione negoziale delle commissioni tra le parti, che, anche quando i rapporti economici siano rimasti invariati, ossia non siano stati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza della legge n. 220 del 2010, assume, necessariamente, un valore di conformità e adeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto (cfr. Cass., 8 febbraio 2023, n. 1184, in motivazione). 2.4Anche la Corte di giustizia ha preso diretta e specifica cognizione proprio delle questioni in esame e sollevate con il ricorso ed ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna infunzione del luogo in cui essi sono stabiliti (Corte di giustizia, 26 febbraio 2020, causa C-788/18, punto 21), di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la [OSCURATO:PERSONA], nello Stato membro interessato». 2.4.1Più in particolare, secondo costante giurisprudenza unionale, nel settore dei giochi d'azzardo con poste indanaro, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale, costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi;di conseguenza, in assenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (Corte di giustizia,24 ottobre 2013, causa C-440/12, 7 punto 47; Corte di giustizia, 8 settembre 2009, causa C-42/07); il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nel comma 64 dell'art. 1 della leggen. 220 del 2010, i propri obiettivi, tra i quali si colloca «...l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del giocoe recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore»; la prevalenza dell'ordine di valori di ciascuno Stato membro comporta che gli Stati membri non hanno l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale (Corte di giust izia, causa C - 788/18, cit ata , punto 23;Corte di giustizia, 1 dicembre 2011, causa C-253/09, punto 83). 2.4.2 La Corte di g iustizia, dunque, ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmaker s esteri, anzi, come ha pure sottolineato la Corte costituzionale (ancora con la sentenza n. 27 del 2018), a seguire la tesi prospettata dai bookmakers, si giungerebbe ad una discriminazione al contrario, in quanto la scelta legislativa «risponde ad un'esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l'irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non aver ottenuto la necessaria concessione...». 2.4.3In proposito, va evidenziato che la Corte di giustizia, con il punto 17, in relazione al bookmaker,ha stabilito che la libera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro e, con il punto 24 , ha specifica to che «...la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri»e ha concluso, col punto 24, che «...rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la [OSCURATO:PERSONA] non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale».

Quanto al centro trasmissione dati, con il punto 26, ha ribadito che il bookmaker estero esercita un'attività di gestione di scommesse «allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali» ed è per questo che il centro di trasmissione dati che opera quale suo intermediario risponde dell'imposta, a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220 del 201 0, ma ciò non toglie (punto 28) che la situazione del centro trasmissione dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali è diversa da quella del centro trasmissione che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro Stato membro; la diversità della situazione, pertanto, è in re ipsa per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero; nel settore dei giochi d'azzardo, difatti, il ricorso al sistema delle concessioni costituisce «...un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti» (Corte di giustizia, 19 dicembre 2018, causa C - 375/17, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], punto 66, richiamata al punto 18 della sentenza della Corte di giustizia, causa C-788/18, citata). 2.5 Ciò posto, q uesta Corte ha anche richiamato la giurisprudenza penale di legittimità (Cass. pen., 10 settembre 2020, n. 25439),che ha esaminato la questione relativa alla realizzazione del reato di cui all'art. 4, comma 4 bis, della legge n. 401/1989, ritenendo di dovere escludere la sussistenza del reato de quo in base alla considerazione che il bookmaker estero era stato « illegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi delle concessioni ...e la successiva trasmissione di dette scommesse all'allibratore non possono essere punite ai sensi dell'art. 4, comma 4 bis, l. n. 401/1989, dovendosi disapplicare la disciplina penale nazionale per contrasto con la normativa dell'Unione Europea », ed ha, tuttavia, precisato che « il riconoscimento della natura non illecita dell'attività svolta dal bookmaker estero privo di concessione, non implica la sottrazione dello stesso, e della ricevitoria, dall'ambito della disciplina dell'imposta unica, anzi, postula proprio la realizzazione del presupposto di imposta, secondo la specifica declinazione contenuta nell'art. 1, comma 66, legge n. 220/2010 che ha, come visto, disposto che: “Ferma restando l'obbligatorietà, ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentemente l'immediata chiusura dell'esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari: a) l'articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze -Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) l'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze -Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsipronostici o scommesse di qualsiasi genere.

Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni”; l'applicabilità della previsione normativa in esame esclude altresì che possa porsi una questione di violazione del principio di non discriminazione o di libertà di stabilimento, secondo quanto ulteriormente esposto in memoria, basata sulla considerazione della natura lecita dell'attività svolta, ovvero ancora che possa ritenersi che la Corte di Giustizia, con la pronuncia citata non abbia preso in considerazione la "specifica situazione" nella quale il bookmaker estero ha dovuto operare; a parte il rilievo che la effettiva lesione del pregiudizio subito risulta solo affermato, ma non concretamente precisato e specificato, quel che rileva, come detto, èil fatto che le ricorrenti, per il fatto di avere realizzato in Italia l'attività di trasmissione dati per conto del bookmaker estero, hanno realizzato il presupposto dell'imposta e, dunque, sono da considerarsi soggetti passivi del tributo e, sotto tale profilo, va fatto richiamo alla pronuncia della Corte di giustizia che, sul punto, ha escluso ogni violazione dei principi unionali citati »,affermando, inoltre, quanto all'asserita violazione del principio dell'affidamentoe alla posizione del bookmaker estero, che « la stessa Corte costituzionale non ha posto in discussione il fatto che costui, anche privo di concessione, doveva essere considerato soggetto passivo dell'imposta unica anche prima della entrata in vigore della disposizione interpretativa, sicché non può porsi alcuna violazione del principio del legittimo affidamento; né può porsi una questione di violazione e falsa applicazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, in quanto anche i suddetti profili sono stati già esaminati da questa Corte con le pronunce citate, che hanno fatto riferimento a quanto espressamente affermato sul punto dalla Corte Cost. con la sentenza n. 27/2018; né, infine, può dirsi sussistente la violazione del principio della capacità contributiva, posto che non viola il suddetto principio la scelta di assoggettare all'imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione nei limiti in cui il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato, in quanto, attraverso la regolazione negoziale delle commissioni, il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera, assolvendo la rivalsa funzione applicativa del principio di capacità contributiva, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 27/2018 » (cfr. Cass., 7 marzo 2023, n. 6761, in motivazione).

3. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onsigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 33762/2019proposto da: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Crescenzio, n. 69, giusta procura speciale in calce al controricorso.-controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLAZIO, n. 2305/2019, depositata in data 12 aprile 2019, non notificata ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio de l 24 gennaio 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 24477/2017, aveva rigettato i ricorsi riuniti proposti dalla società [OSCURATO:PERSONA] avverso gli avvisi di accertamento, mediante i quali l'Ufficio aveva accertato, in qualità di coobbligato solidale con i CTD, la debenza dell'[OSCURATO:PERSONA] sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al decreto legislativo n. 504 del 1998, per l’anno di imposta 2009, richiedendo anche interessi e sanzioni. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha accolto l’appello proposto dalla società contribuente, ritenendo che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 14 febbraio 2018, n. 28, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto legislativo n. 504 del 1998 e dell'art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220 del 2010, nella parte in cui prevedevano che, anche nelle annualità d’impostaprecedenti al 2011, i soggetti passivi dell'imposta unica sulle scommesse fosserole ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione, in ragione dell'impossibilità per i titolari delle ricevitorie di traslare l'imposta per siffatti esercizi, era venuto meno il presupposto impositivo nei confronti dei CTD gestiti per conto terzi dalla ricevitoriae che, nella vicenda in esame, vertendosi in tema di imposta per l’anno 2009, accertata l’insussistenza dell’obbligazione principale, non si poteva configurare l’obbligazione solidale per il pagamento dell’imposta nei confronti dei soggetti per conto dei quali l’attività di raccolta delle scommesse era esercitata.3. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo. 4.La società [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricor s o. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va disattesa, in via preliminare, l’istanza di fissazione dell’udienza formulata dalla società ricorrente e depositata, con modalità informatiche, in data 12 gennaio 2024, al fine di consentire all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di valutare la proposta di conciliazione ex art. 48 bis del decreto legislativo n. 546 del 1992, rubricato «Conciliazione in udienza», come modificato dal decreto legislativo n. 220 del 2023. 1.1Ed invero, l’art. 4, primo comma, del decreto legislativo n. 220 del 2023,recante «Disposizioni in materia di processo tributario », emesso in attuazione della legge delega per la riforma fiscale n. 111 del 2023,prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA], ovvero il 4 gennaio 2024. Poi, l’art. 1, comma 1, lett. u) del decreto legislativo n. 220 del 2023 dispone che nell'articolo 48, del decreto legislativo n. 546 del 1992, rubricato «Conciliazione fuori udienza», dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione» e l’art. 1, comma 1, lett. z), prevedeche, nell'articolo 48 ter del decreto legislativo n. 546 del 1992, rubricato «Definizione e pagamento delle somme dovute», al comma 1 sono aggiunte, le seguenti parole: «e nella misura del sessanta per cento del minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione». 1.2 In disparte la considerazione che l’art. 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992 disciplina solo la conciliazione fuori udienza e non anche quella in udienza , come stabilito dalla norma richiamata dalla società ricorrentenell’istanza di fissazione dell’udienza formulata (art. 48 bisdel decreto legislativo n. 546 del 1992) che, in effetti, prevede il differimento di udienza per il tentativo di conciliazione, norma la cui applicazione non è però stata estesa ai giudizi di cassazione, per i quali permane,quindi il divieto di mero rinvio di udienza, va osservato che , ai sensi dell’art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 220 del 2023 «Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto». L’interpretazione letterale della norma, pertanto, è nel senso che la disposizione di cui all’art. 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. u), del decreto legislativo n. 220 del 2023, si applica ai giudizi instaurati a partire dal 4 gennaio 2024 e non anche, dunque,al presente giudizio. 2.Il primo ed unico mezzo deduce la v iolazione e falsa applicazione dell'art. 3 del decreto legislativo n. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, della legge n. 220/2010 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 27/2018, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..I giudici di secondo grado erroneamente avevano ritenuto che, per le annualità precedenti al 2011, la Corte costituzionale avesse sancito la decadenza dell'obbligazione tributaria anche nei confronti del bookmakerdi riferimento e non solo nei confronti del titolare del CTD. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 27 del 2018, aveva in realtà confermato che era pienamente legittimo tassare i titolari di centri scommesse collegati a società non autorizzate in Italia, più noti come CTD, ma, con riferimento all'applicazione della disciplina in esame alle annualità fiscali antecedenti all'entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto legislativo n. 504 del 1998 e dell'art. 1, comma 66, lettera b), della legge n. 220 del 2010, nella parte in cui prevedevano che, anche nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, fossero assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione, in quanto l'applicazione di essa nei loro confronti per quei periodi violava l'art. 53 Cost. Con riferimento alla posizione dei bookmakers per conto dei quali avevano operato i CTD negli anni d'imposta precedenti al 2011, invece, la sentenza della Corte Costituzionale, nel confermare l'assoggettamento all'imposta unica sulle scommesse sia del ricevitore che del bookmaker privo di concessione, per gli anni di imposta a partire dal 2011, non escludeva l'assoggettamento del bookmaker privo di concessione per gli anni di imposta precedenti al 2011. La pronuncia di incostituzionalità, infatti, era limitata alla posizione del CTD, il quale non poteva traslare l'imposta sul bookmaker. Escluso espressamente dalla Corte costituzionale che, per tale raccolta, nel periodo fino al 2011, potesse ritenersi soggetto passivo anche la ricevitoria (come la lettera b) del comma 66 dell'art. 1 della legge. n. 220/2010 esplicitava), ne derivava che l'unico soggetto passivo per gli anni di imposta precedenti al 2011 rimaneva chi aveva comunque raccolto, in assenza di concessione, il gioco, ovvero il bookmaker. 2.1Il motivo è fondato. 2.2 Come questa Corte ha già precisato , il quadro normativo di riferimento (art. 1, comma 2, della legge n. 288 del 1998 ; art. 3 del decreto legislativo n. 504/98; art. 1, comma 66, della leggen. 220 del 2010; art. 16 del D.M. 1marzo 2006 n. 111; art. 1, comma 644, lett. g), della legge n. 190 del 2014), è stato sottoposto all’esame e della Corte costituzionale e della Corte di giustizia, che ne hanno compiutamente esaminato le relazioni rispettivamente con la Costituzione e col diritto unionale(cfr. Cass., 31 marzo 2021, nn. 8907 - 8911; Cass., 1 aprile 2021, nn. 9079-9081; Cass., 2 aprile 2021, nn. 9144-9153; Cass., 2 aprile 2021, n. 9160 ; Cass., 2 aprile 2021, n. 9176; Cass., 2 aprile 2021, n.9184, Cass., 12 aprile 2021, nn. 9528 e 9537 e, più di recente, Cass., 26 maggio 2022, n. 17082; Cass., 8 febbraio 2023, n. 1184; Cass., 7 marzo 2023, n. 6761). 2.3In particolare, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 27 del 2018, ha dato atto dell’incertezza correlata all’interpretazione dell’art. 3 del decreto legislativo n.504 del 1998 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio) ed ha riconosciuto che il legislatore,con l’art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010, da un lato, ha stabilito che l’imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e, d’altro, ha esplicitato l’obbligo delle ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione al versamento del tributo e delle relative sanzioni. A questo riguardo ha escluso che l’equiparazione, ai fini tributari, del «gestore per conto terzi»(ossia del titolare di ricevitoria) al «gestore per conto proprio»(ossia al bookmaker) fosse irragionevole. Entrambi i soggetti, difatti, ha sottolineato laCorte costituzionale, partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell’attività di « organizzazione ed esercizio » delle scommesse soggetta a imposizione. In particolare, il giudice delle leggi ha rimarcato che il titolare della ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un’attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa della trasmissione al bookmaker dell’accettazione della scommessa, dell’incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker. Sicché, ha specificato, quanto al ricevitore, che l’attività gestoria che costituisce il presupposto dell’imposizione va riferita alla raccolta delle scommesse, il volume delle quali determina anche la provvigione della ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale. Né, ha aggiunto la Corte costituzionale, la scelta di assoggettare all’imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione viola il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato ; ciò perché attraverso la regolazione delle commissioni il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera. La rivalsa svolge, quindi, funzione applicativa del principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce il carico fiscale in relazione alla partecipazione di ognuno tra i coobbligati, bookmaker e ricevitoria, che hanno comunque concorso, sia pure in vario modo, alla realizzazione del presupposto impositivo. 2.3.1Sulla base delle suddette considerazioni, la Corte costituzionale, nella richiamata pronuncia, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto legislativo n. 504 del 1998 e dell’art. 1, comma 66, lettera b), della legge n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedevano che, nelle annualità d’imposta precedenti al 2011, fossero assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si p oteva difatti procedere alla traslazione dell’imposta, perché l’entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si eragià cristallizzata sulla base del quadro precedente alla leggen. 220 del 2010. I giudici delle leggi hanno anche chiarito (punto 4.5) che, in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa dell’art. 1, comma 66, lettera b), della legge n. 220 del 2010, la disposizione doveva essere applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che per le annualità d’imposta antecedenti al 2011, come nella specie (dove rileva l’anno d’imposta 2009), non rispond eva no le ricevitorie, ma i bookmaker s , con o senza concessione,in base alla combinazione dell’art. 3 decreto legislativo n. 504del 1998 e dell’art. 1, comma 66, lett. a), della legge n. 220del 2010, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale. 2.3.2A diversa conclusione, dunque, si perviene per le annualità dal 2011 e con riferimento alla posizione del ricevitore (che non viene in rilievo nella vicenda in esame), dovendosi osservare che la incostituzionalità della norma in esame è stata riscontrata dalla Corte «in ragione dell’impossibilità per le ricevitorie di traslare l’imposta per gli esercizi anteriori al 2011»con conseguente violazione dell’art. 53, Cost., «giacchè l’entità delle commissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto il profilo tributario, precedente alla legge n. 220 del 2010». A fondamento della pronuncia di incostituzionalità è stata la considerazione della già avvenuta definizione negoziale tra le parti dei reciproci rapporti in data antecedente alla introduzione della soggettività passiva della ricevitoria del bookmaker privo di concessione ed è stato, altresì,dato rilievo al fatto che le stesse non erano state nelle condizioni di regolare diversamente la misura delle commissioni al fine di procedereall’eventuale trasferimento del carico tributario, gravante anche sulla ricevitoria in forza della legge sopravvenuta, sui bookmaker. La suddetta ragione di incostituzionalità, tuttavia, come già detto, non è stata ravvisata per i «rapporti successivi al 2011», quindi non solo per gli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l’entrata in vigore della norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si eranoprotratti oltre l’entrata in vigore della medesima norma. In entrambi i casi, invero, la disposizione interpretativa del 2010 costituisce parametro normativo di riferimento per definire negozialmente l’assetto di interessi delle parti, sia in caso di rapporti sorti successivamente che per quelli già sorti e destinati a protrarsi, potendo le parti, alla luce e tenendo conto proprio della scelta normativa di assoggettare al tributo anche i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare la regolazione negoziale delle commissioni al fine di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria. In questo ambito, invero, la solidarietà dell’obbligazione e la correlata possibilità di traslazione dell’imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessa portata della regolazione negoziale delle commissioni tra le parti, che, anche quando i rapporti economici siano rimasti invariati, ossia non siano stati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza della legge n. 220 del 2010, assume, necessariamente, un valore di conformità e adeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto (cfr. Cass., 8 febbraio 2023, n. 1184, in motivazione). 2.4Anche la Corte di giustizia ha preso diretta e specifica cognizione proprio delle questioni in esame e sollevate con il ricorso ed ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna infunzione del luogo in cui essi sono stabiliti (Corte di giustizia, 26 febbraio 2020, causa C-788/18, punto 21), di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la [OSCURATO:PERSONA], nello Stato membro interessato». 2.4.1Più in particolare, secondo costante giurisprudenza unionale, nel settore dei giochi d'azzardo con poste indanaro, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale, costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi;di conseguenza, in assenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (Corte di giustizia,24 ottobre 2013, causa C-440/12, 7 punto 47; Corte di giustizia, 8 settembre 2009, causa C-42/07); il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nel comma 64 dell'art. 1 della leggen. 220 del 2010, i propri obiettivi, tra i quali si colloca «...l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del giocoe recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore»; la prevalenza dell'ordine di valori di ciascuno Stato membro comporta che gli Stati membri non hanno l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale (Corte di giust izia, causa C - 788/18, cit ata , punto 23;Corte di giustizia, 1 dicembre 2011, causa C-253/09, punto 83). 2.4.2 La Corte di g iustizia, dunque, ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmaker s esteri, anzi, come ha pure sottolineato la Corte costituzionale (ancora con la sentenza n. 27 del 2018), a seguire la tesi prospettata dai bookmakers, si giungerebbe ad una discriminazione al contrario, in quanto la scelta legislativa «risponde ad un'esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l'irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non aver ottenuto la necessaria concessione...». 2.4.3In proposito, va evidenziato che la Corte di giustizia, con il punto 17, in relazione al bookmaker,ha stabilito che la libera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro e, con il punto 24 , ha specifica to che «...la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri»e ha concluso, col punto 24, che «...rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la [OSCURATO:PERSONA] non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale». Quanto al centro trasmissione dati, con il punto 26, ha ribadito che il bookmaker estero esercita un'attività di gestione di scommesse «allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali» ed è per questo che il centro di trasmissione dati che opera quale suo intermediario risponde dell'imposta, a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220 del 201 0, ma ciò non toglie (punto 28) che la situazione del centro trasmissione dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali è diversa da quella del centro trasmissione che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro Stato membro; la diversità della situazione, pertanto, è in re ipsa per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero; nel settore dei giochi d'azzardo, difatti, il ricorso al sistema delle concessioni costituisce «...un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti» (Corte di giustizia, 19 dicembre 2018, causa C - 375/17, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], punto 66, richiamata al punto 18 della sentenza della Corte di giustizia, causa C-788/18, citata). 2.5 Ciò posto, q uesta Corte ha anche richiamato la giurisprudenza penale di legittimità (Cass. pen., 10 settembre 2020, n. 25439),che ha esaminato la questione relativa alla realizzazione del reato di cui all'art. 4, comma 4 bis, della legge n. 401/1989, ritenendo di dovere escludere la sussistenza del reato de quo in base alla considerazione che il bookmaker estero era stato « illegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi delle concessioni ...e la successiva trasmissione di dette scommesse all'allibratore non possono essere punite ai sensi dell'art. 4, comma 4 bis, l. n. 401/1989, dovendosi disapplicare la disciplina penale nazionale per contrasto con la normativa dell'Unione Europea », ed ha, tuttavia, precisato che « il riconoscimento della natura non illecita dell'attività svolta dal bookmaker estero privo di concessione, non implica la sottrazione dello stesso, e della ricevitoria, dall'ambito della disciplina dell'imposta unica, anzi, postula proprio la realizzazione del presupposto di imposta, secondo la specifica declinazione contenuta nell'art. 1, comma 66, legge n. 220/2010 che ha, come visto, disposto che: “Ferma restando l'obbligatorietà, ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentemente l'immediata chiusura dell'esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari: a) l'articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze -Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) l'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze -Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsipronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni”; l'applicabilità della previsione normativa in esame esclude altresì che possa porsi una questione di violazione del principio di non discriminazione o di libertà di stabilimento, secondo quanto ulteriormente esposto in memoria, basata sulla considerazione della natura lecita dell'attività svolta, ovvero ancora che possa ritenersi che la Corte di Giustizia, con la pronuncia citata non abbia preso in considerazione la "specifica situazione" nella quale il bookmaker estero ha dovuto operare; a parte il rilievo che la effettiva lesione del pregiudizio subito risulta solo affermato, ma non concretamente precisato e specificato, quel che rileva, come detto, èil fatto che le ricorrenti, per il fatto di avere realizzato in Italia l'attività di trasmissione dati per conto del bookmaker estero, hanno realizzato il presupposto dell'imposta e, dunque, sono da considerarsi soggetti passivi del tributo e, sotto tale profilo, va fatto richiamo alla pronuncia della Corte di giustizia che, sul punto, ha escluso ogni violazione dei principi unionali citati »,affermando, inoltre, quanto all'asserita violazione del principio dell'affidamentoe alla posizione del bookmaker estero, che « la stessa Corte costituzionale non ha posto in discussione il fatto che costui, anche privo di concessione, doveva essere considerato soggetto passivo dell'imposta unica anche prima della entrata in vigore della disposizione interpretativa, sicché non può porsi alcuna violazione del principio del legittimo affidamento; né può porsi una questione di violazione e falsa applicazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, in quanto anche i suddetti profili sono stati già esaminati da questa Corte con le pronunce citate, che hanno fatto riferimento a quanto espressamente affermato sul punto dalla Corte Cost. con la sentenza n. 27/2018; né, infine, può dirsi sussistente la violazione del principio della capacità contributiva, posto che non viola il suddetto principio la scelta di assoggettare all'imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione nei limiti in cui il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato, in quanto, attraverso la regolazione negoziale delle commissioni, il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera, assolvendo la rivalsa funzione applicativa del principio di capacità contributiva, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 27/2018 » (cfr. Cass., 7 marzo 2023, n. 6761, in motivazione). 3. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio, in
Decreto Cassazione n. 04974/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris