CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10708/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8082/2020 del ruolo generale, proposto DA il M [OSCURATO:PERSONA] P [OSCURATO:PERSONA] S IENA L EASING F ACTORING –B [OSCURATO:PERSONA] I S ERVIZI F [OSCURATO:PERSONA] I MPRESE – S. P .A.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Siena, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 11/13, in persona del responsabile dell’[OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale e rappresentante pro tempore, in forza dei poteri conferiti con procura dell’8 maggio 2019, a rogito notar [OSCURATO:PERSONA] di Siena (rep. 37684 - racc. 18962) ed attestazione di ruolo del 3 giugno 2019, dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dagli avv.ti prof. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 39E02 F924 H) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 72T25 D612 L), elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 34. [OSCURATO:PERSONA] - RICORRENTE – CONTRO il C [OSCURATO:PERSONA] C ARSOLI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in [OSCURATO:PERSONA] n. 1, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso e di determina della Giunta comunale n. 23 dell’11 marzo 2020, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 68T45 L049 M), con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 212. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 696/3/2019 della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, depositata il 16 luglio 2019 e non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 19 gennaio 2023; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con avviso di accertamento n. 352 notificato il 17 marzo 2017 il Comune di Carsoli accertava e liquidava, chiedendone il pagamento al Monte dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA] –Banca per i [OSCURATO:PERSONA] alle Imprese – S.p.A. (da ora solo M.P.S . L. F. o semplicemente Banca), la somma di 5.969,00 €, oltre accessori, a titolo di Imu asseritamente dovuta per tre mensilità dell’anno di imposta 2013, in relazione ad un complesso immobiliare che detta Banca aveva concesso in locazione finanziaria a “[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.”; 2. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, in riforma della sentenza n. 181/2/2018 della Commissione tributaria provinciale de L’Aquila, dichiarava tenuta al pagamento della predetta imposta la suindicata ricorrente, nella predetta qualità di locatrice finanziaria, a decorrere dalla data di spedizione della raccomanda di risoluzione contrattuale inviata alla predetta società locataria del bene; 2.1. la Commissione reputava, preliminarmente, ammissibile l’appello, a mente dell’art. 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, benchè il deposito del ricorso in appello presso la Commissione, eseguito tramite invio dell’atto per posta elettronica certificata trasmesso alle ore 12:35 dell’8 novembre 2019, risultasse avvenuto prima della notifica del gravame alla banca appellata, siccome spedito, con lo stesso mezzo, alle ore 12:53 del medesimo giorno, in ragione del fatto che trattavasi di una seconda notifica dell’atto di appello, determinata dalla circostanza che la prima era risultata sfornita dei relativi allegati; 2.2. riteneva, infatti, la Commissione che, al fine di considerare rispettato il termine di cui alla citata disposizione, non doveva farsi riferimento all’orario di spedizione del messaggio, ma a quello di deposito dell’atto, che la ricevuta della Commissione attestava essere avvenuto nello stesso giorno, in data 8 novembre 2018, e, quindi, in tempo utile rispetto al termine (di trenta giorni) di cui alla menzionata norma; 2.3. sulla questione di mer ito controversa, concernente l’individuazione del soggetto passivo nel caso di cessazione anticipata del contratto di locazione finanziaria, senza contestuale riconsegna dell’immobile alla concedente, il Giudice regionale riteneva di applicare il principioaffermato dalla Corte di cassazione, secondo cui il soggetto obbligato al pagamento dell’Imu è il locatore, giacchè: a. l’art. 9 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ravvisa il soggetto passivo nel locatario «a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto » (v. pagina n. 5 della sentenza), con ciò individuando nel titolo e/o nel vincolo contrattuale e non nella materiale disponibilità del bene la ragione fondante la soggettività passiva e, quindi, l’identificazione del soggetto tenuto al pagamento dell’imposta; b.la mancata riconsegna del bene determina una situazione di fatto priva di rilevanza tributaria, in quanto qualifica una detenzione illegittima inidonea a far ritenere il locatario il soggetto passivo dell’imposta; c. non era pertinente il richiamo alla disciplina TASI, tenuto conto della diversa finalità di tale tassa rispetto all’IMU, in cui si prescinde dalla fruizione dei servizi pubblici; d. il venir meno del vincolo contrattuale doveva considerarsi avvenuto dal 15 ottobre 2013, epoca dell’invio della raccomandata alla società locataria della risoluzione contrattuale, per cui la ricorrente era tenuta al pagamento dell’imposta per gli ultimi mesi dell’anno 2013; 3. la Banca impugnava detta pronuncia con ricorso notificato al Comune di Carsoli tramite posta elettronica certificata in data 17 febbraio 2020 (lunedì), formulando sette motivi di impugnazione e successivamente depositando, in data 28 dicembre 2022, memoria ex art. 380-bis.1., cod. proc. civ.; 4. il Comune di Carsoli notificava in data 28 marzo 2020 mediante posta elettronica certificata, controricorso, concludendo per il rigetto dell’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo di ricorso l’istante ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 16-bis, 20, 22 e 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui il Giudice ha ritenuto ammissibile l’appello, nonostante fosse stato prima depositato presso la segreteria della Commissione e poi notificato all’appellata, una volta accertato che con la prima notifica eseguita tramite posta elettronica certificata era stata inviata solo la comunicazione della proposizione dell’appello senza allegazioni degli atti depositati nella piattaforma telematica, con ciò violando la scansione temporale prevista dall’art. 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui il ricorso va prima notificato alla controparte e poi depositato presso la segreteriadel giudice adito; 2.con la seconda censura la ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., rappresentando che la sentenza impugnata si è posta in contrasto con l’efficacia regolamentare del sopravvenuto giudicato formatosi (in data 18 novembre 2019) tra le medesime parti sulla questione oggetto di causa per il successivo anno di imposta 2014, giusta sentenza della Commissione tributaria provinciale de L’Aquila n. 174/1/2019, depositata il 17 aprile 2019 e non impugnata; 3. con la terza doglianza la Banca ha censurato la sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., lamentando la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 8 e 9, comma 1, del d.l. 14 marzo 2011, n. 23, 1, comma 672, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché del d.m. del 30 ottobre 2012, opponendo alla valutazione del Giudice a quo circa la soggettività passiva, ai fini dell’IMU, del concedente il bene immobile in locazione finanziaria, l’orientamento espresso da questa Corte con la pronuncia del 17 luglio 2019 n. 19166, secondo cui la durata del contratto di leasingcessa con la restituzione del bene al concedente e che, dunque, il ritardo nella riconsegna determina una vera e situazione di propria “protrazione legale” o di ”ultrattività” del contratto di locazione, che continua pertanto a produrre i suoi effetti, con conseguente identificazione del soggetto passivo dell’imposta in capo all’utilizzatore del bene. Il tutto, come riconosciuto anche dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con il d.m. del 30 ottobre 2012 e dall’art. 1, comma 672, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (per il quale «per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di riconsegna»), in termini tali da confermare, anche agli effetti tributari, una regola generale in tema di locazione finanziaria, come chiarito dalla citata pronuncia della Corte; 4. con la quarta ragione di impugnazione il M.P.S. L. F. ha denunciato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1334, 1335 e 1526 cod. civ., nonché dell’art. 8 e 9, comma 1, del d.l. 14 marzo 2011, n. 23, per avere il Giudice regionale reputato efficace la risoluzione del contratto dalla data di spedizione della relativa raccomandata e non da quella di ricevimento della stessa, momento nel quale si è realizzata in capo alla locataria la conoscenza dell’evento risolutivo del contratto; 5. con il quinto motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non essendosi il Giudice regionale pronunciato sulla domanda subordinata di disapplicazione degli interessi e/o delle sanzioni amministrative fondata sulla ricorrenza delle condizioni di non punibilità di cui alle disposizioni degli artt. 10, commi 2 e 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e 6, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472; 6. con la sesta doglianza l’istante ha lamentato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 132, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., risultando assente o meramente apparente la motivazione sulla domanda subordinata di disapplicazione degli interessi e/o delle sanzioni amministrative; 7. con la settima censura la Banca ha sostenuto in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 10, commi 2 e 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, 6, comma 2, del d.lgs. 14 marzo 1997, n. 471 ed 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per non aver Giudice a quo disposto la disapplicazione degli interessi e/o delle sanzioni amministrative, nonostante che la condotta della società si fosse conformata alle indicazioni contenute nel decreto ministeriale del 30 ottobre 2012 e l’obiettiva incertezza normativa resa palese dalle innumerevoli sentenze dei giudici di merito indicate in ricorso e dal fatto che molti Comuni si erano adeguati alla soluzione patrocinata dalla ricorrente, provvedendo all’annullamento dell’atto in autotutela o a riconoscere il rimborso; 8. il ricorso va parzialmente accolto per le seguenti ragioni. 9. Non ha pregio il primo motivo di ricorso, fondato – come sopra esposto – sulla dedotta inversione della sequenza procedimentale della notifica e del deposito del ricorso. L’istante lamenta solo il fatto che il ricorso in appello proposto dal Comune sia stato prima depositato presso la segreteria della Commissione e poi notificato alla contribuente. In tale prospettiva, il motivo difetta, in primo luogo, di specificità, rivelandosi per la tale via inammissibile, poichè si limita a ribadire le considerazioni svolte in grado di appello, senza, tuttavia, dialogare e confutare la ratio decisoria della pronuncia impugnata, volta a considerare, da un lato, che le cause di inammissibilità sono di stretta interpretazione e devono essere ancorate ad un criterio di prevedibilità e di proporzionalità, sostenendo (non importa se in termini corretti o meno), per altro verso, che per la notifica del ricorso, anche se eseguita tramite posta elettronica certificata, conta solo il giorno e non anche l’orario di spedizione. In ogni caso, non essendovi contestazione circa l’identità di contenuto tra l’atto di appello notificato e quello depositato, la dedotta inversione procedimentale integra una mera irregolarità, che non incide sull’adempimento, previso a pena di inammissibilità dagli artt. 22/53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, del deposito del ricorso entro il termine di trenta giorni dalla sua notifica, come nella specie avvenuto, essendo stato il ricorso depositato presso la segreteria della Commissione lo stesso giorno della sua notifica. 10. Va respinto il secondo motivo di impugnazione, articolato sul giudicato esterno, formatosi il 18 novembre 2019 e, quindi, in epoca successiva alla sentenza impugnata, siccome derivante dalla sentenza n. 174/1/2019 della Commissione tributaria provinciale de L’aquila, che, per l’anno d’imposta 2014, aveva riconosciuto, ai fini del pagamento dell’imposta IMU, la soggettività passiva dell’utilizzatore del bene sino alla sua concreta restituzione. Va dato, infatti, seguito all’orientamento, più volte espresso da questa Corte, secondo cui il giudicato può formarsi ed essere invocato solo sulle circostanze che hanno costituito oggetto di apprezzamenti di fatto e non anche su questioni giuridiche. Va, pertanto, ribadito che l'attività interpretativa delle norme giuridiche compiuta da un giudice, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire limite all’attività esegetica esercitata da un altro giudice, dovendosi richiamare a tal proposito il distinto modo in cui opera il vincolo determinato dalla efficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 cod. civ. rispetto a quello imposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principio dello "stare decisis" (cioè del-precedente giurisprudenziale vincolante"), che non trova riconoscimento nell'attuale ordinamento processuale. (così Cass., Sez. V, 7 aprile 2022, n. 11331, che richiama Cass., Sez. 5, 21 ottobre 2013, n. 23723; Cass., Sez. 5, 15 luglio 2016, n. 14509 e Cass., Sez. T., 1° giugno 2021, n. 15215/2021 e nello stesso senso Cass., Sez. T, 23 marzo 2023, n. 8422, che richiama Cass., 15 dicembre 2022, n. 36875; Cass., 15 marzo 2022, n. 8288; Cass., 22 luglio 2021, n. 20977). Ne consegue che l’interpretazionee l’individuazione della norma giuridica posta a fondamento della pronuncia sulla domanda/eccezione non limita il giudice dell'impugnazione nell'esercizio del suo potere di individuare ed interpretare la disposizione applicabile al caso controverso e non sono, quindi, suscettibili di passare in giudicato autonomamente dalla domanda o dal capo di essa cui si riferiscono, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (così sempre, Cass. Sez. V, 7 aprile 2022, n. 11331, che richiama Cass. I sez. 29 aprile 1976 n 1531; Cass., Sez. L., 23 dicembre 2003, n. 19679; Cass. Sez. III, 20 ottobre 2010, n, 216561; Cass., Sez. V, 21 ottobre 2013, n. 23723). 11.Non può essere accolto nemmeno il terzo motivo di ricorso. La questione di diritto concernente l’identificazione del soggetto passivamente legittimato e tenuto, quindi, al pagamento dell’IMU nell’ipotesi di risoluzione anticipata del contratto di leasing immobiliare, senza restituzione del bene, è stata più volte esaminata da questa Corte e risolta nel senso di individuare detta soggettività passiva in capo alla società di leasing. Anche, da ultimo, questa Corte ha, difatti, ribadito che: - «seppur connotato da un (iniziale) contrasto interpretativo, l’orientamento della Corte si è venuto progressivamente a consolidare secondo una lettura del dato normativo (d.lgs. n. 23 del 2011, art. 9, c. 1), cui il Collegio intende dare continuità, alla cui stregua l’obbligazione d’imposta, al ricorrere di un contratto di locazione finanziaria, si consolida quale situazione giuridica soggettiva dell’utilizzatore sin dalla sottoscrizione del relativo contratto e, simmetricamente, viene a cessare con la scadenza (in difetto di riscatto) o, come nella fattispecie, con la risoluzione, di quello stesso contratto (Cass., 27 aprile 2022, n. 13120; Cass., 30 giugno 2021, n. 18393; Cass., 16 giugno 2021, n. 16999; Cass., 13 gennaio 2021, n. 418; Cass., 13 marzo 2020, n. 7227; Cass., 19 novembre 2019, n. 29973; Cass., 9 ottobre 2019, n. 25249; Cass., 22 maggio 2019, n. 13793; contra Cass., 17 luglio 2019, n. 19166); -la Corte ha, in particolare, rimarcato come la lettura del dato normativo di cui all’art. 9, c. 1, cit., - di deroga del presupposto impositivo dell’imposta municipale propria, quale costituito dal possesso degli immobili (d.lgs. n. 23 del 2011, art. 8, c. 2; v., in identici sostanziali termini, il d.lgs. n. 504, cit., art. 1, c. 2), -induca ad attribuire rilevanza, piuttosto che alla detenzione dell’utilizzatore, in quanto tale, - detenzione che, difatti, difetta rispetto alla fattispecie dell’immobile da costruire che, ciò non di meno, forma oggetto di contratto e di imposizione, - al vincolo contrattuale che fonda la stessa detenzione qualificata che, pertanto, permane, - nella sua dimensione rilevante ai fini tributari, - sino a quando è in vita quel vincolo e, simmetricamente, viene a cessare al suo venir meno (per scadenza o risoluzione del contratto), con conseguente detenzione senza titolo; - si è, poi, osservato che, - rilevando la cd. ultrattività del contratto di durata, avente ad oggetto il godimento del bene altrui, all’interno del solo rapporto che lega le parti del contratto, - la disposizione normativa sopravvenuta in tema di TASI (art. 1, c. 672, cit.), cui non può riconoscersi un contenuto interpretativo della previgente disciplina dell’IMU, - che, difatti, viene contestualmente salvaguardata da quello stesso ius superveniens (l. n. 147 del 2013, art. 1, c. 703), -trova giustificazione in ragione della diversa natura, e dei distinti presupposti impositivi, che connotato i trattamenti impositivi oggetto di comparazione; laddove, poi, alcun valore interpretativo vincolante può riconoscersi ad istruzioni volte a disciplinare le modalità di compilazione della dichiarazione IMU; - può soggiungersi, ora, che la fattispecie in trattazione ha trovato immutate coordinate regolative anche nella rimodulazione della disciplina che è stata operata dal legislatore (l. n. 160 del 2019, art. 1, cc. 738 ss.), essendosi, difatti, confermato che il soggetto passivo dell’imposta municipale propria (cd. nuova IMU), - il cui presupposto impositivo si correla, pur sempre, al possesso di immobili (art. 1, c. 740, cit.), - è il locatario di immobili «anche da costruire o in corso di costruzione concessi in locazione finanziaria, … a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto» (art. 1, c. 743, cit.)» (così Cass., Sez. T, 23 marzo 2023, n. 8430 e, nello stesso senso, Cass., Sez. T, 23 marzo 2023, n. 8429; Cass., Sez. T, 23 marzo 2023, n. 8426; Cass., Sez. T, 23 marzo 2023, n. 8422). 12. Risulta, invece, fondato il quarto motivo di impugnazione, volto a censurare la sentenza impugnata nella parte in cui ha ancorato il dies a quo della risoluzione espressa del contr atto al momento della spedizione della sua dichiarazione da parte del concedente. Non v’è dubbio, infatti, che la dichiarazione di cui all’art. 1456 cod. civ. abbia natura recettiza, per cui opera l’art. 1334 cod. civ., secondo cui la dichiarazione unilaterale produce effetto dal momento in cui giunge a conoscenza del destinatario, con la conseguenza che la risoluzione del contratto può considerarsi integrata quando la dichiarazione di volersi avvalere della suddetta clausola sia pervenuta nella sfera di conoscenza dell’utilizzatrice. Errata è, quindi, la decisione della Commissione regionale che ha fatto decorrere l’obbligo tributario dalla data di spedizione della dichiarazione e non da quella di ricezione legale dell’atto. Non pertinente è, poi, il riferimento operato dalla difesa del Comune all’art. 1458 cod. civ. circa la retroattività della risoluzione, in quanto detta regola attiene a tutt’altro profilo e cioè alle conseguenze della caducazione del contratto ed in particolare agli effetti liberatori e restitutori delle prestazioni rese (salvo quelli relativi ai contratti di durata) che si producono quando la risoluzione del contratto può dirsi compiuta, evento che nella specie – per quanto sopra osservato - deve reputarsi avvenuto con la ricezione delladichiarazione. L’istante assume – in termini non contestati - che la ricezione legale di tale atto sarebbe avvenuta il 10 novembre 2013 (dieci giorni dopo il rilascio dell’avviso di giacenza), citando sul punto la condivisibile pronuncia di questa Corte secondo cui «la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, è quella che la comunicazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore » (Cass., Sez. II, 14 dicembre 2016, n. 25791) . Non essendo, quindi, necessari accertamenti in punto di fatto, la causa può essere decisa nel merito, disponendo che M.P.S. L. F. è tenuta al pagamento dell’imposta dal 10 novembre 2013, epoca dell’intervenuta risoluzione del contratto di leasing. 13. Vanno altresì accolti il quinto e parzialmente il settimo motivo del ricorso, mentre il sesto (concernente il difetto di motivazione della sentenza sui medesimi temi) resta assorbito. I motivi possono essere trattati unitariamente, osservando che effettivamente non v’è stata alcuna pronuncia nemmeno implicita sul tema concernente la debenza delle sanzioni e degli interessi (effettivamente posto all’attenzione dei giudici, sia in primo grado che in appello dalla contribuente, come riassunto, ai fini del requisito dell’autosufficienza del ricorso, alla pagina n. 34 dell’atto introduttivo del presente grado di giudizio), non potendo certo considerarsi tale il passaggio argomentativo della Commissione regionale nella parte in cui ha considerato la questione risolta dalla «sentenza n. 1779/2019 pubblicata il 22 maggio 2019» (così a pagina n. 5 della sentenza in esame), non solo perché non risulta una pronuncia n. 1779 (che si occupi di IMU) depositata il 22 maggio 2019, ma anche perché quella con tale data di pubblicazione, avente il n. 13793, concernente la debenza dell’IMU da parte delle società di leasing, non ha affatto affrontato il tema delle sanzioni e degli interessi. Sulla tematica in questione la giurisprudenza di questa Corte ha escluso la sussistenza del legittimo affidamento e della buona fede, ai fini della debenza degli interessi, ma ha dato conto del contrasto giurisprudenziale (di legittimità e merito) sul tema della debenza delle sanzioni, ravvisando per tali ragioni l’obiettiva incertezza normativa. In particolare, la condivisibile pronuncia del 5 settembre 2022, n. 26057 ha ribadito che «La questione è già stata affrontata da questa Corte con ordinanza n. 31784 del 2021, nella quale, ricordato che "in tema di legittimo affidamento del contribuente (di fronte all'azione dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 10, commi 1 e 2 (c.d. Statuto del contribuente), che tale tutela ha voluto esplicitamente offrire, costituisce situazione tutelabile quella caratterizzata: a) da un'apparente legittimità e coerenza dell'attività dell'Amministrazione finanziaria, in senso favorevole al contribuente; b) dalla buona fede del contribuente, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall'assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo; d) dall'eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono", è stato precisato che la disposizione regolamentare in parola (ndr. d.m. 30 ottobre 2012 sulle istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU per l’anno 2012) non poteva costituire una esimente per la società locatrice dal momento che essa aveva riguardo al solo obbligo dichiarativo, posto a carico del locatario e del conduttore entro 90 giorni dalla riconsegna, peraltro chiarendo, "proprio in caso di risoluzione anticipata del contratto che il nuovo soggetto passivo dell'imposta è la società di leasing"». «Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8 dispone che "la commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce". In modo analogo, il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2, prima parte, stabilisce che "Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono". "In tema di sanzioni amministrative per la violazione di obblighi tributari, l'assenza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in epoca precedente l'avviso di accertamento costituisce presupposto per l'esistenza di una condizione di incertezza nell'interpretazione delle norme violate" (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 15866 del 08/06/2021). Sulla questione della individuazione del soggetto passivo dell'IMU relativa ad un bene immobile concesso in locazione finanziaria nell'ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto contrattuale cui non fa seguito l'immediata materiale restituzione del bene, la sezione quinta di questa Corte aveva nel 2019 emesso due decisioni a breve distanza di tempo di segno opposto. La prima è la sentenza n. 13793/2019 con cui era stato affermato il principio secondo il quale "Il D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, individua nel locatario il soggetto passivo, nel caso di locazione finanziaria decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, derivandone, qualora il contratto di leasing sia risolto e l'immobile non sia stato restituito, che il locatore ritorna ad essere - soggetto passivo. Ne discende che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini Imu si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisii o la disponibilità materiale del bene per mancata riconsegna dà parte dell'utilizzatore. Ciò in quanto il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell'utilizzatore". La seconda è la pronuncia n. 19166/2019 con la quale era stato stabilito che "per la durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione del contratto alla data di effettiva riconsegna del bene alla società concedente, di talché soggetto passivo Imu rimane l'utilizzatore sino alla data di redazione del verbale di consegna del bene concesso in leasing". Il contrasto giurisprudenziale - presente anche nella giurisprudenza di merito (v., in senso conforme al primo orientamento di legittimità, tra altre e unitamente alle pronunce citate dalla ricorrente, Comm. trib. prov. Modena 12 aprile 2017 n. 327, [OSCURATO:PERSONA] n. 05/2016; [OSCURATO:PERSONA] n. 146/2016; [OSCURATO:PERSONA] n. 721/2016; [OSCURATO:PERSONA] n. 590/2015; [OSCURATO:PERSONA] n. 133/2015, [OSCURATO:PERSONA] n. 122/2015; in senso opposto, sempre a titolo di esempio, [OSCURATO:PERSONA], 218/2016; [OSCURATO:PERSONA] n. 274/2016, [OSCURATO:PERSONA] n. 180/2016) – è stato poi superato dall'intervento di due ulteriori decisioni: la n. 25249/2019 e la numero n. 29973/2019 con cui è stato confermato l'orientamento secondo il quale dalla data di risoluzione per inadempimento del contratto di leasing il contratto cessa, e quindi il locatario non è più da considerarsi soggetto passivo con la conseguente traslazione dell'obbligo di corrispondere il tributo relativo all'immobile sul proprietario (società leasing) […] (così Cass., Sez. VI/T, 5 settembre 2022, n. 26057). Per tali ragioni, quindi, non sono dovute le sanzioni, mentre vanno conteggiati gli interessi. 14. Alla stregua delle osservazioni svolte, vanno accolti il quarto, il quinto e parzialmente il settimo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il sesto e rigettando gli altri. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e decidendo la causa nel merito, il ricorso originario di M.P.S. L. F. va parzialmente accolto, dichiarando la stessa tenuta al pagamento dal 10 novembre 2013 e non dovute le sanzioni: 15.Le spese dell'intero giudizio vanno compensate tra le parti, stante la reciproca soccombenza ed avuto riguardo alle iniziali diverse soluzioni interpretative, anche in sede di legittimità, offerte al tema in rassegna. P.Q.M. la