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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16952/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di annullare e/o riformare la sentenza impugnata, con ogni conseguente provvedimento ed effetto di legge [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 6, comma 4, in relazioneall'art. 5, lett. c), legge 30 aprile 1962, n. 283, commesso in Ponnpei, il 4 agosto 2020, alla pena di euro 5.500,00 di ammenda.

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, articolandolo in quattro motivi di impugnazione.

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 30 ottobre 2025, ai sensi degli artt. 593, comma 3, e 568, comma 5, cod. proc. pen., ha rilevato l'inappellabilità della sentenza impugnata e disposto la trasmissione degli atti a questa Corte. 2.1 Con il primo motivo la ricorrente ha richiesto, ai sensi dell'art. 530 cod. proc. pen., l'assoluzione dell'imputata per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato e, in subordine, l'assoluzione dell'imputata ex art. 530, comnna 2, cod. proc. pen.

Deduce che: la sentenza impugnata è del tutto manchevole di qualsivoglia riferimento sia in fatto che in diritto; la difesa, con l'unico teste ammesso, [OSCURATO:PERSONA], evidenziava che la [OSCURATO:PERSONA] aveva delegato la gestione del supermercato ad [OSCURATO:PERSONA]; tale circostanza è emersa chiaramente in dibattimento e andava supportata dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il giudice, incomprensibilmente, non ammetteva i due testimoni; la difesa depositava, al momento della discussione, sentenze al fine di far emergere l'innocenza dell'imputata. 2.2 Con il secondo motivo ha richiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e, segnatamente, la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], responsabile del punto vendita, e di [OSCURATO:PERSONA], commercialista del gruppo societario, che avrebbe potuto confermare l'estraneità al fatto della [OSCURATO:PERSONA]. 2.3 Con il terzo motivo ha chiesto l'assoluzione ex art. 131-bis cod. proc. pen. anche in considerazione dell'attenzione che il supermercato tiene per la sicurezza dei propri alimenti, con un serie di consulenti. 2.4 Con il quarto motivo ha chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la riduzione della pena al minimo, con la concessione della sospensione condizionale della pena.

Deduce che la vicenda così rappresentata legittima le predette richieste, anche in virtù del rito scelto e dell'assenza di qualsivoglia tentativo di ostacolare il percorso della Giustizia.

Rappresenta, inoltre, l'incensuratezza dell'imputata.

3. Con le conclusioni scritte il difensore ha ribadito le doglianze poste con l'impugnazione e ha chiesto di "salvare il contenuto dell'atto e valutare le carenze processuali avvenute al fine di tutelare il ricorrente per i gravi diritti lesi dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]". 2CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo e il secondo motivo di ricorso possono trattarsi congiuntamente avendo a oggetto deduzioni tra loro connesse e devono ritenersi inammissibili.

La ricorrente, con atto strutturato come appello e non come ricorso per cassazione, deduce, sostanzialmente, un travisamento della prova, non avendo il Tribunale considerato nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica la deposizione resa dal testimone della difesa, tale [OSCURATO:PERSONA], dalla quale sarebbe emersa la circostanza, ritenuta decisiva, che la gestione del supermercato sarebbe stata delegata a tale [OSCURATO:PERSONA] e, inoltre, lamenta la mancata ammissione di due testimoni della difesa, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e tale [OSCURATO:PERSONA], che avrebbero potuto riferire circa l'estraneità dell'imputata al fatto contestato.

Le censure sono inammissibili nel giudizio di legittimità non essendo stato allegato al ricorso, in osservanza al principio di autosufficienza del ricorso stesso, il verbale contenente la testimonianza resa dal [OSCURATO:PERSONA].

3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

La richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è stata formulata al giudice di merito dinanzi ai quali era proponibile sicché non è consentita in questa sede ("In tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 609, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello", Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Gravina, Rv. 266678-01).

4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.

Trattasi di richiesta delle circostanze attenuanti generiche e di minimo di pena non ammissibile nel giudizio di legittimità.

5. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della Cassa delle ammende, 3equitativamente fissata in euro tremila.

Deve disporsi l'adempimento indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di annullare e/o riformare la sentenza impugnata, con ogni conseguente provvedimento ed effetto di legge [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 6, comma 4, in relazioneall'art. 5, lett. c), legge 30 aprile 1962, n. 283, commesso in Ponnpei, il 4 agosto 2020, alla pena di euro 5.500,00 di ammenda. 2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, articolandolo in quattro motivi di impugnazione. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 30 ottobre 2025, ai sensi degli artt. 593, comma 3, e 568, comma 5, cod. proc. pen., ha rilevato l'inappellabilità della sentenza impugnata e disposto la trasmissione degli atti a questa Corte. 2.1 Con il primo motivo la ricorrente ha richiesto, ai sensi dell'art. 530 cod. proc. pen., l'assoluzione dell'imputata per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato e, in subordine, l'assoluzione dell'imputata ex art. 530, comnna 2, cod. proc. pen. Deduce che: la sentenza impugnata è del tutto manchevole di qualsivoglia riferimento sia in fatto che in diritto; la difesa, con l'unico teste ammesso, [OSCURATO:PERSONA], evidenziava che la [OSCURATO:PERSONA] aveva delegato la gestione del supermercato ad [OSCURATO:PERSONA]; tale circostanza è emersa chiaramente in dibattimento e andava supportata dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il giudice, incomprensibilmente, non ammetteva i due testimoni; la difesa depositava, al momento della discussione, sentenze al fine di far emergere l'innocenza dell'imputata. 2.2 Con il secondo motivo ha richiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e, segnatamente, la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], responsabile del punto vendita, e di [OSCURATO:PERSONA], commercialista del gruppo societario, che avrebbe potuto confermare l'estraneità al fatto della [OSCURATO:PERSONA]. 2.3 Con il terzo motivo ha chiesto l'assoluzione ex art. 131-bis cod. proc. pen. anche in considerazione dell'attenzione che il supermercato tiene per la sicurezza dei propri alimenti, con un serie di consulenti. 2.4 Con il quarto motivo ha chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la riduzione della pena al minimo, con la concessione della sospensione condizionale della pena. Deduce che la vicenda così rappresentata legittima le predette richieste, anche in virtù del rito scelto e dell'assenza di qualsivoglia tentativo di ostacolare il percorso della Giustizia. Rappresenta, inoltre, l'incensuratezza dell'imputata. 3. Con le conclusioni scritte il difensore ha ribadito le doglianze poste con l'impugnazione e ha chiesto di "salvare il contenuto dell'atto e valutare le carenze processuali avvenute al fine di tutelare il ricorrente per i gravi diritti lesi dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]". 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo e il secondo motivo di ricorso possono trattarsi congiuntamente avendo a oggetto deduzioni tra loro connesse e devono ritenersi inammissibili. La ricorrente, con atto strutturato come appello e non come ricorso per cassazione, deduce, sostanzialmente, un travisamento della prova, non avendo il Tribunale considerato nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica la deposizione resa dal testimone della difesa, tale [OSCURATO:PERSONA], dalla quale sarebbe emersa la circostanza, ritenuta decisiva, che la gestione del supermercato sarebbe stata delegata a tale [OSCURATO:PERSONA] e, inoltre, lamenta la mancata ammissione di due testimoni della difesa, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e tale [OSCURATO:PERSONA], che avrebbero potuto riferire circa l'estraneità dell'imputata al fatto contestato. Le censure sono inammissibili nel giudizio di legittimità non essendo stato allegato al ricorso, in osservanza al principio di autosufficienza del ricorso stesso, il verbale contenente la testimonianza resa dal [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. La richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è stata formulata al giudice di merito dinanzi ai quali era proponibile sicché non è consentita in questa sede ("In tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 609, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello", Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Gravina, Rv. 266678-01). 4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. Trattasi di richiesta delle circostanze attenuanti generiche e di minimo di pena non ammissibile nel giudizio di legittimità. 5. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della Cassa delle ammende, 3equitativamente fissata in euro tremila. Deve disporsi l'adempimento indicato in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammi P.Q.M
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