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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 giugno 2023

Cassazione n. 38668/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di LATINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Latina con funzione di riesame, ha rigettato l'istanza, proposta da [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento di convalida del sequestro probatorio, emesso dal Pubblico ministero presso il Tribunale in sede, in data 21 dicembre 2022, in relazione al reato di cui all'art. 678 cod. pen., avente ad oggetto n. 71 fuochi pirotecnici, per un peso complessivo lordo di 212,40 chili, detenuti senza autorizzazione. 2.Avverso il detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite del difensore, avv.

G. [OSCURATO:PERSONA], il quale denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 125 e 324 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Secondo la difesa non si comprenderebbe, dalla motivazione, la finalità istruttoria del disposto sequestro, tenuto conto che la giurisprudenza di legittimità indica che è necessario che il sequestro, disposto ex art. 253, comma 1, cod. proc. pen. indichi l'astratta possibilità di sussumere il fatto ad una specifica ipotesi di reato e il rapporto di strumentalità dell'oggetto rispetto al fatto ipotizzato.

Nell'originario decreto, secondo il ricorrente, non sarebbero indicate le ragioni dell'accertamento e la pertinenzialità, tenuto conto che si tratta di fuochi di artificio detenuti con diligenza, all'interno di un garage chiuso ai terzi.

Non sarebbe stata quantificata la polvere da sparo detenuta, tenuto conto che fino a cinque chili ne è consentita la detenzione.

Si richiama l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale anche nel caso di sequestro probatorio disposto in relazione al corpo del reato è necessaria l'indicazione delle finalità perseguite, in concreto, per l'accertamento dei fatti. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, G. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire richieste scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso, stante la mancanza di tempestiva istanza di trattazione orale ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.

I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato, applicabile a impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023, ai sensi dell'art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5- duodecies del dl. n. 162 del 31 ottobre 2022, nel testo che risulta all'esito della conversione avvenuta con legge n. 199 del 30 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.11 ricorso è infondato.

1.1. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il decreto di sequestro probatorio, anche se abbia ad oggetto il corpo del reato, deve contenere una specifica motivazione della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità, anche sotto il profilo procedimentale e di concreta idoneità in ordine all'an e alla sua durata, in particolare per l'aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato, ovvero lo spossessamento del bene, e il fine endoprocessuale perseguito, ovvero l'accertamento del fatto di reato (tra le altre, Sez.

U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548; Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949; Sez. 3, n. 37187 del 06/05/2014, Guarnieri, Rv. 260241 che ha affermato che il decreto di sequestro probatorio di cose costituenti corpo di reato deve essere necessariamente sorretto da idonea motivazione, integrabile esclusivamente dal Pubblico ministero innanzi al tribunale del riesame, in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti, avuto riguardo ai limiti imposti all'intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti dell'individuo costituzionalmente garantiti, quale è il diritto di proprietà garantito dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.).

Pertanto, deve affermarsi che l'obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio riguardi: 1) il reato di cui l'accusa assume l'esistenza del fumus; 2) le ragioni per le quali la cosa sequestrata sia configurabile come corpo di reato o cosa pertinente al reato; 3) la concreta finalità probatoria perseguita, con l'apposizione del vincolo reale.

Quanto al primo profilo, deve affermarsi che l'obbligo di motivazione ricomprende anche, ai fini della specificazione del fumus, l'indicazione della fattispecie concreta nei suoi estremi essenziali di luogo, tempo e azione, con l'indicazione della norma che si ritiene violata.

Il fumus presuppone, infatti, una contestazione, anche provvisoria, posto che il giudice deve verificare la compatibilità e congruità degli elementi addotti dalla accusa (e della parte privata ove esistenti) con la fattispecie penale oggetto di contestazione.

Si tratta di descrizione, sebbene sommaria, senz'altro necessaria perché altrimenti non sarebbero realmente individuabili la relazione qualificata tra la res sequestrata e il reato oggetto di indagine e l'esigenza probatoria perseguibile nell'immediato solo attraverso il sequestro del bene (cfr. Sez. 2, n. 43444 del 02/07/2013, [OSCURATO:PERSONA] che ha affermato che nel provvedimento di sequestro probatorio del corpo di reato non è sufficiente la mera indicazione delle norme di legge violate, ma occorre anche che sia individuato il rapporto diretto tra cosa sequestrata e delitto ipotizzato, e che, quindi, siano descritti gli estremi essenziali di tempo, di luogo e di azione del fatto, in modo che siano specificati gli episodi in relazione ai quali si ricercano le cose da sequestrare). 1.2.Ciò posto, si rileva che il ricorso è infondato perché la decisione del Tribunale del riesame è ineccepibile.

Deve, in primo luogo, rilevarsi che nel decreto di convalida del pubblico ministero si indica, precisamente, la contestazione del reato di cui all'art.678 cod. pen., avendo, peraltro, specificato, oltre alla norma violata, il tempo e luogo di commissione dei fatti, con succinta descrizione di questi (fuochi di artificio e polveri esplodenti, indicate come detenute senza licenza e suscettibili di accertamento in ordine alla capacità offensiva).

In secondo luogo, il Pubblico ministero ha sottoposto a sequestro probatorio il materiale detenuto dal Cristofaro e oggetto di sequestro di urgenza da parte della Guardia di finanza, descrivendone, comunque, la qualità di corpo del reato, dunque bene soggetto a confisca obbligatoria, con l'indicazione, comunque, dell'esigenza probatoria di procedere ad accertamenti in relazione alla capacità offensiva dei fuochi pirotecnici e della polvere esplodente rinvenuta.

Peraltro, va osservato che, nel caso al vaglio, l'intera operazione risulta descritta nel verbale di perquisizione e sequestro di urgenza poi convalidato dal Pubblico ministero, svolto dalla Guardia di finanza.

Con specifico riferimento, poi, alla dedotta violazione di legge quanto al vizio di motivazione inerente al fumus del reato, si osserva che viene indicato nel decreto di sequestro di urgenza cui quello di convalida fa espresso riferimento, il quantitativo netto di polvere da sparo (che si dice pari kg. 26,426: cfr. verbale di perquisizione e sequestro del 20 dicembre 2022).

Dunque, risulta motivazione circa la sussumibilità della condotta quanto meno nell'alveo della norma contestata in via provvisoria (art. 678 cod. pen.), sicché appare del tutto conforme ai superiori principi la decisione del Tribunale del riesame che, peraltro, ha sottolineato come, ai sensi dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., non può mai essere disposta la restituzione delle cose sequestrate destinate a confisca obbligatoria (cfr. Sez.

U, n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci, Rv. 276690). 2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LATINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Latina con funzione di riesame, ha rigettato l'istanza, proposta da [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento di convalida del sequestro probatorio, emesso dal Pubblico ministero presso il Tribunale in sede, in data 21 dicembre 2022, in relazione al reato di cui all'art. 678 cod. pen., avente ad oggetto n. 71 fuochi pirotecnici, per un peso complessivo lordo di 212,40 chili, detenuti senza autorizzazione. 2.Avverso il detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite del difensore, avv. G. [OSCURATO:PERSONA], il quale denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 125 e 324 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Secondo la difesa non si comprenderebbe, dalla motivazione, la finalità istruttoria del disposto sequestro, tenuto conto che la giurisprudenza di legittimità indica che è necessario che il sequestro, disposto ex art. 253, comma 1, cod. proc. pen. indichi l'astratta possibilità di sussumere il fatto ad una specifica ipotesi di reato e il rapporto di strumentalità dell'oggetto rispetto al fatto ipotizzato. Nell'originario decreto, secondo il ricorrente, non sarebbero indicate le ragioni dell'accertamento e la pertinenzialità, tenuto conto che si tratta di fuochi di artificio detenuti con diligenza, all'interno di un garage chiuso ai terzi. Non sarebbe stata quantificata la polvere da sparo detenuta, tenuto conto che fino a cinque chili ne è consentita la detenzione. Si richiama l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale anche nel caso di sequestro probatorio disposto in relazione al corpo del reato è necessaria l'indicazione delle finalità perseguite, in concreto, per l'accertamento dei fatti. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, G. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire richieste scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso, stante la mancanza di tempestiva istanza di trattazione orale ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato, applicabile a impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023, ai sensi dell'art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5- duodecies del dl. n. 162 del 31 ottobre 2022, nel testo che risulta all'esito della conversione avvenuta con legge n. 199 del 30 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.11 ricorso è infondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il decreto di sequestro probatorio, anche se abbia ad oggetto il corpo del reato, deve contenere una specifica motivazione della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità, anche sotto il profilo procedimentale e di concreta idoneità in ordine all'an e alla sua durata, in particolare per l'aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato, ovvero lo spossessamento del bene, e il fine endoprocessuale perseguito, ovvero l'accertamento del fatto di reato (tra le altre, Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548; Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949; Sez. 3, n. 37187 del 06/05/2014, Guarnieri, Rv. 260241 che ha affermato che il decreto di sequestro probatorio di cose costituenti corpo di reato deve essere necessariamente sorretto da idonea motivazione, integrabile esclusivamente dal Pubblico ministero innanzi al tribunale del riesame, in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti, avuto riguardo ai limiti imposti all'intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti dell'individuo costituzionalmente garantiti, quale è il diritto di proprietà garantito dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.). Pertanto, deve affermarsi che l'obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio riguardi: 1) il reato di cui l'accusa assume l'esistenza del fumus; 2) le ragioni per le quali la cosa sequestrata sia configurabile come corpo di reato o cosa pertinente al reato; 3) la concreta finalità probatoria perseguita, con l'apposizione del vincolo reale. Quanto al primo profilo, deve affermarsi che l'obbligo di motivazione ricomprende anche, ai fini della specificazione del fumus, l'indicazione della fattispecie concreta nei suoi estremi essenziali di luogo, tempo e azione, con l'indicazione della norma che si ritiene violata. Il fumus presuppone, infatti, una contestazione, anche provvisoria, posto che il giudice deve verificare la compatibilità e congruità degli elementi addotti dalla accusa (e della parte privata ove esistenti) con la fattispecie penale oggetto di contestazione. Si tratta di descrizione, sebbene sommaria, senz'altro necessaria perché altrimenti non sarebbero realmente individuabili la relazione qualificata tra la res sequestrata e il reato oggetto di indagine e l'esigenza probatoria perseguibile nell'immediato solo attraverso il sequestro del bene (cfr. Sez. 2, n. 43444 del 02/07/2013, [OSCURATO:PERSONA] che ha affermato che nel provvedimento di sequestro probatorio del corpo di reato non è sufficiente la mera indicazione delle norme di legge violate, ma occorre anche che sia individuato il rapporto diretto tra cosa sequestrata e delitto ipotizzato, e che, quindi, siano descritti gli estremi essenziali di tempo, di luogo e di azione del fatto, in modo che siano specificati gli episodi in relazione ai quali si ricercano le cose da sequestrare). 1.2.Ciò posto, si rileva che il ricorso è infondato perché la decisione del Tribunale del riesame è ineccepibile. Deve, in primo luogo, rilevarsi che nel decreto di convalida del pubblico ministero si indica, precisamente, la contestazione del reato di cui all'art.678 cod. pen., avendo, peraltro, specificato, oltre alla norma violata, il tempo e luogo di commissione dei fatti, con succinta descrizione di questi (fuochi di artificio e polveri esplodenti, indicate come detenute senza licenza e suscettibili di accertamento in ordine alla capacità offensiva). In secondo luogo, il Pubblico ministero ha sottoposto a sequestro probatorio il materiale detenuto dal Cristofaro e oggetto di sequestro di urgenza da parte della Guardia di finanza, descrivendone, comunque, la qualità di corpo del reato, dunque bene soggetto a confisca obbligatoria, con l'indicazione, comunque, dell'esigenza probatoria di procedere ad accertamenti in relazione alla capacità offensiva dei fuochi pirotecnici e della polvere esplodente rinvenuta. Peraltro, va osservato che, nel caso al vaglio, l'intera operazione risulta descritta nel verbale di perquisizione e sequestro di urgenza poi convalidato dal Pubblico ministero, svolto dalla Guardia di finanza. Con specifico riferimento, poi, alla dedotta violazione di legge quanto al vizio di motivazione inerente al fumus del reato, si osserva che viene indicato nel decreto di sequestro di urgenza cui quello di convalida fa espresso riferimento, il quantitativo netto di polvere da sparo (che si dice pari kg. 26,426: cfr. verbale di perquisizione e sequestro del 20 dicembre 2022). Dunque, risulta motivazione circa la sussumibilità della condotta quanto meno nell'alveo della norma contestata in via provvisoria (art. 678 cod. pen.), sicché appare del tutto conforme ai superiori principi la decisione del Tribunale del riesame che, peraltro, ha sottolineato come, ai sensi dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., non può mai essere disposta la restituzione delle cose sequestrate destinate a confisca obbligatoria (cfr. Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci, Rv. 276690). 2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr
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