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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 01524/2025

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la seguente ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di Bari udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell’11 aprile 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha pronunciato sull’istanza presentata dal Procuratore della Repubblica in sede il 7 novembre 2023 nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 442, comma 2bis, cod. proc. pen. in relazione alla sentenza di condanna del 27 gennaio 2023 con la quale il predetto Misceo è stato ritenuto colpevole dei reati a lui ascritti, unificati in continuazione anche con altri giudicati in due precedenti sentenze e, applicati gli artt. 78, comma primo, n. 1, 81, comma secondo, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., è stato condannato alla pena di trenta anni di reclusione.

La riduzione di un sesto prevista dall’art. 442, comma 2bis, cod. proc. pen. è stata applicata relativamente alla porzione di pena prevista per i reati giudicati con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, ossia quattro anni di reclusione, mentre nessun intervento è stato operato con riguardo alle pene già stabilite con le sentenze unificate in continuazione.

La pena è stata, quindi, rideterminata in tre anni e quattro mesi di reclusione, ferma restando la pena finale di trenta anni di reclusione.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo con il quale ha eccepito violazione di legge.

In virtù della concezione unitaria del reato continuato, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto operare la riduzione di un sesto sulla pena unica rideterminata, per effetto del riconoscimento del vincolo tra i reati ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.

A tale proposito, ha richiamato plurimi arresti di questa Corte di legittimità proprio in riferimento al riconoscimento dell’unicità del reato continuato ai fini dei più svariati istituti (trattamento sanzionatorio, sospensione condizionale della pen).

L’interpretazione proposta sarebbe perfettamente coerente con lo scopo dell’istituto, da individuarsi nella finalità di disincentivare le impugnazioni.

Pertanto, nella nozione di «sentenza di condanna», ai sensi della norma di rilievo in questa sede, dovrebbe intendersi la decisione complessiva del giudice della cognizione, comprese le determinazioni relative alla pena derivanti dal riconoscimento della continuazione con altre sentenze passate in giudicato.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. 2.

A seguito della proposizione dell’istanza in data 7 novembre 2023 da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, ai sensi dell’art. 442, comma 2bis, proc. pen. il giudice dell’esecuzione ha provveduto secondo il rito previsto dal combinato disposto degli art. 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen.

Invero, la disposizione di cui all’art. 676 cod. proc. pen. risultante dalle modifiche apportate dall’art. 39, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con decorrenza dal 30 dicembre 2022 è stata integrata con la previsione del modulo procedimentale ivi descritto anche ai casi di «applicazione della riduzione della pena prevista dall’art. 442, comma 2bis, cod. proc. pen.».

Tale disposizione è stata successivamente modificata dall’art. 2, comma 1, lett. dd) d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 che ha, da un lato, soppresso il riferimento all’art. 442, comma 2bis, cod. proc. pen. nel primo comma dell’art. 676 stesso codice, aggiungendo alla norma il comma 3bis secondo il quale «il giudice dell'esecuzione è, altresì, competente a decidere in ordine all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis.

In questo caso, il giudice procede d'ufficio prima della trasmissione dell'estratto del provvedimento divenuto irrevocabile.»

3. Deve, in ogni caso, escludersi che la modifica normativa abbia determinato l’applicazione del rito, così detto, partecipato di cui all’art. 666 cod. proc. pen. all’incidente di esecuzione avente ad oggetto la riduzione premiale di cui all’art. 442, comma 2bis, cod. proc. pen.

La recente interpolazione ha, infatti, determinato solo l’introduzione della possibilità per il giudice dell’esecuzione di procedere d’ufficio, prima della trasmissione dell’estratto del provvedimento irrevocabile.

Ne consegue che, a prescindere dalla modifica intervenuta, il procedimento da seguire è sempre quello di cui alla disposizione contenuta nell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

La ricostruzione delle modalità con le quali provvede il giudice dell’esecuzione non muta nel caso in cui questi abbia irritualmente provveduto nelle forme dell’udienza camerale di cui all’art. 666, comma 3, cod. proc. pen.; anche per tale ipotesi la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, afferma che «avverso il provvedimento del giudice dell' esecuzione - sia che questi abbia deciso "de plano" ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente» (fra le molte, Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; Sez. 5, n. 16018 del 18/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263437; Sez. 1, n. 6290 del 04/11/2014, dep. 2015, Citarella, Rv. 262877; più recentemente, Sez. 1, n. 8294 del 09/02/2021, Giarletta, Rv. 280533).

4. Ne deriva che il ricorrente, nel proporre opposizione avverso l’ordinanza pronunciata dal giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto adire lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento secondo quanto previsto dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

Operando, tuttavia, il citato principio di conservazione delle impugnazioni, il ricorso per cassazione proposto non deve essere dichiarato inammissibile, potendo procedersi alla sua qualificazione, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

Discende che, riqualificata l’impugnazione come opposizione, gli atti devono essere trasmessi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari affinché provveda sull’opposizione proposta ai sensi dell’art. 667, comma 4 e 666 cod. proc. pen., essendo preclusa a questa Corte ogni ulteriore valutazione circa il ricorso proposto.

P.Q.M.

Qualificato il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di Bari udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell’11 aprile 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha pronunciato sull’istanza presentata dal Procuratore della Repubblica in sede il 7 novembre 2023 nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 442, comma 2bis, cod. proc. pen. in relazione alla sentenza di condanna del 27 gennaio 2023 con la quale il predetto Misceo è stato ritenuto colpevole dei reati a lui ascritti, unificati in continuazione anche con altri giudicati in due precedenti sentenze e, applicati gli artt. 78, comma primo, n. 1, 81, comma secondo, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., è stato condannato alla pena di trenta anni di reclusione. La riduzione di un sesto prevista dall’art. 442, comma 2bis, cod. proc. pen. è stata applicata relativamente alla porzione di pena prevista per i reati giudicati con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, ossia quattro anni di reclusione, mentre nessun intervento è stato operato con riguardo alle pene già stabilite con le sentenze unificate in continuazione. La pena è stata, quindi, rideterminata in tre anni e quattro mesi di reclusione, ferma restando la pena finale di trenta anni di reclusione. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo con il quale ha eccepito violazione di legge. In virtù della concezione unitaria del reato continuato, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto operare la riduzione di un sesto sulla pena unica rideterminata, per effetto del riconoscimento del vincolo tra i reati ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. A tale proposito, ha richiamato plurimi arresti di questa Corte di legittimità proprio in riferimento al riconoscimento dell’unicità del reato continuato ai fini dei più svariati istituti (trattamento sanzionatorio, sospensione condizionale della pen). L’interpretazione proposta sarebbe perfettamente coerente con lo scopo dell’istituto, da individuarsi nella finalità di disincentivare le impugnazioni. Pertanto, nella nozione di «sentenza di condanna», ai sensi della norma di rilievo in questa sede, dovrebbe intendersi la decisione complessiva del giudice della cognizione, comprese le determinazioni relative alla pena derivanti dal riconoscimento della continuazione con altre sentenze passate in giudicato. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. 2. A seguito della proposizione dell’istanza in data 7 novembre 2023 da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, ai sensi dell’art. 442, comma 2bis, proc. pen. il giudice dell’esecuzione ha provveduto secondo il rito previsto dal combinato disposto degli art. 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen. Invero, la disposizione di cui all’art. 676 cod. proc. pen. risultante dalle modifiche apportate dall’art. 39, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con decorrenza dal 30 dicembre 2022 è stata integrata con la previsione del modulo procedimentale ivi descritto anche ai casi di «applicazione della riduzione della pena prevista dall’art. 442, comma 2bis, cod. proc. pen.». Tale disposizione è stata successivamente modificata dall’art. 2, comma 1, lett. dd) d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 che ha, da un lato, soppresso il riferimento all’art. 442, comma 2bis, cod. proc. pen. nel primo comma dell’art. 676 stesso codice, aggiungendo alla norma il comma 3bis secondo il quale «il giudice dell'esecuzione è, altresì, competente a decidere in ordine all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis. In questo caso, il giudice procede d'ufficio prima della trasmissione dell'estratto del provvedimento divenuto irrevocabile.» 3. Deve, in ogni caso, escludersi che la modifica normativa abbia determinato l’applicazione del rito, così detto, partecipato di cui all’art. 666 cod. proc. pen. all’incidente di esecuzione avente ad oggetto la riduzione premiale di cui all’art. 442, comma 2bis, cod. proc. pen. La recente interpolazione ha, infatti, determinato solo l’introduzione della possibilità per il giudice dell’esecuzione di procedere d’ufficio, prima della trasmissione dell’estratto del provvedimento irrevocabile. Ne consegue che, a prescindere dalla modifica intervenuta, il procedimento da seguire è sempre quello di cui alla disposizione contenuta nell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. La ricostruzione delle modalità con le quali provvede il giudice dell’esecuzione non muta nel caso in cui questi abbia irritualmente provveduto nelle forme dell’udienza camerale di cui all’art. 666, comma 3, cod. proc. pen.; anche per tale ipotesi la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, afferma che «avverso il provvedimento del giudice dell' esecuzione - sia che questi abbia deciso "de plano" ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente» (fra le molte, Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; Sez. 5, n. 16018 del 18/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263437; Sez. 1, n. 6290 del 04/11/2014, dep. 2015, Citarella, Rv. 262877; più recentemente, Sez. 1, n. 8294 del 09/02/2021, Giarletta, Rv. 280533). 4. Ne deriva che il ricorrente, nel proporre opposizione avverso l’ordinanza pronunciata dal giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto adire lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento secondo quanto previsto dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Operando, tuttavia, il citato principio di conservazione delle impugnazioni, il ricorso per cassazione proposto non deve essere dichiarato inammissibile, potendo procedersi alla sua qualificazione, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Discende che, riqualificata l’impugnazione come opposizione, gli atti devono essere trasmessi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari affinché provveda sull’opposizione proposta ai sensi dell’art. 667, comma 4 e 666 cod. proc. pen., essendo preclusa a questa Corte ogni ulteriore valutazione circa il ricorso proposto. P.Q.M. Qualificato il rico
Sentenza Cassazione n. 01524/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris