CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06345/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rel. ORDINANZA sul ricorso 22352/2022proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] pec: e [OSCURATO:PERSONA] pec: , tutti elettivamente domiciliati in Roma, al C.so V. Emanuele II, n. 229, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] pec: ; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; -controricorrente - proposto avverso la sentenza n.559/2/2022 della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA, depositata in data 17/2/2022; Udita la relazione della causa svolta in data 14/9/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia con sentenza n. 559/2/2022depositata in data 17/2/2022ha rigettato l’appello pro- posto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza della Commis- sione tributaria provinciale di Varesen. 237/4/2020, la quale ha a sua volta rigettatoil ricorso proposto dalla contribuente relativo all’a vviso di accertamento n. T93031C03505/2018, per l’anno 2013, con il quale l’Amministrazione contestava alla Magap la detraibilità di tutta l’IVA afferente tutte le fatture ricevute dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nel suddetto anno di imposta, considerata cartiera. 2.Le riprese traevano origine dalla notifica di un questionario e dalla contestazione di operazioni di acquisto considerate soggettivamente inesistenti. Al questionario, notificato il 24 settembre 2018, faceva seguito la risposta della società in data 9 ottobre 2018 eil 19 novem- bre 2018un incontro in contraddittorio presso l’Agenzia . 3.Il giudice di prime cure, disattese le questioni preliminari, inclusa la doglianza di violazione del contraddittorio endoprocedimentale, ha concluso affermando di ritenere che «sul piano della prova della non consapevolezza la ricorrente non sia riuscita a dimostrare la propria buona fede o di aver compiuto tutti gli atti e le ricerche diligenti ri- chieste a un imprenditore, pur riconoscendo che non si possono ri- chiedere indagini che vadano oltre la normalità dei corretti rapporti commerciali».La decisione veniva integralmente confermata dal giu- dice d’appello. 4.La contribuente propone ricor so per cassazione affidato a d un unico motivo, che illustra con memoria, cui replica l’Agenzia con controri- corso. Considerato che: 5.Con un unico motivo di ricorso la contribuente - in relazione all’art 360n. 3 cod. proc. civ. - prospetta la v iolazione e falsa applicazione degliartt. 7, co. 5 bis, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 2697, 2727, 2729 cod. civ., degli artt. 21, 51 e 54 del d .P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 17 della Dir. N. 77/388/CE, e dell’art. 167 del Dir. 2006/112/CE,per avere la CTR erroneamente ascritto alla società la conoscibilità della frode perpetrata da altre società, ritenendo che l’oneredi fornire la prova incombesse in capo alla contribuente, senza aver preventivamente accertato l’esistenza di elementi oggettivi e specificida parte dell’Ufficio da cui desumere tale circostanza. 6.Il motivo non può trovare ingresso per concorrenti profili di inam- missibilità e di infondatezza . Al proposito, la Corte rammenta che, perconsolidata interpretazione giurisprudenziale, ove l'Amministra- zionefinanziaria, contesti « che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite nell'ambito di una frode caro- sello,ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, maanche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si in- serivain una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via pre- suntiva,in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente eraa conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria dili- genzain ragione della qualità professionale ricoperta, della sostan- ziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avereadoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evaderel'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore ac- corto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rap- portoalle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine,né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la man- canzadi benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi. » (Cass. Sez. 5- , Sentenza n. 9851 del 20/04/2018; conforme Sez. 5 - , Ordinanza n.27555 del 30/10/2018). 7.Orbene, alla luce del principio di diritto che precede, vanno innan- zituttoescluse le prospettate violazioni di legge quanto alla corretta individuazionedell’onere della prova, dal momento che la sentenza impugnatasi è attenuta pienamente a tale canone giurisprudenziale, citandoe facendo applicazione della giurisprudenza più recente della Sezioneconforme ai principi di diritto summenzionati circa il canone diriparto della prova tra Amministrazione e contribuente in relazione alleoperazioni fatturate dalla [OSCURATO:PERSONA] . 8.Quanto poi alla valutazione dell’elemento soggettivo in capo alla ricorrentee in particolare alla conoscibilità della frode , la CTR ha sta- tuito:«(…) la società eccepisce che non era a conoscenza della frau- dolentaattività della società fornitrice, che tra l’altro ha operato nel settore per pochi anni, ma questo non è credibile, in quanto la di- mensionedella [OSCURATO:SOCIETA], la sua presenza e conoscenza del mercato, dovevanoindurla ad una maggiore attenzione negli acquisti. Si tratta di una colpevole negligenza da parte della [OSCURATO:SOCIETA], nonostante, comeevidenziato dall’ufficio, diversi elementi inducevano a ritenere che la società fornitrice era una società cartiera, costituita al solo scopodi evadere l’iva, che infatti non risulta mai versata dalla [OSCURATO:PERSONA]. L’ufficio ha evidenziato diversi elementi che avrebbero dovutosuscitare l’attenzione della M o ap srl nei confronti del fornitore, quali: 1)Non aver assunto nessuna informazione sulla [OSCURATO:PERSONA] srl, tantomeno aver effettuato una visura camerale; 2) Assenza di qualsiasi documentazioneattestante i rapporti tra le due aziende, email, note di ca- rico,ecc.. 3) Emissione di fatture con la stessa numerazione; 4) Le modalità dipagamento della merce con assegni bancari; 5) Consegna della merce daparte di vettori assolutamente sconosciuti nel settore e comprovati eva- sorifiscali; 6) La stragrande maggioranza dei DDT prodotti non presenta timbro, data e firma del trasportatore; 7) Ricarico esiguo delle merci ri- spettoa quello solitamente praticato nel settore. Tutti questi concomitanti elementicomplessivamente considerati sono validi "indizi" che consentano disospettare l'esistenza di irregolarità o di evasioni nella sfera dell'emit- tentedelle fatture (…) » . 9.Si tratta all’evidenza di un accertamento fattuale articolato, moti- vatoe fondato su precisi dati istruttori raccolti nel processo, e va al propositorammentato il corretto procedimento logico che il giudice dimerito deve seguire nella valutazione degli indizi ai fini della disa- minadella fondatezza delle riprese: la gravità, precisione e concor- danzarichiesti dalla legge vanno desunti dal loro esame complessivo, inun giudizio non atomistico di essi (ben potendo ciascuno di essi essereinsufficiente da solo), sebbene preceduto dalla considerazione diognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la lorocollocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio raf- forzaed ad un tempo trae vigore dall'altro in vicendevole completa- mento(Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 5374 del 2017). Ciò che rilevaè che dalla valutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizia supportare la presunzione semplice di fondatezza della pre- tesa,fermo restando il diritto del contribuente a fornire la prova con- traria. 10.Infine, quanto alla valutazione della prova contraria, il Collegio osserva come, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass.Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l’omesso esame dielementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione, benché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie offerte dalle parti e, come sopra visto, nella fattispecie il fatto storico è indubbiamente stato consideratoe valutato dalla CTR . 11.Trova in conclusione accoglimento anche l’eccezione preliminare dell'Agenzia di inammissibilità della censura, dal momento che la contribuente ripropone le questioni fattuali già affrontate nei due gradiprecedenti, tentando di prospettare come violazione di legge la mera riproposizione di profili di fatto oggetto di accertamento da partedel giudice del merito. 12.Il ricorso è perciò complessivamente rigettato e da questo esito discendeil regolamento delle spese di lite come da dispositivo , se- condosoccombenza. P.Q.M. LaCorte: rigettail ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese dilite, liquidate in Euro 4.100,00 per compensi, oltre a spese prenotate adebito. Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- qu