CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2026
Cassazione n. 08463/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 35378/2025 -Udienza del 28 gennaio 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto in abitazione, aggravato dalla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, commesso il 28 marzo 2010. Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce violazione di legge per intervenuta prescrizione del reato — è manifestamente infondato, dovendosi tener conto, ai fini del computo del termine di prescrizione, della pena massima di anni 6 vigente al tempo, cui va aggiunto l'aumento di due terzi per la recidiva, più l'ulteriore aumento di due terzi ex art. 161, comma 2, cod. pen., il che già porta il termine prescrizionale al 28/11/26; inoltre vi è anche da considerare la sospensione prevista dall'art. 175, comma 8, cod. proc. pen., decorrente dalla data di notifica dell'estratto contumaciale ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) sino alla data di notifica dell'ordinanza di rimessione in termini (che non è rinvenibile in atti, ma è certamente successiva al 25/09/2023, data di adozione del provvedimento); ne consegue che il reato non risulta prescritto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle m Così deciso il 28 gennaio 2026 Il consigliere estensore Il siden