CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024
Cassazione n. 09691/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contesta il giudizio di bilanciamento tra circostanze e la mancata adozione di una pena sostitutiva rispetto a quella detentiva irrogata senza le ragioni di diritto che giustificano le doglianze e senza operare congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, che sul primo tema, con puntualità e logica giustifica il relativo giudizo di merito mentre, riguardo al secondo, non si sofferma a fronte della assenza di sollecitazioni in tal senso prospettate con il gravame o comunque nel corso del giudizio di appello rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.