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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 07926/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 8852/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] II, 18 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 32 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 892/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 29/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Lecce la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. per sentirla dichiarare tenuta e condannare al pagamento, in suo favore, della somma di euro 16.171,00 a titolo di risarcimento danni conseguenti alle infiltrazioni di umidità, verificatesi nell'anno 2009 nell'appartamento di sua proprietà, acquistato dalla convenuta, nonché per porre in essere gli interventi funzionali all'eliminazione delle cause individuate dal CTU nominato dal Tribunale in sede di accertamento tecnico preventivo quali origine delle suddette infiltrazioni, nonché al pagamento di quella ulteriore somma, da quantificarsi in corso di causa, necessaria per l'esecuzione degli interventi di coibentazione o altri, anch'essi da individuarsi e determinarsi con CTU da disporsi nel corso del giudizio, funzionali all'eliminazione del problema della condensa che si creava, durante il periodo invernale, all'interno dell'appartamento.

A fondamento della domanda il Cappello deduceva: -di aver acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., con atto notarile del 23.6.2008, un appartamento sito in Lequile; -detto immobile, a partire dal luglio 2008, era stato utilizzato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - i conduttori, nel mese di dicembre 2008, a seguito di alcune copiose precipitazioni, avevano lamentato il manifestarsi di infiltrazioni e di macchie d'umido sul soffitto e sulle pareti di diversi vani, evidentemente causate da dette infiltrazioni; -la ditta costruttrice-venditrice aveva riconosciuto la propria responsabilità ed aveva altresì effettuato un primo intervento, che però non era apparso risolutivo, tant'è che in data 10 febbraio 2009 il fenomeno si era ripresentato, rendendo necessario un ulteriore intervento da pane della [OSCURATO:PERSONA]; -all'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo all'uopo iniziato, il geom. [OSCURATO:PERSONA] - rilevata l'intervenuta variazione dello stato dei luoghi (tinteggiatura del muri, rifacimento di una piccola porzione della pavimentazione della terrazza sovrastante con deviazione di un pluviale), esaminata la terrazza a livello ed il retro prospetto lato nord del fabbricato condominiale - rilevava numerose carenze costruttive, ed in particolare fessurazioni e lesioni strutturali in grado di determinare infiltrazioni di umidità nell'appartamento del Cappello, fessurazioni sotto e sopra il battiscopa, mancanza di collante (malta cementizia) in alcune giunzioni del livellino in pietra leccese sulla muratura d'attico e lesione verticale all'angolo della stessa muratura, lesione orizzontale sul rivestimento del retro prospetto del fabbricato in corrispondenza del solaio di copertura dell'appartamento del deducente e nel garage venivano rilevate macchie di umidità asciutte al soffitto ed alle pareti in corrispondenza del giardino confinante; -il costo degli interventi riparatori da eseguirsi all'interno del fabbricato veniva stimato in euro 3.120,00, quello degli interventi riparatori riguardanti l'interno del garage in euro 780,00, il costo delle riparazioni da eseguirsi sull'esterno del fabbricato in euro 3.600,00, quello degli interventi da eseguirsi all'esterno del garage in euro 3.000,00, per un complessivo importo di euro 10.500,00; -per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria elencati nella perizia del geom.

Quattrone, il Cappello avrebbe dovuto avvalersi dell'assistenza di un tecnico, con una spesa preventiva di euro 3.775,20.[OSCURATO:PERSONA] chiedeva altresì il rimborso di quanto risarcito ai conduttori (pari ad euro 1.895,00), per i danni e le spese conseguenti alle infiltrazioni di umidità verificatesi nel fabbricato nel 2009.

Chiedeva quindi la condanna della società convenuta al pagamento degli importi necessari a realizzare quegli interventi, di coibentazione o altri, che si sarebbero individuati e/o determinati in corso di causa, funzionali all'eliminazione del problema della condensa all'interno dell'appartamento, che - peraltro - si ripresentava.

Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. contestando la richiesta attorea, rilevando l'inopponibilità dell'accordo transattivo intercorso con gli inquilini dell'appartamento e eccependo che i danni subiti dagli affittuari non erano dovuti a vizi della cosa o a difetti costruttivi, ma piuttosto allo stato di manutenzione e conservazione della stessa; che i fenomeni di condensa erano ascrivibili a vicende attinenti alla conduzione dell'immobile (utilizzo dell'impianto di riscaldamento al massimo e mancata areazione dci locali).

Evidenziava, inoltre, che gli interventi eseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla terrazza a livello erano stati risolutivi e che gli interventi individuati dal CTU dell'accertamento tecnico preventivo rappresentavano opere di manutenzione ordinaria.

La causa veniva istruita con prova testi e attraverso l'espletamento di CTU.

Il Tribunale di Lecce con sentenza n. 1571/2016 condannava la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore del Cappello, della somma di euro 10.500,00, oltre Iva come per legge, se ed in quanto dovuta, ed interessi dal giorno della domanda, con compensazione delle spese di giudizio.

Il giudice di primo grado fondava la sua decisione sulla base degli esiti dell'accertamento tecnico preventivo, discostandosi invece dalle conclusioni della ctu elaborata in corso di causa (la quale aveva rilevato che a causare il fenomeno della condensa erano state le infiltrazioni di acqua meteorica nel solaio di copertura, derivate dalle fessurazioni e dal deterioramento del sistema di impermeabilizzazione e di isolamento che avevano determinato l'abbassamento della temperatura dei muri).

2. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello il Cappello, articolando quattro motivi: con il primo lamentava che il giudice di primo grado si era erroneamente discostato dalle risultanze della consulenza tecnica, che era stata redatta in quel giudizio e che non conduceva a risultati in contrasto con la relazione depositata ad esito dell'ATP; con il secondo chiedeva che la corte territoriale condannasse la società Traspel al pagamento delle somme che lui aveva versato ai conduttori a titolo di risarcimento del danno subito a seguito delle infiltrazioni e della condensa nell'appartamento; con il terzo, connesso al primo, deduceva che il giudice di primo grado nella quantificazione del danno aveva erroneamente dichiarato oltre iva come per legge se ed in quanto dovuta; con il quarto si doleva della regolamentazione delle spese processuali.

Si costituiva la Traspel, chiedendo la conferma della sentenza impugnata La Corte di Appello di Lecce con sentenza n. 892/2019, in accoglimento del primo e del terzo motivo, ha rideterminato in euro 24.501, oltre iva ed interessi legali dalla domanda al soddisfo la somma a carico della società convenuta, che veniva altresì condannata alla rifusione delle spese processuali relative ad entrambi i gradi.

3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso la società [OSCURATO:PERSONA].

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Il Procuratore Generale presso questa Corte non ha depositato conclusioni scritte [OSCURATO:PERSONA] di parte ricorrente ha depositato memoria, con la quale ha controdedotto al contenuto del controricorso ed ha precisato le ragioni che militano per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1.11 ricorso è affidato a due motivi.

1.1. Con il primo motivo la società Traspel denuncia la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 2043 c.c. nonché per omesso esame di fatto decisivo e controverso nella parte in cui la corte territoriale: a) ha ritenuto che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, tra le conclusioni, cui era pervenuta la ctu resa nel giudizio di ATP, e le conclusioni, cui era pervenuta la ctu resa in sede di merito, non vi era alcuna contraddizione; b) ha ritenuto che il Tribunale non aveva tenuto in alcun conto le conclusioni della seconda consulenza; c) ha aderito alle conclusioni di detta seconda ctu omettendo di dare qualsiasi rilievo all'accertamento tecnico preventivo ed alle controdeduzioni difensive alla ctu espletata nel giudizio di merito; d) ha accordato al Cappello un ulteriore risarcimento, pur in assenza di prova certa in punto di nesso causalità, così violando l'art. 2043 c.c.

1.2. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia la sentenza impugnata per omesso esame di fatto decisivo e controverso nella parte in cui la corte territoriale ha omesso di considerare l'incidenza del decorso del tempo, nonché della variazione dello stato dei luoghi sulla indagine tesa ad accertare l'eziologia dei danni lamentati e la loro riconducibilità ai vizi originari della costruzione (essendo invece gli stessi riconducibili piuttosto a fisiologico deterioramento, connesso al trascorrere del tempo, al difetto di interventi manutentivi, alle condizioni atmosferiche e di conduzione dell'appartamento, circostanze queste tutte emerse in corso di causa ed oggetto di discussione tra le parti). 2 Il ricorso è inammissibile L'esposizione del fatto, contenuta nel ricorso, si palesa gravemente insufficiente.

Al riguardo occorre ricordare che il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ., essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto- forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Sez. un. n. 11653 del 2006).

La prescrizione di detto requisito risponde ad una esigenza (non di mero formalismo, ma) di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Sez.

Un. n. 2602 del 2003).

Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ., è necessario che il ricorso per cassazione contenga l'indicazione, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, ma sommario, delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.

Nella specie, il ricorso, poiché nell'esposizione del fatto non rispetta tali contenuti (e nemmeno la lettura della parte successiva, illustrativa delle doglianze, rimedia all'insufficienza), va per ciò stesso dichiarato inammissibile.

3. Comunque, se fosse possibile procedere allo scrutinio dei motivi nonostante le carenze dell'esposizione del fatto, si dovrebbe rilevare l'inammissibilità di ciascuno dei due motivi.

3.1. L'inammissibilità del motivo primo consegue al fatto che: a) l'illustrazione del motivo non risponde ai paradigmi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale (tra le ultime: Cass. Sez.

U. 27/12/2019, n. 34474, con richiami pure a Cass.19/06/2014, n. 13960, ovvero a Cass. 20/12/2007, n. 26965), la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura era consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo previgente ed ora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass. Sez.

U. nn. 8053 e 8054 del 2014; b) nel caso di specie detti gravissimi vizi motivazionali non ricorrono: la Corte territoriale - dopo aver spiegato la ragione per cui ha ritenuto di dover aderire alle valutazioni effettuate dal ctu e dopo aver rilevato che il giudice di primo grado, quanto alle possibili cause del fenomeno della condensa, si era rifatto a nozioni di carattere generale, non parametrate alla fattispecie e non suffragata da elementi di fatto idonei la prova - sulla base di quanto indicato nella seconda consulenza tecnica in punto di interventi necessari per eliminare le cause delle infiltrazioni e di costi di detti interventi, ha condannato la Traspel alla corresponsione in favore del Cappello dell'ulteriore importo di euro 14.001,00, in aggiunta a quella già riconosciuto dal giudice di primo grado sulla base della atp.

3.2. L'inammissibilità del motivo secondo consegue al fatto che: a) il ricorrente eccepisce il vizio di all'art. 360 n. 5 c.p.c., ma dimentica che, secondo l'interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, detta disposizione: da un lato, limita il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d'inesistenza della motivazione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile); dall'altro, demanda a questa Corte di legittimità il compito di verificare l'eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, soltanto di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

In altri termini, è estraneo all'ambito del sindacato di legittimità l'omesso esame di elementi istruttori: le Sezioni Unite (cfr. sent. n. 19881 del 22/9/2014; nonché n. 8053 del 07/04/2014) hanno avuto modo di precisare che detto omesso esame non integra la fattispecie prevista dalla norma, ogniqualvolta il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice; b) tanto è avvenuto nel caso di specie, come si desume dal fatto che la corte territoriale, in punto di cause delle infiltrazioni e di costi degli interventi necessari per eliminarli, pur non avendo dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti, ha rilevato che: il consulente in sede di atp aveva ritenuto che i lavori di manutenzione straordinaria, eseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla terrazza a livello, potevano essere si stati risolutivi, per quanto riguardava le infiltrazioni di acqua piovana in corrispondenza di alcuni vani dell'appartamento del Cappello, ma andavano posti a verifica nel tempo; tale verifica era avvenuta a distanza di tre anni in sede di ctu nell'ambito del quale era stato riscontrato il ripetersi delle problematiche.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, nonché la declaratoria di sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez.

U.20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.M.

La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso;- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8852/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] II, 18 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 32 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 892/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 29/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Lecce la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. per sentirla dichiarare tenuta e condannare al pagamento, in suo favore, della somma di euro 16.171,00 a titolo di risarcimento danni conseguenti alle infiltrazioni di umidità, verificatesi nell'anno 2009 nell'appartamento di sua proprietà, acquistato dalla convenuta, nonché per porre in essere gli interventi funzionali all'eliminazione delle cause individuate dal CTU nominato dal Tribunale in sede di accertamento tecnico preventivo quali origine delle suddette infiltrazioni, nonché al pagamento di quella ulteriore somma, da quantificarsi in corso di causa, necessaria per l'esecuzione degli interventi di coibentazione o altri, anch'essi da individuarsi e determinarsi con CTU da disporsi nel corso del giudizio, funzionali all'eliminazione del problema della condensa che si creava, durante il periodo invernale, all'interno dell'appartamento. A fondamento della domanda il Cappello deduceva: -di aver acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., con atto notarile del 23.6.2008, un appartamento sito in Lequile; -detto immobile, a partire dal luglio 2008, era stato utilizzato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - i conduttori, nel mese di dicembre 2008, a seguito di alcune copiose precipitazioni, avevano lamentato il manifestarsi di infiltrazioni e di macchie d'umido sul soffitto e sulle pareti di diversi vani, evidentemente causate da dette infiltrazioni; -la ditta costruttrice-venditrice aveva riconosciuto la propria responsabilità ed aveva altresì effettuato un primo intervento, che però non era apparso risolutivo, tant'è che in data 10 febbraio 2009 il fenomeno si era ripresentato, rendendo necessario un ulteriore intervento da pane della [OSCURATO:PERSONA]; -all'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo all'uopo iniziato, il geom. [OSCURATO:PERSONA] - rilevata l'intervenuta variazione dello stato dei luoghi (tinteggiatura del muri, rifacimento di una piccola porzione della pavimentazione della terrazza sovrastante con deviazione di un pluviale), esaminata la terrazza a livello ed il retro prospetto lato nord del fabbricato condominiale - rilevava numerose carenze costruttive, ed in particolare fessurazioni e lesioni strutturali in grado di determinare infiltrazioni di umidità nell'appartamento del Cappello, fessurazioni sotto e sopra il battiscopa, mancanza di collante (malta cementizia) in alcune giunzioni del livellino in pietra leccese sulla muratura d'attico e lesione verticale all'angolo della stessa muratura, lesione orizzontale sul rivestimento del retro prospetto del fabbricato in corrispondenza del solaio di copertura dell'appartamento del deducente e nel garage venivano rilevate macchie di umidità asciutte al soffitto ed alle pareti in corrispondenza del giardino confinante; -il costo degli interventi riparatori da eseguirsi all'interno del fabbricato veniva stimato in euro 3.120,00, quello degli interventi riparatori riguardanti l'interno del garage in euro 780,00, il costo delle riparazioni da eseguirsi sull'esterno del fabbricato in euro 3.600,00, quello degli interventi da eseguirsi all'esterno del garage in euro 3.000,00, per un complessivo importo di euro 10.500,00; -per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria elencati nella perizia del geom. Quattrone, il Cappello avrebbe dovuto avvalersi dell'assistenza di un tecnico, con una spesa preventiva di euro 3.775,20.[OSCURATO:PERSONA] chiedeva altresì il rimborso di quanto risarcito ai conduttori (pari ad euro 1.895,00), per i danni e le spese conseguenti alle infiltrazioni di umidità verificatesi nel fabbricato nel 2009. Chiedeva quindi la condanna della società convenuta al pagamento degli importi necessari a realizzare quegli interventi, di coibentazione o altri, che si sarebbero individuati e/o determinati in corso di causa, funzionali all'eliminazione del problema della condensa all'interno dell'appartamento, che - peraltro - si ripresentava. Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. contestando la richiesta attorea, rilevando l'inopponibilità dell'accordo transattivo intercorso con gli inquilini dell'appartamento e eccependo che i danni subiti dagli affittuari non erano dovuti a vizi della cosa o a difetti costruttivi, ma piuttosto allo stato di manutenzione e conservazione della stessa; che i fenomeni di condensa erano ascrivibili a vicende attinenti alla conduzione dell'immobile (utilizzo dell'impianto di riscaldamento al massimo e mancata areazione dci locali). Evidenziava, inoltre, che gli interventi eseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla terrazza a livello erano stati risolutivi e che gli interventi individuati dal CTU dell'accertamento tecnico preventivo rappresentavano opere di manutenzione ordinaria. La causa veniva istruita con prova testi e attraverso l'espletamento di CTU. Il Tribunale di Lecce con sentenza n. 1571/2016 condannava la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore del Cappello, della somma di euro 10.500,00, oltre Iva come per legge, se ed in quanto dovuta, ed interessi dal giorno della domanda, con compensazione delle spese di giudizio. Il giudice di primo grado fondava la sua decisione sulla base degli esiti dell'accertamento tecnico preventivo, discostandosi invece dalle conclusioni della ctu elaborata in corso di causa (la quale aveva rilevato che a causare il fenomeno della condensa erano state le infiltrazioni di acqua meteorica nel solaio di copertura, derivate dalle fessurazioni e dal deterioramento del sistema di impermeabilizzazione e di isolamento che avevano determinato l'abbassamento della temperatura dei muri). 2. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello il Cappello, articolando quattro motivi: con il primo lamentava che il giudice di primo grado si era erroneamente discostato dalle risultanze della consulenza tecnica, che era stata redatta in quel giudizio e che non conduceva a risultati in contrasto con la relazione depositata ad esito dell'ATP; con il secondo chiedeva che la corte territoriale condannasse la società Traspel al pagamento delle somme che lui aveva versato ai conduttori a titolo di risarcimento del danno subito a seguito delle infiltrazioni e della condensa nell'appartamento; con il terzo, connesso al primo, deduceva che il giudice di primo grado nella quantificazione del danno aveva erroneamente dichiarato oltre iva come per legge se ed in quanto dovuta; con il quarto si doleva della regolamentazione delle spese processuali. Si costituiva la Traspel, chiedendo la conferma della sentenza impugnata La Corte di Appello di Lecce con sentenza n. 892/2019, in accoglimento del primo e del terzo motivo, ha rideterminato in euro 24.501, oltre iva ed interessi legali dalla domanda al soddisfo la somma a carico della società convenuta, che veniva altresì condannata alla rifusione delle spese processuali relative ad entrambi i gradi. 3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso la società [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Il Procuratore Generale presso questa Corte non ha depositato conclusioni scritte [OSCURATO:PERSONA] di parte ricorrente ha depositato memoria, con la quale ha controdedotto al contenuto del controricorso ed ha precisato le ragioni che militano per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1.11 ricorso è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo la società Traspel denuncia la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 2043 c.c. nonché per omesso esame di fatto decisivo e controverso nella parte in cui la corte territoriale: a) ha ritenuto che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, tra le conclusioni, cui era pervenuta la ctu resa nel giudizio di ATP, e le conclusioni, cui era pervenuta la ctu resa in sede di merito, non vi era alcuna contraddizione; b) ha ritenuto che il Tribunale non aveva tenuto in alcun conto le conclusioni della seconda consulenza; c) ha aderito alle conclusioni di detta seconda ctu omettendo di dare qualsiasi rilievo all'accertamento tecnico preventivo ed alle controdeduzioni difensive alla ctu espletata nel giudizio di merito; d) ha accordato al Cappello un ulteriore risarcimento, pur in assenza di prova certa in punto di nesso causalità, così violando l'art. 2043 c.c. 1.2. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia la sentenza impugnata per omesso esame di fatto decisivo e controverso nella parte in cui la corte territoriale ha omesso di considerare l'incidenza del decorso del tempo, nonché della variazione dello stato dei luoghi sulla indagine tesa ad accertare l'eziologia dei danni lamentati e la loro riconducibilità ai vizi originari della costruzione (essendo invece gli stessi riconducibili piuttosto a fisiologico deterioramento, connesso al trascorrere del tempo, al difetto di interventi manutentivi, alle condizioni atmosferiche e di conduzione dell'appartamento, circostanze queste tutte emerse in corso di causa ed oggetto di discussione tra le parti). 2 Il ricorso è inammissibile L'esposizione del fatto, contenuta nel ricorso, si palesa gravemente insufficiente. Al riguardo occorre ricordare che il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ., essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto- forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Sez. un. n. 11653 del 2006). La prescrizione di detto requisito risponde ad una esigenza (non di mero formalismo, ma) di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Sez. Un. n. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ., è necessario che il ricorso per cassazione contenga l'indicazione, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, ma sommario, delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata. Nella specie, il ricorso, poiché nell'esposizione del fatto non rispetta tali contenuti (e nemmeno la lettura della parte successiva, illustrativa delle doglianze, rimedia all'insufficienza), va per ciò stesso dichiarato inammissibile. 3. Comunque, se fosse possibile procedere allo scrutinio dei motivi nonostante le carenze dell'esposizione del fatto, si dovrebbe rilevare l'inammissibilità di ciascuno dei due motivi. 3.1. L'inammissibilità del motivo primo consegue al fatto che: a) l'illustrazione del motivo non risponde ai paradigmi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale (tra le ultime: Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34474, con richiami pure a Cass.19/06/2014, n. 13960, ovvero a Cass. 20/12/2007, n. 26965), la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura era consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo previgente ed ora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014; b) nel caso di specie detti gravissimi vizi motivazionali non ricorrono: la Corte territoriale - dopo aver spiegato la ragione per cui ha ritenuto di dover aderire alle valutazioni effettuate dal ctu e dopo aver rilevato che il giudice di primo grado, quanto alle possibili cause del fenomeno della condensa, si era rifatto a nozioni di carattere generale, non parametrate alla fattispecie e non suffragata da elementi di fatto idonei la prova - sulla base di quanto indicato nella seconda consulenza tecnica in punto di interventi necessari per eliminare le cause delle infiltrazioni e di costi di detti interventi, ha condannato la Traspel alla corresponsione in favore del Cappello dell'ulteriore importo di euro 14.001,00, in aggiunta a quella già riconosciuto dal giudice di primo grado sulla base della atp. 3.2. L'inammissibilità del motivo secondo consegue al fatto che: a) il ricorrente eccepisce il vizio di all'art. 360 n. 5 c.p.c., ma dimentica che, secondo l'interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, detta disposizione: da un lato, limita il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d'inesistenza della motivazione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile); dall'altro, demanda a questa Corte di legittimità il compito di verificare l'eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, soltanto di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). In altri termini, è estraneo all'ambito del sindacato di legittimità l'omesso esame di elementi istruttori: le Sezioni Unite (cfr. sent. n. 19881 del 22/9/2014; nonché n. 8053 del 07/04/2014) hanno avuto modo di precisare che detto omesso esame non integra la fattispecie prevista dalla norma, ogniqualvolta il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice; b) tanto è avvenuto nel caso di specie, come si desume dal fatto che la corte territoriale, in punto di cause delle infiltrazioni e di costi degli interventi necessari per eliminarli, pur non avendo dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti, ha rilevato che: il consulente in sede di atp aveva ritenuto che i lavori di manutenzione straordinaria, eseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla terrazza a livello, potevano essere si stati risolutivi, per quanto riguardava le infiltrazioni di acqua piovana in corrispondenza di alcuni vani dell'appartamento del Cappello, ma andavano posti a verifica nel tempo; tale verifica era avvenuta a distanza di tre anni in sede di ctu nell'ambito del quale era stato riscontrato il ripetersi delle problematiche. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, nonché la declaratoria di sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U.20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M. La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso;- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte
Sentenza Cassazione n. 07926/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris