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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 14040/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 395-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2441/26/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di BRESCIA, depositata il 04/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con sentenza depositata il 4 giugno 2019 la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, respingeva l'appello proposto dal C:omune di Desenzano sul Garda avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Brescia che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l'avviso di accertamento con il quale l'ente impositore aveva richiesto il pagamento dell'ICI per l'anno 2009, non avendo riconosciuto alla contribuente l'esenzione di imposta per l'abitazione principale.

Riteneva, in particolare, la CTR che fosse stata fornita la prova documentale della cessazione della convivenza dei coniugi mediante la produzione dei certificati di residenza, da cui emergeva che la contribuente e il coniuge risiedevano in comuni diversi.

Avverso la suddetta sentenza il Comune di Desenzano sul Garda ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: Con il primo motivo il Comune di Desenzano sul Garda denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ.

Censura la sentenza impugnata per non Ric. 2020 n. 00395 sez.

MT - ud. 09-03-2022 -2- avere la CTR considerato che era intervenuto il giudicato esterno in relazione agli accertamenti ICI per gli anni 2008 e 2010 concernenti le stesse parti ed il medesimo immobile.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1

I. n. 126/2008, 8, comma 2, d.lgs. n. 504/1992 e 8 regolamento ICI del Comune di Desenzano sul Garda, per avere la CTR erroneamente riconosciuto l'esenzione ICI per un'abitazione che non costituiva dimora abituale del contribuente e dei propri familiari.

Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di ICI, la sentenza che abbia deciso con efficacia di giudicato relativamente ad alcune annualità fa stato con riferimento anche ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che appaiano elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente (come, ad esempio, la categoria e la rendita catastale o la spettanza di un'esenzione o agevolazione pluriennale) ma non con riferimento ad elementi variabili (come, ad esempio, la determinazione della base imponibile, sulla scorta del valore venale di un immobile ex art. 5, quinto comma, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che, per sua natura, è destinata a modificarsi nel tempo) (Cass. n. 18923 del 2011; conf.

Cass. n. 1300 del 2018).

Analogamente, si è osservato che «Nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo (nella specie, la S.C. ha escluso che la pronuncia resa in altra Ric. 2020 n. 00395 sez.

MT - ud. 09-03-2022 -3- controversia tra le stesse parti su precedenti annualità ICI potesse avere efficacia di giudicato circa l'accertamento sull'inedificabilità del terreno oggetto di tassazione, in considerazione della possibile adozione di atti amministrativi incidenti sullo sfruttamento urbanistico del bene)» (Cass. n. 25516 del 2019).

Più in generale, questa Corte ha affermato che «Nel processo tributario l'efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo nell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si sono verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione a quelli non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche con riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente» (Cass. n. 37 del 2019).

Tanto premesso, risulta dal ricorso per cassazione che nel giudizio di appello sono state prodotte dal Comune di Desenzano sul Garda l'ordinanza di questa Corte n. 7330 del 2018 e la sentenza n. 4769 del 2018 della CTR della Lombardia, relative rispettivamente all'anno d'imposta 2008 e all'anno d'imposta 2010, concernenti le stesse parti ed il medesimo immobile ed entrambe passate in giudicato, con le quali, dato che la contribuente e il coniuge risiedevano in Comuni diversi, non è stata riconosciuta l'esenzione ICI per l'abitazione principale, in quanto l'immobile dove risiedeva la Ric. 2020 n. 00395 sez.

MT - ud. 09-03-2022 -4- contribuente non costituiva dimora abituale anche dei suoi familiari.

Orbene, la valutazione con la quale è stato escluso che l'immobile della contribuente costituisse abitazione principale implica una qualificazione giuridica preliminare all'applicazione della specifica disciplina tributaria in tema di esenzione ICI che integra un elemento costitutivo della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente, di modo che il giudicato formatosi sulla legittimità degli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2008 e 2010, fondato sulla medesima questione giuridica, spiega il proprio effetto vincolante anche in relazione all'avviso di accertamento ICI per l'anno 2009, oggetto del presente giudizio.

In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va dunque cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introdut:tivo della contribuente.

Le spese dei gradi di merito possono essere compensate tra le parti, mentre le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna la contribuente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 645,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura Ric. 2020 n. 00395 sez.

MT - ud. 09-03-2022 -5- del 15 per cento, agli esborsi liquidati in C 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma il 9 marzo 2022.

I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 395-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2441/26/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di BRESCIA, depositata il 04/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza depositata il 4 giugno 2019 la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, respingeva l'appello proposto dal C:omune di Desenzano sul Garda avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Brescia che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l'avviso di accertamento con il quale l'ente impositore aveva richiesto il pagamento dell'ICI per l'anno 2009, non avendo riconosciuto alla contribuente l'esenzione di imposta per l'abitazione principale. Riteneva, in particolare, la CTR che fosse stata fornita la prova documentale della cessazione della convivenza dei coniugi mediante la produzione dei certificati di residenza, da cui emergeva che la contribuente e il coniuge risiedevano in comuni diversi. Avverso la suddetta sentenza il Comune di Desenzano sul Garda ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La contribuente non ha svolto difese. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: Con il primo motivo il Comune di Desenzano sul Garda denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. Censura la sentenza impugnata per non Ric. 2020 n. 00395 sez. MT - ud. 09-03-2022 -2- avere la CTR considerato che era intervenuto il giudicato esterno in relazione agli accertamenti ICI per gli anni 2008 e 2010 concernenti le stesse parti ed il medesimo immobile. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1 I. n. 126/2008, 8, comma 2, d.lgs. n. 504/1992 e 8 regolamento ICI del Comune di Desenzano sul Garda, per avere la CTR erroneamente riconosciuto l'esenzione ICI per un'abitazione che non costituiva dimora abituale del contribuente e dei propri familiari. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di ICI, la sentenza che abbia deciso con efficacia di giudicato relativamente ad alcune annualità fa stato con riferimento anche ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che appaiano elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente (come, ad esempio, la categoria e la rendita catastale o la spettanza di un'esenzione o agevolazione pluriennale) ma non con riferimento ad elementi variabili (come, ad esempio, la determinazione della base imponibile, sulla scorta del valore venale di un immobile ex art. 5, quinto comma, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che, per sua natura, è destinata a modificarsi nel tempo) (Cass. n. 18923 del 2011; conf. Cass. n. 1300 del 2018). Analogamente, si è osservato che «Nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo (nella specie, la S.C. ha escluso che la pronuncia resa in altra Ric. 2020 n. 00395 sez. MT - ud. 09-03-2022 -3- controversia tra le stesse parti su precedenti annualità ICI potesse avere efficacia di giudicato circa l'accertamento sull'inedificabilità del terreno oggetto di tassazione, in considerazione della possibile adozione di atti amministrativi incidenti sullo sfruttamento urbanistico del bene)» (Cass. n. 25516 del 2019). Più in generale, questa Corte ha affermato che «Nel processo tributario l'efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo nell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si sono verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione a quelli non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche con riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente» (Cass. n. 37 del 2019). Tanto premesso, risulta dal ricorso per cassazione che nel giudizio di appello sono state prodotte dal Comune di Desenzano sul Garda l'ordinanza di questa Corte n. 7330 del 2018 e la sentenza n. 4769 del 2018 della CTR della Lombardia, relative rispettivamente all'anno d'imposta 2008 e all'anno d'imposta 2010, concernenti le stesse parti ed il medesimo immobile ed entrambe passate in giudicato, con le quali, dato che la contribuente e il coniuge risiedevano in Comuni diversi, non è stata riconosciuta l'esenzione ICI per l'abitazione principale, in quanto l'immobile dove risiedeva la Ric. 2020 n. 00395 sez. MT - ud. 09-03-2022 -4- contribuente non costituiva dimora abituale anche dei suoi familiari. Orbene, la valutazione con la quale è stato escluso che l'immobile della contribuente costituisse abitazione principale implica una qualificazione giuridica preliminare all'applicazione della specifica disciplina tributaria in tema di esenzione ICI che integra un elemento costitutivo della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente, di modo che il giudicato formatosi sulla legittimità degli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2008 e 2010, fondato sulla medesima questione giuridica, spiega il proprio effetto vincolante anche in relazione all'avviso di accertamento ICI per l'anno 2009, oggetto del presente giudizio. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va dunque cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introdut:tivo della contribuente. Le spese dei gradi di merito possono essere compensate tra le parti, mentre le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna la contribuente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 645,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura Ric. 2020 n. 00395 sez. MT - ud. 09-03-2022 -5- del 15 per cento, agli esborsi liquidati in C 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma il 9 marzo 2022. I
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