CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23276/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 7205 /2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rap- presentantep.t.; –intimata – Oggetto:notifica ricorso cassazione-pluralità di- fensori– rinuncia man- dato– principio di diritto avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaSicilia, sez. staccata di Catania , n. 634/18/15 depositata il 20 febbraio2015, non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 3 1 maggio 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez.staccata di Catania , veniva accolto l’ appell o propost o da società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione avverso la sentenza della Com- missione Tributaria Provinciale di Ragusa n. 199 / 1 /20 08 di rigetto deiricorsi introduttiv i riuniti , avent i ad oggetto due avvis i di accer- tamentoe relativa cartella di pagamento per II.DD. e IVA per gli ann i diimposta 20 0 3 e 2004 sanzioni . 2.Con gli atti impositivi venivano accertati maggiori redditi non di- chiaratidalla società, in conseguenza della contestazione di indebita deduzionedi costi non inerenti e maggiori ricavi sulla base di indagini finanziariesu conti correnti dell’amministratore della società . Il giu- dice d’appello annulla va gli avvisi di accertamento e la cartella di pagamento,ritenendo decisivo un vizio di motivazione degli atti im- positivi, per la mancata produzione in giudizio di tutti i documenti richiamatinegli avvisi. 3. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’Agenziadelle entrate , affidato a cinque motivi, mentre la società è rimastaintimata. 4.Con ordinanza interlocutoria, la Corte in via pregiudiziale, rileva t a lanon corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’in- timata, ha disposto il rinnovo della notifica all ’ intimata ai fini della regolareinstaurazione del contraddittorio. Consideratoche:5.È prodotto agli atti l’avviso di ricevimento della notifica del ricorso percassazione nei confronti del difensore domiciliatario Avv. [OSCURATO:PERSONA]Mangiameli attesta nte la mancata consegna per irreperibilità . Inoltre,dalla sentenza censurata , risulta che la società ha nominato unaltro difensore al quale avrebbe dovuto essere effettuata la no- tificauna volta riscontrata l’irreperibilità dell’altro difensore . 6.Non rileva che dalla sentenza impugnata emerga che il secondo difensore, l’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] , ha rinunciato al mandato , in quantoil conferimento del mandato difensivo a due diversi procu- ratori implica che ciascuno è stato investito di poteri per agire in autonomia. Per l’effetto , nel caso di rinuncia al mandato da parte di uno dei difensori,in assenza di specifiche indicazioni della parte rappresen- tata, opera l’ ultrattività del mandato a rappresentarla ai sensi dell’art.85, cod. proc. civ.. 7.Dev’essere così affermato il seguente principio di diritto: «Lapresenza in giudizio di più difensori della stessa parte implicache, in caso di irreperibilità del primo, la notifica del ricorsoper cassazione dev’essere effettuata nei confronti del secondo, senza che la necessità dell’adempimento venga menoper rinuncia al mandato da parte del secondo difensore in quanto, in assenza di specifiche indicazioni della parte rappresentata,opera l’ultrattività del mandato a rappresen- tarlaai sensi dell’art. 85, cod. proc. civ.. » . 8.In applicazione del principio di diritto , la Corte ha ritenuto che la circostanza che la notifica ad uno dei due difensori fosse risultata priva di effetti avrebbe dovuto indurre alla notifica nei confronti dell’altrodifensore, sebbene questi avesse rinunciato, in quanto non formalmentesostituito da nuovo difensore e , a tal fine, ha disposto ilrinnovo della notifica alla intimata ai fini della regolare instaura- zionedel contraddittorio.9.L’ordinanza è stata ritualmente comunicata all’Agenzia e, ciò no- nostante,l’adempimento non è stato compiuto dalla ricorrente , con conseguente estinzione del processo ex art.307, comma 3, cod. proc.civ. per inosservanza dell’ordine del giudice, non essendo in- tervenutol’atto di impulso richiesto alla parte . 10.Nessun provvedimento va adottato sulle spese di lite, in assenza dicostituzione della contribuente . Sidà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater,in presenza di inammissibilità del ricorso proposto dalla parteammessa alla prenotazione a debito non sussistono i presup- postiper il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovu