CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 14458/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento al primo e terzo motivo con cui si contesta la ricostruzione operata dai giudici di merito quanto a valutazione delle emergenze probatorie con particolare riferimento alla versione resa dalla parte offesa, il ricorso risulta riproduttivo e declinato in fatto nella parte in cui vorrebbe accreditare un differente svolgimento dei fatti ed un difforme significato degli elementi processuali rettamente apprezzati; ritenuto che con riferimento al secondo motivo, attraverso il quale si censura l'utilizzazione delle dichiarazioni rese dal Cassia, ritenuto parte offesa ma in realtà imputato in procedimento connesso ascoltato senza i previ avvisi, la censura si rivela aspecifica nella parte in cui non prende in considerazione che i Giudici di merito hanno attribuito valenza determinante alla dichiarazione resa dalla barista presente che ha narrato nei particolare gli episodi dimostrandosi equidistante nel racconto della descrizione degli eventi; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],54tiete [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]