CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 45570/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre a mezzo del difensore avverso la sentenza di applicazione pena con la quale il G.U.P. del Tribunale di Milano ha applicato nei confronti dell'imputato la pena di giustizia, in ordine ai delitti di cui agli artt. 416, commi 1 e 2 cod. pen. e 4 I. 146/2006 e 110 cod. pen. e 12 quinquies I. 356/92 e 4 I. 146/2006, unificati sotto il vincolo della continuazione. Con tre motivi il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza per erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'associazione per delinquere ex art. 416, commi 1 e 2, cod. pen. e art. 4 L. n. 146/2006 di cui al capo 1), all'interposizione fittizia ex art. 12-quinques L. n. 356/1992 e art. 4 L. n. 146/2006 di cui al capo 4) e all'aggravante della transnazionalità ex art. 4 L. n. 146/2006. 1.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge per avere ritenuto erroneamente, come programma dell'associazione per delinquere, un reato (la corruzione tra privati) che non era stato ancora introdotto nell'ordinamento al momento dei fatti. Posto che l'attività istruttoria aveva escluso qualsiasi ipotesi di artifizio o raggiro ai danni della società e di induzione in errore dei cda e, dunque, di sussistenza della truffa che costituisce nell'ipotesi accusatoria uno dei delitti fine del sodalizio (poiché con le due diligence i consigli d'amministrazione erano perfettamente a conoscenza di tutti i passaggi dell'operazione immobiliare che era sottoposta alla loro approvazione), tutt'al più si era in presenza del versamento "di una tangente data a due apicali in un contesto in cui difettava l'induzione in errore". Ma tale condotta semmai integrava la corruzione tra privati, ipotesi di reato introdotta nel sistema penale nel 2012; con la conseguenza che l'associazione avrebbe avuto ad oggetto, come reati fine, dei fatti che sarebbero diventati reato anni dopo rispetto all'ultima compravendita di immobili. L'impostazione accusatoria sposata dalla sentenza impugnata aveva accolto, invece, un principio in base al quale non sarebbero necessari gli artifizi e/o i raggiri, ove la plusvalenza fosse notevole, teorizzando un "pericolosissimo" criterio in base al quale l'elemento fondamentale della truffa sarebbe l'entità del guadagno. Assumere, però, che il solo guadagno eccessivo configuri di per sé una truffa non potrebbe mai essere circoscritto ai soli beni immobili, ma dovrebbe essere applicato a tutti settori commerciali, con ricadute, laddove si tratti di cessione del marchio e del brevetto che costituiscono un enorme valore aggiunto rispetto a quello venale del bene, sulla stabilità del libero mercato. 1.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge per avere ritenuto, quale programma dell'associazione per delinquere, la cd. truffa commessa dagli apicali, figura di reato di creazione giurisprudenziale, il cui riconoscimento in modo consolidato era successivo all'epoca dei fatti, dovendosi riferire alla pronuncia della 2^ Sezione di questa Corte n. 18778/2014, relativa al caso del Monte dei Paschi di Siena, con conseguente violazione del principio di prevedibilità ai sensi dell'art. 7 della Convenzione E.D.U. 1.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge per aver considerato il reato di interposizione fittizia come permanente quando, nella realtà, questo si configura come delitto istantaneo. Premesso che non vi fu alcuna interposizione per l'acquisto dell'albergo Admiral, perché più fonti probatorie, logiche ed univoche, attestano che l'acquisto venne effettuato dal ricorrente per sé e per la propria famiglia, andava comunque escluso che si potesse considerare come interposizione la successiva vendita del 2008, perché intervenuta direttamente tra due società, in assenza di qualsivoglia schermatura, con la conseguenza che l'unico reato attribuibile al ricorrente, perfezionato nel 2006, sarebbe prescritto. In particolare, si osserva come la ricostruzione del reato in termini permanenti si fondi sulla successiva interposizione fittizia operata dagli altri imputati in epoca successiva; ma ciò era avvenuto all'insaputa del ricorrente per come poteva ricavarsi dalle seguenti circostanze: siccome Berneschi, per liquidare Menconi, decise di rivendere la società "Chef" al ricorrente, dal quale l'aveva comprata molti anni prima, se ne deduce che anche questi sapesse, dopo sei anni che non aveva più rapporti di affari con i due, che i correi dividessero le proprietà comuni; che il ricorrente sapesse che fosse loro intenzione effettuare una nuova interposizione fittizia relativa all'hotel Admiral; che il ricorrente, acquistando la "Chef", avesse dato un consapevole contributo a tale nuova interposizione. Solo in presenza di tali evidenze sarebbe possibile postulare degli effetti permanenti di tale reato in capo al Cavallini, ma di ciò non vi era prova, trattandosi soltanto di una congettura. 1.4. Con motivi aggiunti il ricorrente premette di avere corredato l'istanza di patteggiamento con due memorie, a mezzo delle quali chiedeva, in principalità, il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. dell'imputato e, in subordine, l'applicazione concordata della pena. Nessun riferimento a tali specifici aspetti, in punto di corretta qualificazione giuridica dei fatti - asseverata sic et simpliciter - conteneva la sentenza di applicazione della pena. Inoltre, quanto all'inapplicabilità del proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., l'unica motivazione riscontrabile era quella che gli imputati avessero confessato, circostanza tuttavia smentita dalla stessa Corte di Cassazione nella sentenza resa in data 16/10/2019, con cui aveva ravvisato l'incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria genovese. Si vedeva, pertanto, in un'ipotesi di carenza assoluta di motivazione. 2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 25/10/2021, ritenendo i motivi manifestamente infondati, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. Con memoria in data 3/11/2021, le parti civili costituite ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), hanno argomentato in punto di esclusione dei vizi denunciati dal ricorrente, insistendo per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha affermato che, in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per Cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo del ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (Sez. 7 ord. n. 39600 del 10/9/2015, Rv. 264766; Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, Rv. 275971). Nello stesso senso si è, altresì, precisato che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Rv. 272619). La denunzia avente ad oggetto l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è, dunque, limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione. Quanto, poi, all'ambito di cognizione della Corte di legittimità, si è altresì affermato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'ad. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Rv. 279842; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Rv. 272252). Tanto premesso, va evidenziato come le censure svolte in questa sede avverso la sentenza di applicazione pena del G.U.P. milanese riproducano quelle sollevate dalla difesa del ricorrente col ricorso per Cassazione (vedi pagg. 47-50 dei motivi principali di ricorso richiamati nella sentenza n. 44678/2019 della 2^ Sezione di questa Corte) avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 6/7/2018 che, quanto all'odierno imputato, confermava il giudizio di penale responsabilità di cui alla sentenza del Tribunale di Genova in ordine: al reato di cui al capo 1) della rubrica (art. 416, commi 1 e 2, cod. pen. per essersi associati tra loro, assumendo Berneschi, Cavallini e Menconi il ruolo di promotori ed organizzatori, allo scopo di commettere più delitti di appropriazione indebita e/o truffa ai danni della [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. - alias [OSCURATO:SOCIETA]. - nonché il successivo riciclaggio e reinvestimento dei proventi illeciti); in ordine al reato di cui al capo 4) della rubrica (artt. 110 cod. pen. e 12 quinquies L. 356/1992, in concorso con Menconi e Berneschi, attribuzione fittizia di quote societarie finalizzata al riciclaggio delle somme provento del reato di truffa contestato al capo 2 e prescritto già in primo grado); riteneva sussistente l'aggravante di cui all'art. 4 L. n. 146/2006 originariamente contestata ai capi 1), 4) e 5) di rubrica ed esclusa dal Tribunale con giudizio di prevalenza, per Calloni e Vallebuona, sull'attenuante ex art. 648-bis comma 3, cod. pen. e qualificava la recidiva contestata a Cavallini come specifica ed infraquinquennale. Tali profili di censura venivano ribaditi, ai fini del proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., con le memorie allegate all'istanza di applicazione della pena presentata al G.U.P. del Tribunale di Milano, dinanzi al quale era stato instaurato il giudizio dalla locale Procura della Repubblica a seguito dell'annullamento disposto da questa Corte delle sentenze di appello e di primo grado emesse Ligure per incompetenza per territorio, con trasmissione degli atti in favore dell'A.G. di Milano. Tale excursus assume particolare rilievo in quanto le censura di "assoluta eccentricità" della contestazione di cui al capo 1), sollevata sotto i differenti profili riferiti nell'esame dei motivi di ricorso (e sintetizzati anche ai punti A, B, C e D dei motivi aggiunti) e di prescrizione del reato di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 2) (vedi punti E, F e G dei motivi aggiunti), si inseriscono nell'ambito di un complesso accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito che, con doppia conforme, aveva invece asseverato la sussistenza dell'ipotesi di accusa così come riprodotta nell'imputazione e fatta propria dall'A.G. milanese e dal GIP, poi, nella sentenza impugnata. Pertanto, in ossequio agli orientamenti di legittimità sopra enunciati, se si ha riguardo alle imputazioni così come formulate, se ne ricava come le censure oggetto di ricorso si fondino necessariamente sull'affermazione di enunciati di fatto che non solo non risultano essere stati asseverati dal giudice del merito, ma che richiedono una rilettura degli elementi di prova preclusa in questa sede, fondandosi su una prospettazione difensiva avente carattere alternativo e, comunque, involgente profili di merito. Si tratta, dunque, di doglianze il cui perimetro fuoriesce tanto dall'ambito della valutazione a cui era chiamato in sede di patteggiamento il G.U.P., ai fini dell'immediato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., essendo preclusogli pervenire a tale risultato mediante un esame critico degli elementi probatori a sostegno di detta prospettazione, quanto dal perimetro del giudizio di legittimità di questa Corte, al fine di stabilire la ricorrenza dell'ipotesi dell'errore manifesto, essendo tale verifica, come in premessa evidenziato, limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 8/10/2020, Rv. 279842). Con la conseguenza che correttamente va ritenuto assolto, sul punto, l'onere di motivazione della sentenza da parte del G.U.P. nel richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. ed ai relativi elementi fondanti l'accusa - puntualmente indicati e non limitati alla (dedotta) erronea indicazione che gli imputati avrebbero reso confessione sui fatti addebitati, ma consistenti anche nell'indicazione delle principali prove di accusa - essendo tali indici sufficienti a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo e tenuto conto che, nel giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti, poiché l'accordo negoziale si estende alla qualificazione giuridica del fatto contestato, non può essere richiesto al giudice di motivare in ordine alla non sussistenza delle suddette cause di proscioglimento o di non punibilità. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei motivi dedotti, si stima equo determinare in euro 3.000,00, nonché alla rifusione delle spese di difesa sostenute dalle parti civili costituite che si liquidano ex officio come in dispositivo in relazione all'attività defensionale svolta (allegazione di memoria a confutazione dei motivi di ricorso). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] s.p.a e A