CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 febbraio 2026
Cassazione n. 23138/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte di appello di Firenze,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento senzarinvio della sentenza impugnataRITENUTO IN FATTO1.Con sentenza in data 28 marzo 2025 la Corte di appello di Firenze haconfermato la sentenza in data 23 gennaio 2023 del Tribunale di Firenze che hacondannato l’imputata alle pene di legge per due violazioni dell’art. 10-ter d.lgs.n. 74 del 2000, in data 27/12/2016 e in data 27/12/2017.2. Ricorre per cassazione l’imputata per violazione di legge dal momentoche la Corte di appello non aveva rilevato la prescrizione del reato maturata il 27giugno 2024, prima della sentenza di appello, per l’annualità 2016 e il 27 giugno2025, dopo la sentenza di appello, per l’annualità 2017 (primo motivo) e pervizio di motivazione in ordine alla congruità dell’aumento per la continuazione(secondo motivo).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato limitatamente alla prima parte del primo motivo conconseguente assorbimento del secondo motivo, mentre è manifestamenteinfondato nel resto.E’ incontestato l’accertamento di responsabilità per i due reati ascritti dicui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000. L’imputata, in qualità di legalerappresentante della [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa a responsabilità limitata, haomesso il versamento dell’IVA nella misura di euro 460.851 per la dichiarazionepresentata il 29 dicembre 2016 per l’anno d’imposta 2015 e di euro 510.082 perla dichiarazione presentata il 27 dicembre 2017 per l’anno d’imposta 2016.La ricorrente ha sostenuto che il reato di cui al capo A) era prescrittoprima della sentenza di appello e che il reato di cui al capo B) era prescritto dopola sentenza di appello. La deduzione è corretta nella prima parte. Il reato di cuiall’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 si prescrive in sei anni. Pertanto, a partiredalla data della consumazione, 29 dicembre 2015, devono calcolarsi sette anni emezzo (termine comprensivo del quarto per l’interruzione), a cui si aggiungono126 giorni di sospensione per rinvio su richiesta delle parti dal 19 settembre2022 al 23 gennaio 2023, con data finale di prescrizione al 30 ottobre 2024,prima della decisione della Corte di appello in data 28 marzo 2025.L’eccezione di prescrizione è manifestamente infondata invece quantoall’analoga fattispecie di cui al capo B) la cui data di consumazione è il 27dicembre 2017. Infatti, in questo caso il calcolo si arricchisce del termine disospensione della cosiddetta legge Orlando, pari a complessivi tre anni, tra ilprimo e il secondo grado, con termine finale al 29 ottobre 2028.Orbene, venendo al trattamento sanzionatorio, si osserva che la penairrogata in primo grado, e confermata in secondo grado, è stata pari ad anni 1 direclusione, così calcolata: pena base per il reato più grave di cui al capo B, anni1 e mesi 2 di reclusione, aumentata per la continuazione con il reato di cui alcapo A, mesi 4 di reclusione, ridotta per il rito ad anni 1 di reclusione.[OSCURATO:PERSONA] che il reato prescritto di cui al capo A) è quello messo incontinuazione, è possibile rideterminare la pena, a partire dalla pena irrogata peril reato di cui al capo B) in anni 1 e mesi 2 di reclusione, da ridursi per il rito amesi 9 e giorni 10 di reclusione. La durata delle pena accessoria dellainterdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese varidotta, invece, a mesi sei.Va confermata infine la disposta confisca, mai oggetto di censura da partedella ricorrente, nel suo ammontare complessivo, trattandosi di confisca direttaed essendo comunque pacifico l’accertamento di responsabilità (si veda, tra lepiù recenti, Sez. 3, n. 40793 del 22/10/2025, Castelli, Rv. 288976 e ampliusSez. 3, n. 15655 del 02/02/2022, Marasco, Rv. 283275-01).In definitiva la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per laprescrizione solo del reato del capo A) con conseguente eliminazione dellarelativa pena e riduzione della pena accessoria, mentre va confermata per ilreato del capo B) con rideterminazione della pena in mesi nove e giorni dieci direclusione e per la confisca nel suo complessivo ammontare di euro 970.933,00. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto al reato relativo al periodo diimposta 2015 perché lo stesso è estinto per prescrizione e ridetermina iltrattamento sanzionatorio per il residuo reato in mesi nove e giorni dieci direclusione nonché riduce la durata della pena accessoria della interdizione dagliuffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese a mesi sei. Conferma lacomplessiva disposta confisca.Così deciso, il 10 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]