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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30336/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 44839/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione all'esatta comparazione tra circostanze aggravanti, lamentando che entrambi i giudici di merito hanno concesso le circostanze attenuanti prevalenti rispetto alla contestata aggravante di cui all'art. 186 co. 2bis cod. strada , poi hanno prima indicato la pena base, poi applicato l'aumento per l'aggravante di cui all'art. 186 co. 2 sexies cod. strada e solo dopo hanno computato la diminuente per le atte- nuanti generiche ritenute prevalenti.

Sostiene il ricorrente che, invece, si sarebbe dovuto applicare il giudizio di (VA- comparazione a tutte le circostanze aggravanti eyquindi non andasse operato l'au- mento per la circostanza aggravante di cui all'art. 186 co. 2 sexies cod. strada.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto pro- spettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Ed invero, l'art. 186 co. 2-sexies cod. strada prevede che l'ammenda prevista dal comma 2 sia aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo !e ore 22 e prima delle ore

7. Si tratta di una circostanza "rinforzata" in quanto ai successivo comma 2- septies si stabilisce che le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante dell'orario notturno non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa, per cui le diminuzioni di pena si operano sulla quartità della stessa ri- sultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

E questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito che, qualora concorrano le circostanze ad effetto speciale di aver provocato un incidente e di aver commesso il fatto in orario notturno con una circostanza attenuante (nella specie, le atte- nuanti generiche), deve in primo luogo essere operato l'aumento previsto dall'ag- gravante di cui all'art. 186, comma 2-sexies, sottratta al giudizio di bilanciamento in virtù del disposto di cui all'art. 186, comma 2-septies, e, quindi, eseguito il giudizio di bilanciamento previsto dail'art. 69 cod. pen. tra la circostanza atte- nuante e la residua circostanza aggravante, apportando l'eventuale diminuzione sulla componente detentiva e pecuniaria della pena (Sez. 4, n. 53280 del 21/9/2017„ Bruni„ Rv. 271354).

Diversamente da quanto opina il ricorrente, pertanto, i giudici del merito hanno operato correttamente.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

N. 44839/2022 R.G.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

3. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso.

La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez.

Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez.

Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164; e Sez.

Un. n. 19601 del 28/2/2008.

Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inarnrnissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 7 gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 44839/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione all'esatta comparazione tra circostanze aggravanti, lamentando che entrambi i giudici di merito hanno concesso le circostanze attenuanti prevalenti rispetto alla contestata aggravante di cui all'art. 186 co. 2bis cod. strada , poi hanno prima indicato la pena base, poi applicato l'aumento per l'aggravante di cui all'art. 186 co. 2 sexies cod. strada e solo dopo hanno computato la diminuente per le atte- nuanti generiche ritenute prevalenti. Sostiene il ricorrente che, invece, si sarebbe dovuto applicare il giudizio di (VA- comparazione a tutte le circostanze aggravanti eyquindi non andasse operato l'au- mento per la circostanza aggravante di cui all'art. 186 co. 2 sexies cod. strada. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto pro- spettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Ed invero, l'art. 186 co. 2-sexies cod. strada prevede che l'ammenda prevista dal comma 2 sia aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo !e ore 22 e prima delle ore 7. Si tratta di una circostanza "rinforzata" in quanto ai successivo comma 2- septies si stabilisce che le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante dell'orario notturno non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa, per cui le diminuzioni di pena si operano sulla quartità della stessa ri- sultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante. E questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito che, qualora concorrano le circostanze ad effetto speciale di aver provocato un incidente e di aver commesso il fatto in orario notturno con una circostanza attenuante (nella specie, le atte- nuanti generiche), deve in primo luogo essere operato l'aumento previsto dall'ag- gravante di cui all'art. 186, comma 2-sexies, sottratta al giudizio di bilanciamento in virtù del disposto di cui all'art. 186, comma 2-septies, e, quindi, eseguito il giudizio di bilanciamento previsto dail'art. 69 cod. pen. tra la circostanza atte- nuante e la residua circostanza aggravante, apportando l'eventuale diminuzione sulla componente detentiva e pecuniaria della pena (Sez. 4, n. 53280 del 21/9/2017„ Bruni„ Rv. 271354). Diversamente da quanto opina il ricorrente, pertanto, i giudici del merito hanno operato correttamente. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. N. 44839/2022 R.G. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 3. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164; e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008. Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inarnrnissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 7 gi
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