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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2022

Cassazione n. 45815/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata, anche agli effetti civili, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 110 e 612 cod. pen. (capo B), 110 e 582 cod. pen. (capo C) e 635 cod. pen. (capo D), commessi in Macomer dal 21 al 27 febbraio 2017; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che contesta il travisamento dei capi d'imputazione nel quale sarebbe incorso il giudice di appello, è manifestamente infondato, posto che, al di là dell'editto accusatorio riportato in testa alla sentenza documento impugnata, dalla lettura della motivazione emerge con tutta evidenza quali siano le contestazione sollevate nei confronti dell'imputato, per il quale egli è stato condannato, le quali risultano perfettamente coincidenti con quelle delibate dal giudice di primo grado; donde, sotto questo profilo, il motivo è anche generico; - che il secondo motivo - che contesta la completezza, la logicità e la coerenza della motivazione, rispetto agli atti del processo, posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato — è affidato a doglianze assolutamente generiche, in quanto indeterminate, ossia prive di addentellati concreti alla motivazione sottoposta ad esame, e aspecifiche, ossia prive di confronto critico con le ragioni poste a sostegno della decisione, e, comunque, non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), come evincibile dal tenore dell'argomentazione ostesa alle pagg. 10 - 13 della sentenza impugnata; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 novembre 2022 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata, anche agli effetti civili, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 110 e 612 cod. pen. (capo B), 110 e 582 cod. pen. (capo C) e 635 cod. pen. (capo D), commessi in Macomer dal 21 al 27 febbraio 2017; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che contesta il travisamento dei capi d'imputazione nel quale sarebbe incorso il giudice di appello, è manifestamente infondato, posto che, al di là dell'editto accusatorio riportato in testa alla sentenza documento impugnata, dalla lettura della motivazione emerge con tutta evidenza quali siano le contestazione sollevate nei confronti dell'imputato, per il quale egli è stato condannato, le quali risultano perfettamente coincidenti con quelle delibate dal giudice di primo grado; donde, sotto questo profilo, il motivo è anche generico; - che il secondo motivo - che contesta la completezza, la logicità e la coerenza della motivazione, rispetto agli atti del processo, posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato — è affidato a doglianze assolutamente generiche, in quanto indeterminate, ossia prive di addentellati concreti alla motivazione sottoposta ad esame, e aspecifiche, ossia prive di confronto critico con le ragioni poste a sostegno della decisione, e, comunque, non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), come evincibile dal tenore dell'argomentazione ostesa alle pagg. 10 - 13 della sentenza impugnata; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2022 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 45815/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris