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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022

Cassazione n. 14427/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria trasmessa il 4 marzo 2022 con cui ribadisce le ragioni del ricorso; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento all'unico motivo attraverso cui si censura la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., il ricorso risulta generico e manifestamente infondato avendo la Corte territoriale fornito ineccepibile risposta sul perché non potesse riconoscersi la citata causa di non punibilità, sia in considerazione dei plurimi illeciti che il ricorrente avrebbe inteso occultare attraverso la falsa denuncia presentata, sia per l'intensità del dolo reso palese dalle modalità attraverso cui, poco dopo il causato sinistro ebbe ad effettuare la telefonata alle forze di polizia per denunciare il furto del mezzo; elementi che, unitariamente apprezzati, danno conto della non tenue offensività del fatto e rendono palese le ragioni del rigetto della relativa richiesta che il ricorrente, attraverso una parcellizzata analisi del complessivo costrutto argomentativo vorrebbe confutare per mezzo di preclusi riferimenti in fatto tali da ridimensionare la vicenda; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile - con il venir meno di ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data successiva alla pronunzia della sentenza di appello (Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164) -, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/03/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Antonip

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria trasmessa il 4 marzo 2022 con cui ribadisce le ragioni del ricorso; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento all'unico motivo attraverso cui si censura la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., il ricorso risulta generico e manifestamente infondato avendo la Corte territoriale fornito ineccepibile risposta sul perché non potesse riconoscersi la citata causa di non punibilità, sia in considerazione dei plurimi illeciti che il ricorrente avrebbe inteso occultare attraverso la falsa denuncia presentata, sia per l'intensità del dolo reso palese dalle modalità attraverso cui, poco dopo il causato sinistro ebbe ad effettuare la telefonata alle forze di polizia per denunciare il furto del mezzo; elementi che, unitariamente apprezzati, danno conto della non tenue offensività del fatto e rendono palese le ragioni del rigetto della relativa richiesta che il ricorrente, attraverso una parcellizzata analisi del complessivo costrutto argomentativo vorrebbe confutare per mezzo di preclusi riferimenti in fatto tali da ridimensionare la vicenda; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile - con il venir meno di ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data successiva alla pronunzia della sentenza di appello (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164) -, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Antonip
Sentenza Cassazione n. 14427/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris