CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 1960
Cassazione n. 39853/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/07/1960 avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe veniva rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Siena in data 18 dicembre 2017 che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011. In particolare, al Ricci era contestato di non aver ottemperato al provvedimento emesso nei suoi confronti dal Questore di Siena in data 8 giugno 2015, recante l'ordine di allontanamento dal Comune di ~.Ch-tiv5 i. 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art.606 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di misure di prevenzione, l'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio si caratterizza per la duplice intimazione di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell'ordine di allontanamento, con la conseguenza che la mancanza di una delle due prescrizioni determina l'illegittimità del provvedimento, rilevabile dal giudice penale al fine di disapplicarlo per difformità dalla fattispecie tipica, con la conseguente insussistenza del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Sez. 1, n. 13975 del 05/03/2020, Kim, Rv. 278821 — 01). Con riferimento al caso in esame, è assorbente rilevare che il provvedimento emesso nei confronti del Ricci dal Questore di Siena datato 8 giugno 2015, è illegittimo e deve essere disapplicato, perché reca l'ordine di allontanamento dal ektosi Comune di 1:2==a1, ma non contiene l'ingiunzione di fare rientro nel Comune di residenza. In applicazione del suddetto principio, deve quindi affermarsi l'insussistenza del fatto contestato e deve pronunciarsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, 13 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA] )DEPOSI