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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2023

Cassazione n. 02968/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/3/2022 del Tribunale di Monza letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili afferenti alla omessa motivazione in punto di responsabilità, risultato dell'accordo delle parti e non involgente pena illegale e dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso imputato e tale da presupporre il suo consenso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/3/2022 del Tribunale di Monza letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili afferenti alla omessa motivazione in punto di responsabilità, risultato dell'accordo delle parti e non involgente pena illegale e dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso imputato e tale da presupporre il suo consenso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02968/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris