CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 36866/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza 26 luglio 2022 la Corte d'appello di Napoli, pronunciando quale giudice dell'esecuzione su istanza del Procuratore generale, ha revocato il beneficio dell'indulto concesso a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza della medesima Corte territoriale in data 25.10.2013, nella misura di 9 mesi di reclusione, nonché il beneficio applicato dal GIP del Tribunale di Noia con ordinanza in data 4.12.2006, relativo alla condanna di cui alla sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 14.3.2005 (irrevocabile il 26.1.2006). A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha rilevato che, con sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 16.7.2013, irrevocabile il 19.5.2015, il Cava era stato condannato, tra l'altro, per il reato di cui all'art. 416- bis cod. pen., accertato nell'anno 2003 fino alla data del 30.11.2007, alla pena di anni 21, mesi 11 e giorni 15 di reclusione. Pertanto, avendo riportato una condanna superiore a 5 anni alla data di entrata in vigore della legge 31.7.2006, n. 241, il beneficio doveva essere revocato. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'interessato, a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge in relazione all'art. 1, I. n. 241 del 2006 e omessa ovvero illogica motivazione. La Corte d'appello avrebbe omesso di motivare con riguardo al profilo evidenziato dalla difesa, secondo la quale la medesima Corte territoriale, decidendo sull'istanza di revoca della pena sospesa avanzata dalla Procura nei confronti della moglie del Cava, [OSCURATO:PERSONA], coimputata nel medesimo reato, aveva accolto i rilievi difensivi rilevando che le prove, costituite dalle intercettazioni delle conversazioni, si arrestavano all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e pertanto aveva dichiarato interamente condonata la pena inflitta. L'ordinanza impugnata avrebbe altresì violato il principio di unicità della giurisdizione, essendo pervenuta per [OSCURATO:PERSONA] ad una decisione diversa rispetto a quella assunta nei confronti della coimputata [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale, inoltre, non avrebbe adeguatamente approfondito ai fini della concessione del beneficio, la distinzione tra commissione del reato di partecipazione all'associazione a delinquere, che risultava già perfezionato prima dell'entrata in vigore della legge n. 241 del 2006, e consumazione dello stesso. La difesa aveva infatti rilevato che, seppure l'associazione a delinquere era stata operante dal 2003 al 2007, la partecipazione ad essa del Cava si arrestava al 14.4.2006, come emerso dai dati captativi, risultanti dalla motivazione della sentenza emessa in primo grado e confermata in appello. Analogamente, il provvedimento impugnato non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia escussi nel processo di cognizione, i quali non avevano riferito di condotte del Cava successive alla data del 1.8.2006. 3. Il Procuratore generale, con conclusioni scritte, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, il giudice dell'esecuzione penale ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari per finalità esecutive e, in particolare, per l'applicazione di cause estintive e per la revoca dei benefici condizionati (Sez. 1, n. 14984 del 13/03/2019, Versaci, Rv. 275063 - 01; Sez. 1, n. 16039 del 02/02/2016, Violino, Rv. 266624 - 01; Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014, Raia, Rv. 261087). Con specifico riguardo al tempus commissi delicti, questa Corte ha affermato che in sede esecutiva non è consentito modificare la data del commesso reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato quando il momento di consumazione sia individuato in sede di cognizione in termini precisi e delimitati (Sez. 3, n. 8180 del 20/01/2016, Spada, Rv. 266283; Sez. 1, n. 3955 del 06/12/2007, dep. 2008, Greco, Rv. 238380); soltanto nella diversa ipotesi in cui il tempus commissi delicti non è indicato in modo preciso e con ben definiti riferimenti fattuali nel capo di imputazione, il giudice dell'esecuzione può prendere conoscenza del contenuto della sentenza e, occorrendo, degli atti del procedimento, per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile desumere l'effettiva data del reato, ove essa sia rilevante ai fini della decisione che gli è demandata (Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014, Raia, Rv. 261087; Sez. 1, n. 25735 del 12/06/2008, Labate, Rv. 240475; Sez. 1, n. 4076 del 06/07/1995, Mastrosanti, Rv. 202430). In ipotesi di reato permanente, nel caso in cui questo sia contestato in forma "aperta", ove in sede esecutiva debba farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data di cessazione della condotta e questa non sia stata precisata nella sentenza di condanna, spetta al giudice dell'esecuzione l'accertamento mediante l'analisi accurata degli elementi a sua disposizione (Sez. 1, n. 21928 del 17/03/2022, Ierardi, Rv. 283121 - 01). Si è, peraltro, precisato che al giudice dell'esecuzione non è consentito modificare la data del commesso reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato, anche quando il tempus commisi delicti non sia precisamente indicato nell'imputazione (Sez. 1, Sentenza n. 25219 del 20/05/2021, Piacenti, Rv. 281443 - 01 la quale ha affermato il principio in fattispecie di rigetto della richiesta di indicazione della data finale di permanenza del reato associativo mafioso, contestato in forma aperta, in senso difforme da quanto accertato dal giudice della cognizione, il quale non aveva indicato una data di cessazione della condotta anteriore alla sentenza di primo grado). 3. Ciò premesso, nel caso in esame il giudice dell'esecuzione ha respinto la domanda in base ad una pluralità di elementi. Ha innanzitutto rilevato che in sede di cognizione l'addebito di partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso era stato contestato "in forma chiusa", e il tempus commissi dell'od aveva costituito oggetto di accertamento con pronuncia passata in giudicato. Infatti, questa Corte, decidendo sull'impugnazione proposta dal Cava avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli 16 luglio 2013, in punto di tempus commissi delicti aveva affermato che «la contestazione del reato associativo, di cui al capo A), si arresta infatti al 30 novembre 2007; i ritenuti capi di essa, [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] risultano arrestati, rispettivamente, il 27 marzo 2006 e il 17 ottobre 2006; nessun elemento processuale giustifica, né è stato addotto dal ricorrente, una retrodatazione della cessazione del reato permanente a data antecedente 1'8 dicembre 2005 di entrata in vigore della legge n. 251 del 2005» (sentenza n. 13967 del 19/05/2015, dep. 2016). L'ordinanza impugnata ha, inoltre, puntualmente rilevato che la possibilità di retrodatazione della condotta era esclusa da ulteriori elementi emergenti dalla sentenza d'appello, ed in particolare dalla circostanza che tale pronuncia aveva accertato la prosecuzione del sodalizio criminale anche oltre il 2008, atteso che la sopravvenuta detenzione dei vertici dell'associazione, ed in particolare del Cava, non aveva ostacolato la prosecuzione dell'attività delittuosa, avendo egli anzi arruolato nuove leve mentre si trovava in carcere e avendo continuato a impartire direttive ai sodali, così da garantire un apporto durevole in favore del sodalizio criminoso. Per contro non vi era la prova di una sua dissociazione, ovvero della sua esclusione dall'organizzazione criminale. 3.1. Privo di pregio è altresì la censura concernente l'asserito perfezionamento del reato associativo prima dell'entrata in vigore della legge n. 231 del 2006. Nel caso di specie, essendo stato accertato in sede di cognizione il periodo di partecipazione al reato associativo, risulta dirimente l'insegnamento di questa Corte, secondo il quale, ai fini della revoca dell'indulto previsto dalla I. 31 luglio 2006, n. 241, per delitto non colposo commesso nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore del decreto di clemenza, in caso di reato permanente è sufficiente che, nel quinquennio in questione, sia caduto un qualsiasi segmento della permanenza nel reato (Sez. 1, n. 42384 del 28/05/2016, Leo, Rv. 268274 - 01 nella quale è stata ritenuta immune da vizi l'ordinanza di revoca dell'indulto a seguito dell'intervenuta condanna per il reato di associazione di tipo mafioso commesso dal giugno 2003 fino al settembre 2011 con permanenza. In precedenza, in senso conforme, Sez. 1, n. 1746 del 08/03/2000, Fazio, Rv. 215824 - 01). 3.2. Infondato è infine il rilievo difensivo concernente la differente decisione assunta dalla medesima Corte d'appello con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], moglie del Cava e coimputata nel medesimo reato associativo. A prescindere dalla genericità della censura, stante l'autonomia delle posizioni dei due soggetti e il diverso ruolo da essi svolto nell'associazione, dirimenti risultano le considerazioni già svolte in ordine alla impossibilità per il giudice dell'esecuzione di modificare il tempus commissi delicti accertato in sede di cognizione. 4. In conclusione, la decisione impugnata risulta motivata in modo congruo, esaustivo e puntualmente riferito alle emergenze probatorie disponibili, sicché si impone il rigetto del ricorso. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual