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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12478/2026

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zione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari di conferma della condanna, ex art. 442 cod. proc. pen., del Tribunale di Foggia in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 per avere detenuto all'interno della propria abitazione 4 involucri termosaldati contenenti .marijuana del peso di gr. 272, 5 da cui erano ricavabili 651 dosi medie singole nonché otto involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina da cui erano ricavabili 143 dosi medie singole.

Con la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.

Rilevato che il primo motivo con il quale la difesa deduce la il vizio di motivazione in merito alla ritenuta responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], alla luce delle dichiarazioni rese dal coimputato convivente [OSCURATO:PERSONA], secondo cui lo stupefacente "era di sua esclusiva proprietà", non è consentito in questa sede perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e motivatamente disattesi con corretti argomenti in fatto e in diritto dal giudice di merito che da pag. 3 a pag. 7, con congrui richiami giurisprudenziali, ha anche spiegato le ragioni per le quali nel caso in esame non si versasse in ipotesi di mera connivenza.

Del pari inammissibile è il motivo dedotto in relazione al trattamento sanzionatorio in quanto si risolve nella mera riproposizione dei profili di censura già ampiamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con un percorso motivazionale logico e coerente che ha dato atto della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, della diversità dello stupefacente e dunque della scarsa efficacia dissuasiva delle precedenti condanne oltre che della propensione dell'imputata a ritrarre dall'illecito facili guadagni.

A quanto detto deve aggiungersi che la pena è stata determinata al di sotto della metà del massimo edittale giustificando, con motivazione non censurabile in questa sede, la scelta in virtù della presenza di diverse sostanze droganti, della natura pesante di una di esse, del dato ponderale, delle insidiose modalità di occultamento e infine dalla personalità della [OSCURATO:PERSONA] e del coimputato.

Peraltro, questa Corte ha ripetutamente affermato che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui 2all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01) Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammis P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari di conferma della condanna, ex art. 442 cod. proc. pen., del Tribunale di Foggia in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 per avere detenuto all'interno della propria abitazione 4 involucri termosaldati contenenti .marijuana del peso di gr. 272, 5 da cui erano ricavabili 651 dosi medie singole nonché otto involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina da cui erano ricavabili 143 dosi medie singole. Con la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Rilevato che il primo motivo con il quale la difesa deduce la il vizio di motivazione in merito alla ritenuta responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], alla luce delle dichiarazioni rese dal coimputato convivente [OSCURATO:PERSONA], secondo cui lo stupefacente "era di sua esclusiva proprietà", non è consentito in questa sede perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e motivatamente disattesi con corretti argomenti in fatto e in diritto dal giudice di merito che da pag. 3 a pag. 7, con congrui richiami giurisprudenziali, ha anche spiegato le ragioni per le quali nel caso in esame non si versasse in ipotesi di mera connivenza. Del pari inammissibile è il motivo dedotto in relazione al trattamento sanzionatorio in quanto si risolve nella mera riproposizione dei profili di censura già ampiamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con un percorso motivazionale logico e coerente che ha dato atto della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, della diversità dello stupefacente e dunque della scarsa efficacia dissuasiva delle precedenti condanne oltre che della propensione dell'imputata a ritrarre dall'illecito facili guadagni. A quanto detto deve aggiungersi che la pena è stata determinata al di sotto della metà del massimo edittale giustificando, con motivazione non censurabile in questa sede, la scelta in virtù della presenza di diverse sostanze droganti, della natura pesante di una di esse, del dato ponderale, delle insidiose modalità di occultamento e infine dalla personalità della [OSCURATO:PERSONA] e del coimputato. Peraltro, questa Corte ha ripetutamente affermato che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui 2all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01) Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammis P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 12478/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris