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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 maggio 2026

Cassazione n. 16931/2026

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cciai;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, In persona del direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaValle d’Aosta n. 20/2021, depositata il 23 agosto 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 28346/2021Numero sezionale 4225/2026Numero di raccolta generale 16931/2026Data pubblicazione 29/05/20261. – Con ricorso proposto dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Aosta, il contribuente [OSCURATO:PERSONA] impugnavauna cartella di pagamento emessa a seguito di attività diliquidazione automatizzata ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del1973, relativa all’anno d’imposta 2014, concernente, tra l’altro,IRPEF, IVA, addizionali e sanzioni.L’atto impositivo traeva origine da una comunicazione diirregolarità notificata in data 18 luglio 2016 e da una successivacartella di pagamento notificata in data 18 gennaio 2018.Il contribuente si costituiva ritualmente nel giudizio di primogrado, mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva a sua volta,depositando controdeduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Aosta, con sentenzan. 12/2020, depositata l’8 gennaio 2020, respingeva il ricorso,condannando il contribuente al pagamento delle spese di lite.2. – Il contribuente proponeva quindi appello.Nel giudizio di secondo grado l’Agenzia delle entrate sicostituiva, chiedendo il rigetto dell’appello.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Valle d’Aosta, consentenza n. 20/2021, depositata il 23 agosto 2021, respingeval’appello.3. – Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso percassazione articolato in sette motivi.L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con nota del 30 aprile 2026, il ricorrente ha dichiarato diavere presentato, in data 21 gennaio 2026, all’Agenzia delleNumero registro generale 28346/2021Numero sezionale 4225/2026Numero di raccolta generale 16931/2026Data pubblicazione 29/05/2026entrate - Riscossione, dichiarazione di adesione alla definizioneagevolata c.d.

“Rottamazione-quinquies”, con riferimento ai carichioggetto del presente giudizio.Il contribuente precisa altresì che, pur avendo dichiarato diassumere l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi aoggetto i carichi ai quali si riferisce tale dichiarazione, allo stato ladomanda di definizione è stata soltanto presentata, mentrel’Agenzia delle entrate - Riscossione dovrà comunicare l’esito dellaprocedura entro il 30 giugno 2026, con indicazione dell’eventualeaccoglimento, degli importi dovuti e dei moduli di pagamento.Si rappresenta che solo dopo tale comunicazione, ecomunque dopo il pagamento in unica soluzione o della prima rata,con scadenza il 31 luglio 2026, il contribuente potrà verificarel’effettivo consolidarsi della definizione agevolata e,conseguentemente, esercitare in modo pienamente consapevole eprocessualmente corretto la rinuncia al giudizio.Pertanto, chiede il rinvio a nuovo ruolo del procedimento adata successiva al 31 luglio 2026, o comunque a data successivaalla comunicazione dell’esito della domanda di definizione agevolatada parte dell’Agenzia delle entrate - Riscossione, al fine diconsentire al contribuente di verificare l’effettiva ammissione allaprocedura, procedere al pagamento in unica soluzione o della primarata e, conseguentemente, esercitare la rinuncia al giudizio neitermini e nei modi processualmente corretti.1.1. – La richiesta deve essere accolta.La l. n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026) ha introdottouna nuova definizione agevolata che riguarda tutti i carichi affidatiall’agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio2000 e il 31 dicembre 2023, derivanti da omesso versamento diimposte, a seguito dei controlli automatici e formali effettuatiNumero registro generale 28346/2021Numero sezionale 4225/2026Numero di raccolta generale 16931/2026Data pubblicazione 29/05/2026dall’Agenzia delle entrate sulle dichiarazioni annuali (artt. 36-bis e36-ter d.P.R. n. 600 del 1973; artt. 54-bis e 54-ter d.P.R. n. 633del 1972).Purché riferiti alle fattispecie sopra elencate, possono essereindicati nella domanda di adesione anche i carichi già oggetto:delle prime tre rottamazioni o del saldo e stralcio, per i quali icontribuenti sono incorsi nella decadenza a seguito del mancato onon tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previstescadenze;della rottamazione-quater o della riammissione allarottamazione-quater, per i quali, alla data del 30 settembre 2025,si sono persi i benefici della misura agevolativa, in quanto non tuttele rate scadute alla medesima data risultano regolarmente versate.Sono esclusi dalla nuova “rottamazione” i debiti che, anche serientrano nell’ambito della rottamazione-quinquies, sono ricompresiin piani di pagamento della rottamazione-quater e dellariammissione alla rottamazione-quater per i quali, alla data del 30settembre 2025, risultano regolarmente versate tutte le ratescadute.La domanda di adesione alla rottamazione-quinquies vapresentata esclusivamente in via telematica entro il 30 aprile 2026tramite il sito dell’Agenzia delle entrate - Riscossione.L’Agenzia delle entrate - Riscossione renderà disponibileentro il 30 giugno 2026 la comunicazione delle somme dovute, conl’esito della domanda, gli importi da versare e i moduli dipagamento.Nel caso di specie, la richiesta è stata ritualmente avanzataentro il 30 aprile 2026 e la definizione agevolata non si è ancoraperfezionata.2. – Il procedimento va dunque rinviato a nuovo ruolo.Numero registro generale 28346/2021Numero sezionale 4225/2026Numero di raccolta generale 16931/2026Data pubblicazione 29/05/2026 P.Q.MRinvia il procedimento a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 15 maggio 2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cciai;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, In persona del direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaValle d’Aosta n. 20/2021, depositata il 23 agosto 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 28346/2021Numero sezionale 4225/2026Numero di raccolta generale 16931/2026Data pubblicazione 29/05/20261. – Con ricorso proposto dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Aosta, il contribuente [OSCURATO:PERSONA] impugnavauna cartella di pagamento emessa a seguito di attività diliquidazione automatizzata ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del1973, relativa all’anno d’imposta 2014, concernente, tra l’altro,IRPEF, IVA, addizionali e sanzioni.L’atto impositivo traeva origine da una comunicazione diirregolarità notificata in data 18 luglio 2016 e da una successivacartella di pagamento notificata in data 18 gennaio 2018.Il contribuente si costituiva ritualmente nel giudizio di primogrado, mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva a sua volta,depositando controdeduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Aosta, con sentenzan. 12/2020, depositata l’8 gennaio 2020, respingeva il ricorso,condannando il contribuente al pagamento delle spese di lite.2. – Il contribuente proponeva quindi appello.Nel giudizio di secondo grado l’Agenzia delle entrate sicostituiva, chiedendo il rigetto dell’appello.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Valle d’Aosta, consentenza n. 20/2021, depositata il 23 agosto 2021, respingeval’appello.3. – Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso percassazione articolato in sette motivi.L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con nota del 30 aprile 2026, il ricorrente ha dichiarato diavere presentato, in data 21 gennaio 2026, all’Agenzia delleNumero registro generale 28346/2021Numero sezionale 4225/2026Numero di raccolta generale 16931/2026Data pubblicazione 29/05/2026entrate - Riscossione, dichiarazione di adesione alla definizioneagevolata c.d. “Rottamazione-quinquies”, con riferimento ai carichioggetto del presente giudizio.Il contribuente precisa altresì che, pur avendo dichiarato diassumere l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi aoggetto i carichi ai quali si riferisce tale dichiarazione, allo stato ladomanda di definizione è stata soltanto presentata, mentrel’Agenzia delle entrate - Riscossione dovrà comunicare l’esito dellaprocedura entro il 30 giugno 2026, con indicazione dell’eventualeaccoglimento, degli importi dovuti e dei moduli di pagamento.Si rappresenta che solo dopo tale comunicazione, ecomunque dopo il pagamento in unica soluzione o della prima rata,con scadenza il 31 luglio 2026, il contribuente potrà verificarel’effettivo consolidarsi della definizione agevolata e,conseguentemente, esercitare in modo pienamente consapevole eprocessualmente corretto la rinuncia al giudizio.Pertanto, chiede il rinvio a nuovo ruolo del procedimento adata successiva al 31 luglio 2026, o comunque a data successivaalla comunicazione dell’esito della domanda di definizione agevolatada parte dell’Agenzia delle entrate - Riscossione, al fine diconsentire al contribuente di verificare l’effettiva ammissione allaprocedura, procedere al pagamento in unica soluzione o della primarata e, conseguentemente, esercitare la rinuncia al giudizio neitermini e nei modi processualmente corretti.1.1. – La richiesta deve essere accolta.La l. n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026) ha introdottouna nuova definizione agevolata che riguarda tutti i carichi affidatiall’agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio2000 e il 31 dicembre 2023, derivanti da omesso versamento diimposte, a seguito dei controlli automatici e formali effettuatiNumero registro generale 28346/2021Numero sezionale 4225/2026Numero di raccolta generale 16931/2026Data pubblicazione 29/05/2026dall’Agenzia delle entrate sulle dichiarazioni annuali (artt. 36-bis e36-ter d.P.R. n. 600 del 1973; artt. 54-bis e 54-ter d.P.R. n. 633del 1972).Purché riferiti alle fattispecie sopra elencate, possono essereindicati nella domanda di adesione anche i carichi già oggetto:delle prime tre rottamazioni o del saldo e stralcio, per i quali icontribuenti sono incorsi nella decadenza a seguito del mancato onon tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previstescadenze;della rottamazione-quater o della riammissione allarottamazione-quater, per i quali, alla data del 30 settembre 2025,si sono persi i benefici della misura agevolativa, in quanto non tuttele rate scadute alla medesima data risultano regolarmente versate.Sono esclusi dalla nuova “rottamazione” i debiti che, anche serientrano nell’ambito della rottamazione-quinquies, sono ricompresiin piani di pagamento della rottamazione-quater e dellariammissione alla rottamazione-quater per i quali, alla data del 30settembre 2025, risultano regolarmente versate tutte le ratescadute.La domanda di adesione alla rottamazione-quinquies vapresentata esclusivamente in via telematica entro il 30 aprile 2026tramite il sito dell’Agenzia delle entrate - Riscossione.L’Agenzia delle entrate - Riscossione renderà disponibileentro il 30 giugno 2026 la comunicazione delle somme dovute, conl’esito della domanda, gli importi da versare e i moduli dipagamento.Nel caso di specie, la richiesta è stata ritualmente avanzataentro il 30 aprile 2026 e la definizione agevolata non si è ancoraperfezionata.2. – Il procedimento va dunque rinviato a nuovo ruolo.Numero registro generale 28346/2021Numero sezionale 4225/2026Numero di raccolta generale 16931/2026Data pubblicazione 29/05/2026 P.Q.MRinvia il procedimento a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 15 maggio 2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
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