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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 17381/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

10/2025 della Corte d'appello di Leccedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione inrelazione all’eccessività della pena, oltre che riproduttivo di profili di censura già dedotti inappello e già adeguatamente esaminati dalla Corte territoriale, è manifestamente infondato,poiché la difesa ha rivendicato un inesistente diritto al minimo della pena, mentre, secondol’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione del trattamento sanzionatorio,anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti eddiscrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione non è consentita dalla legge lacensura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione,come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 5della impugnata sentenza);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
10/2025 della Corte d'appello di Leccedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione inrelazione all’eccessività della pena, oltre che riproduttivo di profili di censura già dedotti inappello e già adeguatamente esaminati dalla Corte territoriale, è manifestamente infondato,poiché la difesa ha rivendicato un inesistente diritto al minimo della pena, mentre, secondol’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione del trattamento sanzionatorio,anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti eddiscrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione non è consentita dalla legge lacensura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione,come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 5della impugnata sentenza);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17381/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris