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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 febbraio 2021

Cassazione n. 25787/2022

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ORDINANZA sul ricorso 961-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1734/7/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 26/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO Il controricorso è stato iscritto con certificato di mancato deposito del ricorso principale; CONSIDERATO La parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest'ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 c.p.c., di richiedere l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall'art. 370 c.p.c., e trova giustificazione nell'interesse del controricorrente a recuperare le spese ed ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per , l'impugnazione. (cfr. Cass VI-4, n. 27571/2020; Cass I, n. 3193/2016) Pertanto, il ricorso è improcedibile e tale va dichiarato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.tremila/00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento Ric. 2022 n. 00961 sez.

MT - ud. 22-06-2022 -2- da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
‹ ‘-) • f e . ORDINANZA sul ricorso 961-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1734/7/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 26/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO Il controricorso è stato iscritto con certificato di mancato deposito del ricorso principale; CONSIDERATO La parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest'ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 c.p.c., di richiedere l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall'art. 370 c.p.c., e trova giustificazione nell'interesse del controricorrente a recuperare le spese ed ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per , l'impugnazione. (cfr. Cass VI-4, n. 27571/2020; Cass I, n. 3193/2016) Pertanto, il ricorso è improcedibile e tale va dichiarato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.tremila/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento Ric. 2022 n. 00961 sez. MT - ud. 22-06-2022 -2- da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così
Sentenza Cassazione n. 25787/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris